Specialità medicinali: il giusto prezzo alla luce del fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale

Il Consiglio di Stato interpreta la normativa alla luce delle più recenti modifiche introdotte a disciplina del settore.

La controversia posta alla sua attenzione sent. n. 1683/14, depositata il 8 aprile , infatti, ha per oggetto la correttezza dell’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione in ordine alle modifiche apportate all’art. 1, comma 40, legge n. 662/1996 dall’art. 11 d.l. n. 347/2001, convertito, con modificazioni, legge n. 405/2001. Il testo originario del predetto comma 40 dell’art. 1 legge del 1996 era il seguente A decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a e b , di cui all’art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto IVA . Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”. La filiera del farmaco. Due, dunque, sono le materie disciplinate dal citato comma 40 nella prima parte, le quote percentuali spettanti alle tre componenti della filiera distributiva produttori, grossisti, farmacie , sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci erogati agli assistiti del Servizio sanitario nazionale nella seconda parte, il regime di sconti a favore del Servizio sanitario nazionale, basato, anziché su una quota percentuale fissa sul prezzo al pubblico - come in precedenza previsto dalla legge n. 549 del 1995 – su quote percentuali crescenti con l’aumento del prezzo unitario del farmaco. Da questo più complesso sistema di sconti, peraltro, venivano escluse le farmacie rurali sussidiate, che restavano assoggettate al precedente, più favorevole regime, mentre alle farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni” il nuovo sistema di sconti veniva applicato in misura sensibilmente ridotta. Il correttivo. Le modifiche introdotte dall’articolo 11 del decreto-legge n. 347/2001, nel testo scaturito dalla legge di conversione n. 405/2001, sono state dirette esclusivamente a innovare la parte del comma 40 dell’articolo 1 della citata legge del 1996, riguardante le deroghe al nuovo regime di sconti applicabile in via ordinaria, mediante sostituzione del terzo e del quarto periodo di detto comma con i periodi seguenti Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a lire 500 milioni le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”. Dal confronto fra il testo originario del più volte citato comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996 e le modifiche introdotte nel 2001 si evince che due sono le innovazioni contenute in queste ultime anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti a favore del SSN, viene introdotto un limite di fatturato al di sopra del quale la deroga non è applicabile al contempo, i limiti di fatturato a tal fine previsti sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie vengono ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – espressione che poteva intendersi riferita non solo alle vendite di tutti i medicinali, ivi compresi quelli pagati privatamente dai cittadini, ma anche tutti gli altri prodotti, anche a carattere non sanitario, normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia ecc – ma il solo fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA”. L’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale” si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa. E non è condivisibile, pertanto, l’assunto dell’appellante secondo cui, poiché le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle sole specialità medicinali e le percentuali dello sconto si riferiscono alle stesse specialità medicinali, anche l’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale” non può che assumere il medesimo significato ed il medesimo parametro di riferimento”. E’, viceversa, ragionevole -a giudizio del Collegio - e coerente la scelta del legislatore risultante dal significato letterale dell’espressione predetta, ove si consideri la disciplina di ordine generale sul rapporto fra SSN e farmacie. Infatti, l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, stabilisce che detto rapporto è disciplinato con convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali, che devono tener conto di specifici principi, fra i quali quello secondo cui le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale” Anche alla luce di questa disposizione, che configura in senso ampio e unitario l’assistenza fornita per il tramite delle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e delle sue articolazioni regionali, non vi è ragione per ritenere che l’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/1996, nel testo modificato dal decreto-legge n. 347/2001 e relativa legge di conversione, quando evoca il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale” intenda riferirsi al fatturato delle sole specialità medicinali, escludendo quello degli altri prodotti sanitari erogati agli assistiti, come pretende l’appellante. Non è, poi, vero che la conclusione interpretativa a cui giunge il Ministero della salute, quando afferma che l’espressione predetta abbraccia il fatturato riguardante tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio sanitario