Legge di gara: prescrizioni legittime solo se logiche e ragionevoli

Illegittima la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara che impone l’obbligo di fornire alla stazione appaltante, a pena di esclusione, una dichiarazione attestante la disponibilità, da parte dell’impresa concorrente, di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi ubicato nel raggio di sessanta chilometri dal centro di manutenzione.

Come è noto, ai sensi dell' art. 2, d.lgs. n. 163/2006, un principio cardine di tutta l’attività contrattuale della pubblica amministrazione è costituito dal rispetto dei principi di libera concorrenza. Questo principio è chiaramente espresso anche dall’art. 68, comma 2, del Codice dei Contratti, per il quale, le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza . Sulla scorta di tali disposizioni, pertanto, il concreto esercizio del potere discrezionale deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto. Il caso. Nella fattispecie oggetto del giudizio, posto all'attenzione della IV Sezione del Consiglio di Stato sent. n. 8511/14 , la previsione di una clausola che subordina l’ammissione alla gara degli operatori economici ad accordi preliminari con soggetti terzi. Questa clausola, a giudizio del Collegio, determina un’alterazione dei principi della par condicio fra i potenziali interessati all’oggetto del bando. Peraltro, la sentenza rileva che una tale disposizione, ammetterebbe a partecipare un determinato numero di imprese a prescindere dalle proprie capacità tecnico-organizzative, favorendo quelle che si siano rivolte prima al mercato dei produttori di conglomerati bituminosi. In sostanza, nel caso specifico, scrutinato dal Giudice, è proprio il limitato numero di imprese produttrici di conglomerati, presenti nei limiti spaziali individuati dalla clausola impugnata, che restringono ex ante i potenziali concorrenti alla procedura ad evidenza pubblica. Apprezzamento mediante apposite clausole La giurisprudenza ha comunque già chiarito che l’amministrazione appaltante può autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Da ciò ne deriva - a giudizio della Sezione - che la clausola impugnata che imponeva il preaccordo con l'impianto di produzione fosse lesiva dei principi di libera concorrenza e par condicio fra operatori economici, imposti dal diritto europeo e tutelati sia dai Trattati che dal Codice dei Contratti.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 ottobre – 24 novembre 2014, numero 5811 Presidente Giaccardi – Estensore Russo Fatto La Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., con bando di gara numero 3/2013, disponeva una procedura aperta avente ad oggetto un appalto di lavori di manutenzione delle sovrastrutture e pavimentazioni stradali sulle tratte A7 Milano - Serravalle, Tangenziale Ovest di Pavia e raccordo Pavia - Bereguardo. Nel disciplinare di gara, al paragrafo 2 punto 7, era previsto l’obbligo di fornire alla stazione appaltante, a pena di esclusione, una dichiarazione attestante la disponibilità, da parte dell’impresa concorrente, di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi ubicato nel raggio di sessanta chilometri dal centro di manutenzione di Tortona. La Vitali s.p.a., in data 23 gennaio 2014, presentava una dichiarazione attestante tale disponibilità, in caso di aggiudicazione della gara ed, al contempo, dichiarava di poter disporre nell’immediato di altri due impianti, siti in Ponte San Pietro BG e Caponago BG , per far fronte ad eventuali guasti o necessari aumenti della produzione di conglomerati bituminosi. La Vitali s.p.a. veniva successivamente esclusa dalla procedura in quanto la Commissione giudicatrice, sulla base della nota numero 2201/DAG/GC/dg della stazione appaltante, riteneva non dimostrato il possesso di un requisito imposto a pena di esclusione in particolare, poiché i due impianti di produzione di conglomerati bituminosi, di cui la Vitali s.p.a. aveva dichiarato la immediata disponibilità, sono ubicati oltre il raggio limite di sessanta chilometri dal centro di manutenzione di Tortona, l’impresa non avrebbe potuto partecipare alla gara. Con ricorso notificato il 6 aprile 2014, la Vitali s.p.a. chiedeva al T.A.R. per la Lombardia l’annullamento del bando di gara e del disciplinare di partecipazione, nonché, fra gli altri, della nota di esclusione dalla gara e del verbale di aggiudicazione provvisoria alla Itinera s.p.a., sostenendo la violazione dei principi generali di concorrenza ed illogicità della clausola, sopra richiamata, la quale avrebbe irragionevolmente ristretto il numero dei partecipanti alla procedura. L’Amministrazione e la controinteressata Itinera s.p.a., costituitesi in giudizio, deducevano, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione di una clausola escludente ritenuta lesiva e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza. Inoltre, la sola controinteressata deduceva altresì la inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con sentenza numero 1216/2014 il T.A.R. Lombardia respingeva il ricorso proposto dalla Vitali s.p.a. in virtù della discrezionalità della stazione appaltante nello stabilire i requisiti di partecipazione alla gara nello