Garanzia di partecipazione limitata per lo stalking

Legittimo l'ammonimento del questore anche senza previa comunicazione quando la situazione è insostenibile. Insomma, non c'è alcuna violazione dei canoni previsti dalla l. n. 241/1990 se non c'è stato avviso, in alcun modo, della pendenza di un procedimento amministrativo, non c'è alcuna diffusa motivazione ed il provvedimento è a tempo indeterminato.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6038 del 9 dicembre 2014. La disciplina speciale. Relativamente a tale aspetto, la Sezione ha osservato che benché sia corretto affermare e ribadire in linea di principio l’obbligo di comunicare l’avvio anche del procedimento, di cui all’art. 8 d.l. n. 11/2009, finalizzato all’emissione dell’ammonimento, come ha anche assunto il ricorrente interessato, invocando l’applicazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, nel caso di specie si doveva ritenere che sussistessero le ragioni di urgenza previste dall’art. 7 l. n. 241/1990. Ciò in quanto dal provvedimento questorile emergeva che gli atti persecutori posti in essere non solo proseguivano, ma diventavano via via sempre più minacciosi. E da ciò non può negarsi che sussistessero, in concreto ed eccezionalmente, ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento a tutela della moglie separata. Motivazione sufficiente. Il soggetto interessato, peraltro, con il ricorso ed il relativo appello, aveva anche dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per insufficienza della motivazione che sorreggerebbe l’ammonimento questorile, in quanto l’Amministrazione non avrebbe indicato i presupposti in fatto e in diritto che, alla luce delle risultanze istruttorie, stanno alla base della decisione. Tuttavia, relativamente a tale aspetto il Collegio ha ritenuto infondato il motivo ciò in quanto il provvedimento questorile, benché in forma sintetica, aveva richiamato per relationem gli atti istruttori, rilevando che l’attività di riscontro esperita in merito aveva consentito di appurare che gli atti persecutori segnalati dalla moglie erano effettivamente avvenuti e, non solo proseguono ma diventavano via via sempre più minacciosi , essendo aggravati, peraltro, dal precedente legame sentimentale intrattenuto con la richiedente. Da ciò ne consegue che il provvedimento questorile, pur nella sua stringatezza, non fosse immotivato, esplicitando chiaramente l’iter logico-giuridico sulla base del quale il Questore aveva ritenuto di dover ammonire appellante a desistere dai comportamenti persecutori. Un ammonimento a tempo indeterminato. L’efficacia deterrente dell’ammonimento, avente natura finalità preventiva e cautelare, non può essere assoggettata ad una delimitazione temporale, peraltro di difficile perimetrazione ponendo mente all’imprevedibilità delle condotte persecutorie, senza per ciò stesso frustrare la finalità dell’ammonimento medesimo, che ha nella cogenza dell’ordine e nelle gravi conseguenze sanzionatorie della sua violazione – tra le quali, prime fra tutte, l’inasprimento della pena art. 8, comma 3, d.l. n. 11/2009 e la procedibilità d’ufficio del reato art. 8, comma 4, d.l. n. 11/2009 – la sua forza dissuasiva, che verosimilmente sarebbe elisa, se l’ammonimento fosse assoggettato a breve scadenza, e certamente sarebbe nulla dopo l’ipotetica scadenza stessa. Del resto, ha ricordato il Collegio, ancora di recente la Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto di atti persecutori non richiede, ai fini della propria configurazione, il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità Cass. n. 29872 del 19 maggio 2011 , correttamente precisando che tale stato può essere dedotto, come nel caso di specie, dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Cass. n. 24135 del 9 maggio 2012 Cass. n. 21001/2014 . Inoltre, ha chiarito ancora la Corte in tema di atti persecutori, non è necessaria, sul piano probatorio, una documentazione sanitaria relativa allo stato d’ansia o di paura della vittima, in quanto questo può essere dedotto anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Cass. n. 21881/2014 .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20 novembre – 9 dicembre 2014, n. 6038 Presidente Lignani – Estensore Noccelli Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Lombardia, l’odierno appellante, sig. – omissis -, ha impugnato il provvedimento con il quale è stato ammonito dal Questore della Provincia di Pavia, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d. l. 11/2009, in quanto identificato come autore di atti persecutori nei confronti della moglie, sig.ra S. A., dalla quale all’epoca si stava separando. 2. Si costituiva nel giudizio di primo grado il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre non si costituiva la controinteressata. 3. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 1084 del 14.4.2010, rigettava il ricorso. 4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, articolando quattro motivi di censura, e ne ha chiesto la riforma. 5. Si è costituito con mera memoria di stile il Ministero dell’Interno appellato, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. 6. Nella pubblica udienza del 29.5.2014 il Collegio, dopo aver prospettato un possibile vizio della notifica del ricorso di primo grado alla controinteressata, rinviava la controversia, anche per l’esame della questione, all’udienza del 9.10.2014. 