nazionale comprese, quindi, le prestazioni di assistenza integrativa” , sia priva di motivazione, come sostenutodalla parte interessata . La nota ministeriale, infatti, oltre a richiamare il dato testuale, svolge questa specifica considerazione, che il Collegio ha ritienuto del tutto condivisibile E’ ragionevole supporreche qualora il legislatore avesse voluto ulteriormente favorire i farmacisti che beneficiano dell’indennità di residenza prendendo in considerazione il solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica, riferibile a tutte le erogazioni in regime di SSN, così come ha avuto cura di precisare che l’importo deve calcolarsi ‘al netto dell’IVA’”. Una disposizione ragionevole. La Sezione, infine, ha ritenuto priva di fondamento la censura di illegittimità costituzionale che l’appellante e Federfarma hanno proposto in via subordinata. Rilevato che è incontestabile il vantaggio che una farmacia riceve dal fatto di poter erogare molte prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale trattandosi di prestazioni gratuite o semigratuite per i pazienti e quindi poco soggette a contrazione in caso di scarse disponibilità finanziarie di questi ultimi , non si vede come possa ledere i principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza una norma che, per definire un’area di farmacie meno avvantaggiate, prende a riferimento il livello dei proventi di queste prestazioni, individuate nel loro complesso. Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso di appello, è proprio dalla tesi ivi propugnata che potrebbero derivare ingiustificate disparità di trattamento fra le farmacie sussidiate e con fatturati piuttosto contenuti. Se, infatti, il limite di fatturato previsto dalla norma per l’applicazione dello sconto più favorevole al farmacista fosse riferito ai soli medicinali erogati agli assistiti, risulterebbe avvantaggiata, in modo irragionevole, la farmacia con un fatturato relativo ai medicinali al di sotto di tale limite, ma ampiamente compensato per effetto, ad esempio, di specifiche situazioni epidemiologiche locali locale da un esorbitante fatturato in prodotti dietetici e in altri prodotti sanitari ugualmente erogati per conto del Servizio Sanitario nazionale.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16 gennaio – 8 aprile 2014, n. 1683 Presidente Romeo – Estensore Palanza Fatto e diritto 1. - Mura Lucia in qualità di titolare dell’omonima farmacia, ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio - Roma che ha respinto il proprio ricorso per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo a della nota prot. n. 2859 del 29 Aprile 2003 dell'Azienda U. S. L. n. 8 di Cagliari, Servizio Farmaceutico, conosciuta in data 03.05.2003, a firma sconosciuta, con la quale la ricorrente veniva invitata a rinnovare le autocertificazioni relative ai fatturati annui 2001 e 2002, in linea con le direttive esposte nella Circolare n. 11264/4 del 17/03/2003 emanata dall'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale e recepita dalla stessa Asl b della Circolare prot. n. 11264/4 del 17/03/2003 emanata dal Direttore del VI Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale, conosciuta in data 03.05.2003, con la quale si fornivano determinate indicazioni sull'applicazione dell'articolo 1 comma 40 L. 23.12.1996 n. 662, in conformità con la nota n. 100/SCPS/4/15834 del 6/12/2001 emanata dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario, la Ricerca e L'Organizzazione del Ministero della Salute c della nota n. 100/SCPS/4/15834 del 6/12/2001 emanata dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario, la Ricerca e L'Organizzazione del Ministero della Salute, conosciuta in data 03.05.2003, con la quale si interpretava l'articolo 1 comma 40 L. 662/1996 ricomprendendo nell'ambito operativo della norma tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, comprese le prestazioni cosiddette di assistenza integrativa - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, compresa la nota prot. n. 5508 del 11/02/2002 emanata dal Direttore del VI Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale, non conosciuta - nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi e per gli effetti degli articolo 33 e 35 del D. Lgs. n. 80 del 31.03.1998 - e, conseguentemente, per la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio in conseguenza dei provvedimenti impugnati, nella misura che sarà determinata dal Tribunale adito, a norma dell'articolo 35 D. Lgs. n. 80/98 e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento, 1 della nota prot. n. 0026825 del 5.3.