specifico, secondo il giudice di prime cure, la Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. avrebbe giustificato in modo dettagliato e ragionevole, nel capitolato speciale di gara, la clausola impugnata dal ricorrente. Il T.A.R. Lombardia, pertanto, non ravvisava profili di illogicità tali da giustificare un sindacato nel merito del requisito in esame. In seguito, la gara terminava il suo iter mediante l’aggiudicazione definitiva alla Itinera s.p.a. e la successiva sottoscrizione del contratto d’appalto, in data 23 luglio 2014. Avverso la citata sentenza, la Vitali s.p.a. propone appello deducendo l’irragionevolezza della decisione per non aver rilevato il difetto di logicità della clausola inserita nel bando di gara, nonché la sua natura anticoncorrenziale. Afferma parte appellante che, se la ratio della clausola impugnata consiste nel garantire che la posa del conglomerato bituminoso avvenga ad una determinata temperatura, ciò che rileva non sarebbe la distanza dal luogo di posa, ma il tempo intercorrente fra il momento di produzione dello stesso e quello della lavorazione dietro la finitrice. Si sono costituiti in giudizio la Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. e la controinteressata Itinera s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza impugnata la sola Itinera s.p.a. ha, altresì, riproposto le eccezioni processuali e di merito non esaminate in primo grado. Parte appellante ha formulato, in data 2 ottobre 2014, un’istanza di rinvio della trattazione nel merito dell’impugnazione. Il 13 ottobre 2014 ha esternato, tuttavia, l’intenzione di non chiedere un rinvio dell’udienza. In vista della discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ribadendo il contenuto delle rispettive tesi difensive ed insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni già rassegnate. Chiamata all’udienza pubblica del 14 ottobre 2014, la causa è stata ritenuta in decisione Diritto 1. Vanno preliminarmente affrontate le questioni processuali non esaminate in primo grado e riproposte dalla controinteressata. La Itinera s.p.a. propone, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’amministrazione di appartenenza della commissione giudicatrice Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . La controinteressata sostiene al riguardo che la commissione non fa capo alla appellata in quanto è nominata direttamente dal Ministero, si avvale di strutture statali ed assume determinazioni vincolanti per la stazione appaltante. L’assunto è privo di pregio. All’uopo è sufficiente rilevare che il dato normativo chiarisce i compiti ed il ruolo della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006 numero 163, la commissione giudicatrice opera secondo le norme stabilite dal regolamento” ed è espressamente competente solo ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto”. L’art. 283, co. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 numero 207, prevede poi che la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, [ ] valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi”. In sostanza, il mandato della commissione può ritenersi legittimamente esaurito con il termine della fase di valutazione delle offerte. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, la commissione è organo istruttorio straordinario e temporaneo dell’amministrazione con il compito giuridicamente prefissato dall’art. 84, co. 1, d.lgs. numero 163 del 2006 di far luogo alla valutazione tecnica delle proposte delle imprese attraverso l’esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria”. cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 17 febbraio 2014 id. 11 ottobre 2007, numero 5354 sez. V, 24 marzo 2006, numero 1525 . Date queste premesse, risulta evidente che nella fattispecie de qua il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avendo solamente adottato il decreto di nomina della commissione, non avrebbe, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., uno specifico interesse da tutelare nei confronti dell’appellante, la quale, fra l’altro, non ha nemmeno impugnato in primo grado il citato decreto. Giova, infine, ricordare che la posizione del Ministero non può essere equiparata a quella della stazione appaltante, stante l’autonomia funzionale ed organizzativa della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. in riferimento alla gara in esame. In secondo luogo, viene sollevata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando di gara entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua pubblicazione la ricorrente, nel ritenere una clausola, relativa ai requisiti di partecipazione, lesiva del suo interesse, avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando e non attendere l’esito negativo della procedura per far valere i propri interessi. L’eccezione non è condivisibile. La giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte specificato i requisiti necessari affinché si materializzi, in capo al ricorrente, l’onere di immediata impugnazione della clausole di un bando di gara in particolare si è chiarito l’onere dell’immediata impugnativa degli atti preliminari costituenti la lex specialis della gara è ipotizzabile soltanto