Locazione senza conducente ancora senza timbri sul libretto

Le società di noleggio a lungo termine restano al momento esonerate dall’obbligo di comunicare alla motorizzazione i dati dell’utilizzatore. Almeno fino all’esito della decisione di merito dei giudici di palazzo Spada.

Lo ha evidenziato il Tar Lazio, sez. Terza ter , con l’ordinanza cautelare n. 6056 del 28 novembre 2014. Il riformulato art. 94/4- bis codice stradale stabilisce che è obbligatorio effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione quando viene modificata la tracciabilità dei veicoli. La conseguente modifica al regolamento stradale che ha innestato il nuovo articolo 247- bis , procede quindi ad individuare la casistica operativa che consente di identificare il soggetto responsabile della circolazione anche in caso di fusioni societarie, comodati e noleggi a lungo termine. Ma solo a seguito dell’emanazione della circolare del ministero dei trasporti n. 15513/2014 si è potuto dare il via libera definitivo alla novella, il 3 novembre scorso. Nel testo della circolare vengono dettagliatamente elencati tutti i casi operativi. Innanzitutto in caso di variazione formale della denominazione dell’ente o del soggetto proprietario del veicolo gli interessati dovranno richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Per quanto riguarda invece il comodato d’uso tra parenti saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare purché conviventi. In ambito aziendale solo il comodato del mezzo inteso come dazione in uso esclusivo personale e gratuito del veicolo dovrà essere annotato. Tutte le altre forme di utilizzo condiviso o già mappato del mezzo non sono soggette alle nuove formalità. Al momento resteranno esenti dall’obbligo anche i veicoli a noleggio senza conducente. Per questa categoria di mezzi la circolare del 10 luglio specificava l’obbligo di annotazione al ced della motorizzazione, previo pagamento di un diritto di 9 euro. Il Tar ha accolto la richiesta delle società di noleggio rinviando la trattazione nel merito della vicenda alla fine di maggio e sospendendo l’efficacia delle pagine 16 e 17 della circolare del 10 luglio 2014. Per tutti gli altri utenti interessati alla novella attenzione perché dal 4 dicembre partiranno le prime sanzioni. Ovvero 705 euro di multa con ritiro della carta di circolazione.

TAR Lazio, sez. III ter , ordinanza 27 – 28 novembre 2014, n. 6056 Presidente Daniele – Estensore Francavilla Fatto e diritto Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti a circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r n. 495/1992 b nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12 c circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2209 d circolare MIT prot. n. 85582 del 18/09/2007 Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno nonché dell’ACI Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'art. 55 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse ai fini prettamente cautelari delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la locazione senza conducente” pagg. 16 – 17 della circolare Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica udienza indicata nel dispositivo Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Ter 1 accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione 2 fissa, per la definizione del presente giudizio, la pubblica udienza del 28 maggio 2015, ore di rito 3 dispone la compensazione delle spese della fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.