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 della nota prot. n. 100/SCPS/FAR/4 del 13.3.2002 del Ministero della Salute 2. – La sentenza ha respinto il ricorso sulla base dell’articolo 1, comma 40 della legge n. 662/1996 nel testo vigente ratione temporis modificato dall’articolo 11 della legge n. 405/2001. In base a tale disposizione legislativa le percentuali delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico a favore dei farmacisti, computate sulle specialità medicinali, sono tutt’altra cosa rispetto alla percentuale di sconto a favore del SSN ed a carico delle farmacie che ha come punto di riferimento, per determinarne l’entità, un elemento specifico diverso, ovvero il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale”. Si tratta della trattenuta che ciascuna farmacia è tenuta a contabilizzare a favore del SSN ai fini del pagamento da parte della ASL con la quale è convenzionata pagamento che avverrà quindi al netto della percentuale di sconto. Tale sconto è applicato in misura ridotta solo per quelle farmacie con fatturato non superiore a certi limiti previsti dalla norma , mentre le farmacie con fatturato superiore agli importi medesimi sono soggette ad uno sconto più elevato. L’espressione utilizzata dal legislatore nel 2001 non fa riferimento alle specialità medicinali in senso stretto, ma tout court al fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale”, senza operare, in questo ambito, alcuna distinzione tra prodotti farmaceutici e prodotti di assistenza integrativa prodotti dietetici, per diabetici, presidi, ausili, dispositivi protesici, ecc. , erogati pur sempre con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale complessivamente considerato. 3. – L’appellante contesta la sentenza per non aver dato rilevanza alla mancanza di motivazione dei provvedimenti impugnati e per la errata interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/96. Dalla norma si evince chiaramente che le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle sole specialità medicinali distinguendoli dai prodotti che rientrano nella assistenza integrativa. La norma in esame dispone che il SSN trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo lordo dei ticket per le specialità medicinali”. Non è, pertanto, condivisibile la tesi del TAR Lazio per il quale le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico a favore dei farmacisti sono tutt’altra cosa rispetto alla percentuale di sconto a favore del SSN. Tale interpretazione contrasta con una lettura di insieme della norma dal momento che lo sconto costituisce il rovescio della medaglia delle quote di spettanza dei farmacisti sul prezzo di vendita dei medicinali. Pertanto, è sulla quota restante rispetto allo sconto applicato in misura ridotta per le farmacie con fatturato non superiore a certi limiti, che deve essere parametrato il fatturato stesso. L’espressione fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA” non può che assumere lo stesso significato e gli stessi parametri di riferimento in tutte le diverse parti della disposizione. L’espressione fatturato” non può che significare le vendite per le quali è stata emessa fattura” per il solo SSN. La ratio della norma è, del resto, quella di disporre un incentivo per le farmacie rurali che operano in oggettivo svantaggio. Non si tratta, quindi, di valutare la capacità reddituale delle farmacie, ma di agevolare quelle che operano in condizioni svantaggiate per individuare le quali la legge fa riferimento al fatturato effettivamente a carico del SSN altrimenti l’agevolazione finirebbe per dipendere dalla Regione nella quale la farmacia è collocata in relazione al carattere più o meno favorevole dell’accordo vigente sulla assistenza integrativa. In questo senso va del resto l’interpretazione prevalente sia nell’ambito della giurisprudenza che di circolari regionali nonché le lettere dei D.M. del 6 marzo 2007 e del 25 settembre 2008 che disciplinano lo sconto con riferimento alle farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato relativo all’erogazione di farmaci in convenzione. Non è neppure fondata la tesi che non ritiene di poter distinguere una limitazione del fatturato rilevante a seconda dell’Ente Pubblico che ne sopporta i costi, dal momento che l’assistenza integrativa è disciplinata da norme del tutto diverse rispetto all’erogazione dell’assistenza farmaceutica. E’, pertanto, proprio la ratio dello sconto agevolato che conduce ad affermare che a tale fine assumano rilevanza solo le entrate derivanti dai farmaci. In subordine l’appellante eccepisce la illegittimità costituzionale e comunitaria nell’articolo 1, comma 40, della legge 662/1996, come modificato dall’articolo 11 del D.L. 347/2001 per violazione degli articolo 3, 23,32,41 e 97 cost. 4. – Il Ministero della salute si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e il riconoscimento delle spese del giudizio. Si costituiscono, altresì, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, che chiede la conferma della sentenza impugnata e la Regione Sardegna, che chiede venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo l’unico atto regionale impugnato natura provvedimentale, o che, comunque, il ricorso stesso venga respinto perché infondato. 5. – Interviene in giudizio ad adiuvandum, con ampia memoria, FEDERFARMA. L’associazione, dopo aver giustificato l’interesse ad intervenire come associazione nazionale dei titolari delle farmacie, sottolinea in particolare la coerenza della normativa prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 11 del D.L. 347/2001, che disegna il sistema generale di governo della spesa farmaceutica in funzione della ratio che la ispira e dei soggetti a cui rivolge esclusivamente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, rimanendo ad esso del tutto estraneo un fattore eterogeneo come la remunerazione delle prestazioni integrative. 