7. Nella pubblica udienza del 9.10.2014 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 8. Il Collegio rileva, anzitutto, che sia il ricorso di primo grado che quello di appello sono stati ritualmente notificati alla controinteressata, sig.ra – omissis -sicché, diversamente da quanto era stato rilevato ex officio nell’udienza del 29.5.2014, non si pone alcuna violazione del contraddittorio nei suoi riguardi. 9. Preliminarmente va poi osservato che, sebbene l’appello non si sottragga ad una preliminare declaratoria di inammissibilità, in quanto esso non contiene alcuna specifica censura all’iter motivazionale della sentenza impugnata e si limita a riproporre pedissequamente le censure già mosse in primo grado al provvedimento questorile v., sul punto, Cons. St., sez. III, 16.12.2013, n. 6017 , nondimeno ritiene il Collegio che, per la delicatezza della materia trattata, un’esigenza più profonda di giustizia sostanziale imponga l’esame, nel merito, dell’appello. 10. L’ammonimento rivolto dal Questore di Pavia nei confronti dell’odierno appellante affinché cessassero gli episodi persecutori nei confronti della sig.ra S. A. trae origine, infatti, dalla separazione dei coniugi, avvenuta consensualmente nell’ottobre del 2008, alla quale fecero tuttavia seguito tensioni e contrasti che sfociarono, nel corso del 2009, nelle condotte persecutorie censurate dal menzionato provvedimento. 11. L’appello, ciò premesso, è infondato. 12. Con il primo motivo pp. 2-4 del ricorso l’appellante ha inteso lamentare la violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 in suo danno, deducendo di non essere stato avvisato in alcun modo della pendenza, nei suoi confronti, di un procedimento amministrativo e, conseguentemente, di non essere stato messo nelle condizioni di prendere visione degli atti dello stesso procedimento e di presentare memorie scritte. 12.1. Il motivo non può essere accolto. 12.2. Benché sia corretto affermare e ribadire in linea di principio l’obbligo di comunicare l’avvio anche del procedimento, di cui all’art. 8 del d.l. 11/2009, finalizzato all’emissione dell’ammonimento, come assume il ricorrente invocando l’applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990, nel caso di specie può invero ritenersi che sussistessero le ragioni di urgenza previste dall’art. 7 della l. 241/1990, in quanto il provvedimento questorile rappresentava che gli atti persecutori posti in essere dall’odierno appellante non solo proseguivano, ma diventavano via via sempre più minacciosi, sicché non può negarsi che sussistessero, in concreto ed eccezionalmente, ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento a tutela della sig.ra A 12.4. Il motivo quindi, seppur con tale precisazione, deve essere disatteso. 13. Con un secondo motivo pp. 4-5 del ricorso l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per insufficienza della motivazione che sorreggerebbe l’ammonimento questorile, in quanto l’Amministrazione non avrebbe indicato i presupposti in fatto e in diritto che, alla luce delle risultanze istruttorie, stanno alla base della decisione. 13.1. Anche questo motivo è infondato. 13.2. Il provvedimento questorile, benché in forma sintetica, ha richiamato per relationem gli atti istruttori e ha rilevato che l’attività di riscontro esperita in merito ha consentito di appurare che gli atti persecutori segnalati dalla A. S. sono effettivamente avvenuti e, come da ultimo esposto dall’A. medesima datato 20.04.2009, non solo proseguono ma diventano via via sempre più minacciosi”, essendo aggravati, peraltro, dal precedente legame sentimentale intrattenuto con la richiedente. 13.3. Non può pertanto ritenersi che il provvedimento questorile, pur nella sua stringatezza, sia immotivato, esplicitando chiaramente l’iter logico-giuridico sulla base del quale il Questore ha ritenuto di dover ammonire l’odierno appellante a desistere dai comportamenti persecutori. 13.4. Il motivo, quindi, è anch’esso infondato. 14. Con un terzo motivo pp. 6-7 del ricorso l’appellante lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in prime cure per avere omesso di fissare un limite temporale all’ammonimento. 14.1. È evidente anche l’infondatezza di tale motivo, tuttavia, ove si consideri che l’efficacia deterrente dell’ammonimento, avente natura finalità preventiva e cautelare, non può essere assoggettata ad una delimitazione temporale, peraltro di difficile perimetrazione ponendo mente all’imprevedibilità delle condotte persecutorie, senza per ciò stesso frustrare la finalità dell’ammonimento medesimo, che ha nella cogenza dell’ordine e nelle gravi conseguenze sanzionatorie della sua violazione – tra le quali, prime fra tutte, l’inasprimento della pena art. 8, comma 3, d.l. 11/2009 e la procedibilità d’ufficio del reato art. 8, comma 4, d.l. 11/2009 – la sua forza dissuasiva, che verosimilmente sarebbe elisa, se l’ammonimento fosse assoggettato a breve scadenza, e certamente sarebbe nulla dopo l’ipotetica scadenza stessa. 