quando questa contenga prescrizioni dirette a precludere la stessa partecipazione dell’interessato alla procedura concorsuale” Cons. Stato, Ad. Plenumero , 29 gennaio 2003 numero 1 . L’onere di immediata impugnazione grava, cioè, in relazione a quelle clausole che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l’aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale tali requisiti sono stati assunti come regole per l’amministrazione cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2001, numero 3507 Sez. VI, 18 dicembre 2001, numero 6260 Sez. IV, 27 marzo 2002, numero 1747 . A differenza di queste ultime tipologie di clausole, quelle da considerarsi dubbie, ambigue, equivoche o tali da prestarsi a differenti interpretazioni, non possono essere considerate immediatamente lesive e, pertanto, se ne consente l’impugnazione unitamente all’atto di esclusione, esecutivo delle stesse. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2014 numero 72 id., 14 luglio 2011, numero 4274 . Nel caso in esame, l’appellante non poteva rilevare la portata lesiva della clausola prima della propria esclusione dalla procedura, in quanto, come risulta dalla documentazione presentata in primo grado, essa ha affermato che in caso di aggiudicazione avrebbe avuto la disponibilità di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi. La Vitali s.p.a. ha ritenuto in sostanza di attendere l’esito positivo della procedura al fine di concludere accordi formali con imprese produttrici di conglomerati bituminosi, stante, tra l’altro, la temporanea indisponibilità di queste ultime nella fase antecedente alla valutazione delle offerte. 2. Vanno ora esaminati i motivi di impugnazione proposti dall’appellante, concernenti l’illegittimità della clausola di cui al paragrafo 2 punto 7 del disciplinare di gara. In primo luogo, parte appellante censura la decisione del giudice di prime cure per non aver rilevato l’illogicità della clausola sopra richiamata. Secondo il T.A.R. per la Lombardia la stazione appaltante avrebbe legittimamente inserito il requisito di partecipazione alla gara implicante la disponibilità di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, nell’arco di sessanta chilometri dal centro di manutenzione di Tortona, sulla base di un’adeguata motivazione infatti, in tal modo, stante la breve distanza fra il centro di produzione ed il luogo di buona parte dei lavori preventivati, si sarebbero determinate le condizioni ottimali per la migliore stesura dei conglomerati bituminosi. Al riguardo, parte appellante rileva che tale assunto sia erroneo, poiché sarebbe stato più corretto inserire un requisito che avesse tenuto conto del tempo intercorrente fra la produzione dei conglomerati bituminosi ed il trasporto sul luogo di posa, a causa della necessità di garantire una determinata temperatura al momento di stesura del prodotto. Inoltre, sotto altro profilo, l’appellante ritiene che il punto dal quale misurare il raggio di sessanta chilometri centro di manutenzione di Tortona , sia irragionevole, poiché non verrebbe rispettata la ratio della clausola impugnata, ogni qual volta il lavoro di manutenzione del manto stradale insista, ad esempio, su luoghi posti nel tratto più a nord dell’autostrada A7 Milano - Serravalle. Il motivo è fondato. Nell’esercizio del proprio potere, la stazione appaltante non deve adottare determinazioni illogiche, arbitrarie, o irrispettose del principio di proporzionalità, il quale, ai sensi dell’art. 2 co. 1 d.lgs. 12 aprile 2006 numero 163, esige che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti. Al riguardo giova ulteriormente evidenziare come l’amministrazione, nel predisporre un bando di gara esercita i poteri inerenti al merito amministrativo e, pertanto, le clausole che formano la lex specialis possono essere censurate in sede giurisdizionale allorché appaiano viziate da eccesso di potere, ad esempio per illogicità, irragionevolezza od incongruenza rispetto al fine pubblico della gara Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2010, numero 7031 . Nel caso in esame, la stazione appaltante, nel capitolato speciale d’appalto, ha correttamente ritenuto che debba essere garantita una specifica temperatura - che a seconda della specie di miscela varia dai 150° C ai 180° C - al momento della posa del conglomerato bituminoso, al fine di ottimizzarne l’uso e ridurre al minimo i successivi interventi di manutenzione. Tuttavia, non risponde ad una logica consequenziale, l’aver predisposto come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la disponibilità di un centro di produzione di conglomerati bituminosi a sessanta chilometri dal centro di manutenzione di Tortona. In effetti, poiché sussiste la necessità di assicurare una certa temperatura del conglomerato bituminoso al momento della sua stesura, ciò che potrebbe determinare una dispersione eccessiva del calore è l’elevato tempo intercorrente fra la produzione del conglomerato ed il trasporto nel relativo cantiere. Risulta senz’altro rilevante la distanza fra il luogo di produzione e quello di lavorazione, ma altrettanto importante è il rispetto di tempi certi di trasporto al riguardo infatti non può escludersi che nell’arco