15. Infine, con un quarto e più articolato motivo pp. 7-12 del ricorso , l’appellante entra nel merito delle condotte persecutorie addebitategli e, dopo un’ampia premessa sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato in questione, contesta che, nel caso di specie, ricorrano gli estremi della fattispecie delittuosa p. e p. dall’art. 612-bis c.p., che sola potrebbe legittimare l’emissione dell’ammonimento. 15.1. Anche tale motivo è infondato. 15.2. Basti qui ribadire, ancora una volta, che l’appellante, venendo meno al suo onere di muovere specifica censura alla sentenza gravata, non ha in alcun modo confutato le solide argomentazioni del T.A.R. lombardo, il quale ha compiuto una dettagliata analisi degli elementi istruttori sui quali si fonda il provvedimento impugnato in prime cure e ha rilevato, tra l’altro e in particolare, che la sig.ra S. A. aveva mostrato all’agente verbalizzante, che attestava di prenderne visione, ben 130 messaggi ricevuti sul suo cellulare dall’odierno appellante e che gli atteggiamenti ossessivi del ricorrente erano stati confermati da numerose persone informate dei fatti. 15.3. Lo stato ansioso della donna, rilevava ancora il T.A.R., era anche attestato da un certificato medico allegato all’esposto. 15.4. Tali concordi e significativi elementi non sono stati in alcun modo contestati dall’appellante, il quale ha eccepito che fosse sua intenzione solo rivedere la figlia e che, proprio per questo, mancasse in lui qualsiasi volontà persecutoria, come dimostrerebbe il successivo decreto di archiviazione emesso il 3.12.2009 dal G.I.P. di Pavia, decreto che, tuttavia, l’appellante non ha nemmeno prodotto, come invece sarebbe stato suo onere fare. 15.5. La valutazione circa la sussistenza di condotte persecutorie, effettuata in un’ottica di tutela preventiva dall’Amministrazione e posta a fondamento del contestato ammonimento, non appare quindi erronea sulla base degli atti istruttori al tempo disponibili e la sua correttezza non viene meno ipso facto solo per la successiva archiviazione del procedimento in sede penale, archiviazione, allo stato degli atti, indimostrata. 15.6. La correttezza di tale valutazione non è sminuita né smentita nemmeno dalle successive sommarie informazioni rese il 24.10.2009 dalla sig.ra A. in sede di indagini, poiché ella, pur negando di avere avuto mai paura per la incolumità propria e delle persone a lei vicine o di aver alterato le sue abitudini di vita, ha chiarito che l’unica conseguenza era lo stato d’ansia generato dalla situazione complessiva anche perché c’era di mezzo nostra figlia, per la quale temevo potessero esserci conseguenze a livello psicologico” e che in precedenza invece, quando ho fatto la richiesta di ammonimento, la situazione era molto peggiore perché come meglio indicato sulla richiesta inoltrata in Questura, ero completamente assillata dalle telefonate del mio ex marito che mi chiamava in qualsiasi ora del giorno e della notte”. 15.7. La Sezione, proprio richiamandosi all’orientamento della Cassazione emerso nelle prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 612-bis c.p., ha già chiarito che, per la configurabilità del reato in sede giudiziaria e, a fortiori, anche per la valutazione delle condotte in sede amministrativa e, quindi, ai fini che qui rilevano, è necessario accertare che la vittima degli atti sia indotta a gravi sentimenti di ansia o di paura Cons. St., sez. III, 23.2.2012, n. 1069 , sentimenti che, stante l’ossessività delle condotte sopra ricordate, non sono stati apprezzati erroneamente dall’Amministrazione, seppure sulla base di una valutaria necessariamente sommaria, nonostante la successiva affermata archiviazione del procedimento. 15.8. Ancora di recente la Cassazione, del resto, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto di atti persecutori non richiede, ai fini della propria configurazione, il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità Cass. n. 29872 del 19 maggio 2011 , correttamente precisando che tale stato può essere dedotto, come nel caso di specie, dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Cass. n. 24135 del 9 maggio 2012 ” Cass. pen., sez. V, 18.4.2014, n. 21001 . 15.9. E del resto, ha chiarito ancora la Corte in tema di atti persecutori, non è necessaria, sul piano probatorio, una documentazione sanitaria relativa allo stato d’ansia o di paura della vittima, in quanto questo può essere dedotto anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Cass. pen., sez. V, 28.2.2014, n. 21881 . 16. Non può pertanto negarsi né contestarsi che tale effetto destabilizzante, per i comportamenti tenuti dall’appellante, sia stato correttamente valutato dal Questore, all’esito dell’istruttoria esperita, nell’emettere l’ammonimento, che va quindi esente da tutte le censure proposte. 17. Ne segue che anche ultimo motivo di appello, in conclusione, non merita condivisione. 18. L’appello deve quindi essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata. 19. Attesa la delicatezza della questione qui esaminata, comunque, sussistono gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite. 20. Proprio per l’estrema delicatezza della materia trattata, peraltro, sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di – omissis - e di – omissis -. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. 196/2003,, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di – omissis - e di – omissis -, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.