del tragitto, la combinazione di determinati fattori esterni ad es. clima eccessivamente freddo unito ad intenso traffico sulla rete viaria possa inficiare il buon esito del trasporto. Conseguentemente, la stazione appaltante avrebbe dovuto correttamente predisporre una clausola che al contempo contenesse sia valori chilometrici che temporali. In riferimento al secondo profilo di irragionevolezza censurato, può condividersi l’assunto di parte appellante che ha evidenziato come il centro di manutenzione di Tortona non possa assurgere a parametro univoco per l’intera rete viaria interessata dai lavori di manutenzione. In effetti, il tratto più settentrionale dell’autostrada A7, pure oggetto dei lavori contemplati nella procedura ad evidenza pubblica, non rientrerebbe nel raggio dei sessanta chilometri, secondo i parametri predisposti dalla stazione appaltante. Ancor più irragionevole appare la clausola in esame, considerato che uno dei due centri di produzione di conglomerati bituminosi, sito in Caponago BG , di cui la Vitali s.p.a. ha dichiarato la immediata disponibilità, si trova ad una distanza inferiore ai sessanta chilometri proprio rispetto al tratto iniziale dell’autostrada A7. Inoltre la scelta della stazione appaltante non pare ragionevole nemmeno in riferimento ad ulteriori impianti di produzione di conglomerati che si collochino a distanza di poco superiore a sessanta chilometri dal centro di manutenzione di Tortona. In definitiva, la clausola deve essere ritenuta viziata da illogicità ed irragionevolezza poiché impone il rispetto di alcuni requisiti non completamente coincidenti con la ratio sottesa alla previsione della lex specialis. 3. Con un ulteriore motivo di doglianza, parte appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha rilevato gli effetti distorsivi della concorrenza della clausola impugnata dalla Vitali s.p.a Al riguardo, il T.A.R. per la Lombardia ha affermato l’erroneità di tale convincimento sulla base della possibilità, per ogni proprietario di impianti di produzione di conglomerati bituminosi, di rilasciare fino a cinque attestati di disponibilità inoltre, poiché nel perimetro spaziale considerato, vi sono almeno quattordici impianti di tal genere, il giudice di prime cure ha presunto una discreta facilità nel trovare, da parte dei partecipanti, la disponibilità dei titolari degli impianti. Parte appellante ritiene errati tali convincimenti in quanto, da un lato, i titolari dei singoli impianti contattati, o hanno già raggiunto livelli massimi di produzione, o hanno già concluso accordi informali con altri partecipanti alla medesima gara e non vogliono rilasciare ulteriori disponibilità, oppure non sono intenzionati a rilasciare alcuna dichiarazione di disponibilità da un altro lato, gli accordi, ancorché informali, da concludere necessariamente con le imprese di produzione del conglomerato avrebbero necessariamente inciso sull’offerta economica offerta dalle singole partecipanti. Tutto ciò avrebbe, di fatto, alterato il normale equilibrio della concorrenza fra singoli operatori del marcato. L’assunto è fondato. Come è noto, ai sensi del richiamato art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 numero 163, un principio cardine di tutta l’attività contrattuale della pubblica amministrazione è costituito dal rispetto dei principi di libera concorrenza. Questo principio è chiaramente espresso anche dall’art. 68 co. 2 del Codice dei Contratti, per il quale, le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” Sulla scorta di tali disposizioni, il concreto esercizio del potere discrezionale deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l’amministrazione appaltante può autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2011, numero 3809 id., sez. VI, 23 luglio 2008, numero 3655 id., sez. IV, 15 settembre 2006 , numero 5377 . Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la previsione di una clausola che subordina l’ammissione alla gara degli operatori economici ad accordi preliminari con soggetti terzi, determina un’alterazione dei principi della par condicio fra i potenziali interessati all’oggetto del bando. Va altresì rilevato che una tale disposizione, ammetterebbe a partecipare un determinato numero di imprese a prescindere dalle proprie capacità tecnico-organizzative, favorendo quelle che si siano rivolte prima al mercato dei produttori di conglomerati bituminosi. Infine, è da evidenziare che proprio il limitato numero di imprese produttrici di conglomerati, presenti nei limiti spaziali individuati dalla clausola impugnata, restringono ex ante i potenziali concorrenti alla procedura ad evidenza pubblica. In definitiva, si ritiene che la clausola impugnata sia lesiva dei principi di libera concorrenza e par condicio fra operatori economici, imposti dal diritto europeo e tutelati sia dai Trattati che dal Codice dei Contratti. 4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato in primo grado dalla Vitali s.p.a 5. La particolarità della vicenda induce il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari di causa. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di esclusione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.