6. - Memorie sono state presentate, in vista dell’udienza, dall’appellante, da Federfarma e dalla ASL di Cagliari, per ribadire le proprie posizioni e confutare le tesi avversarie. 7. - La causa è stata discussa ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 16 gennaio 2014. 8. - L’appello deve essere respinto, sulla base delle considerazioni conseguenti ad un attento esame della normativa. 8.1. - La controversia ha infatti per oggetto la correttezza dell’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione in ordine alle modifiche apportate all’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/1996 dall’articolo 11 del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, il cui significato è di seguito precisato. 8.2. - Il testo originario del predetto comma 40 dell’articolo 1 della legge del 1996 era il seguente A decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a e b , di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto IVA . Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”. 8.3. - Due, dunque, sono le materie disciplinate dal citato comma 40 nella prima parte, le quote percentuali spettanti alle tre componenti della filiera distributiva produttori, grossisti, farmacie , sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci erogati agli assistiti del Servizio sanitario nazionale nella seconda parte, il regime di sconti a favore del Servizio sanitario nazionale, basato, anziché su una quota percentuale fissa sul prezzo al pubblico - come in precedenza previsto dalla legge n. 549 del 1995 – su quote percentuali crescenti con l’aumento del prezzo unitario del farmaco. Da questo più complesso sistema di sconti, peraltro, venivamo escluse le farmacie rurali sussidiate, che restavano assoggettate al precedente, più favorevole regime, mentre alle farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni” il nuovo sistema di sconti veniva applicato in misura sensibilmente ridotta. 8.4. - Le modifiche introdotte dall’articolo 11 del decreto-legge n. 347/2001, nel testo scaturito dalla legge di conversione n. 405/2001, sono state dirette esclusivamente a innovare la parte del comma 40 dell’articolo 1 della citata legge del 1996, riguardante le deroghe al nuovo regime di sconti applicabile in via ordinaria, mediante sostituzione del terzo e del quarto periodo di detto comma con i periodi seguenti Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a lire 500 milioni le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”. 8.5. - Dal confronto fra il testo originario del più volte citato comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996 e le modifiche introdotte nel 2001 si evince che due sono le innovazioni contenute in queste ultime anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti a favore del SSN, viene introdotto un limite di fatturato al di sopra del quale la deroga non è applicabile al contempo, i limiti di fatturato a tal fine previsti sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie vengono ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – espressione che poteva intendersi riferita non solo alle vendite di tutti i medicinali, ivi compresi quelli pagati privatamente dai cittadini, ma anche tutti gli altri prodotti, anche a carattere non sanitario, normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia ecc – ma il solo fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA”. 8.6. - L’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale” si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa. 8.7. - Non è condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui, poiché le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle sole specialità medicinali e le percentuali dello sconto si riferiscono alle stesse specialità medicinali, anche l’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale” non può che assumere il medesimo significato ed il medesimo parametro di riferimento”. E’, viceversa, ragionevole e coerente la scelta del legislatore risultante dal significato letterale dell’espressione predetta, ove si consideri la disciplina di ordine generale sul rapporto fra SSN e farmacie. Infatti, l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, stabilisce che detto rapporto è disciplinato con convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali, che devono tener conto di specifici principi, fra i quali quello secondo cui le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale” Anche alla luce di questa disposizione, che configura in senso ampio e unitario l’assistenza fornita per il tramite delle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e delle sue articolazioni regionali, non vi è ragione per ritenere che l’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/1996, nel testo modificato dal decreto-legge n. 347/2001 e relativa legge di conversione, quando evoca il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale” intenda riferirsi al fatturato delle sole specialità medicinali, escludendo quello degli altri prodotti sanitari erogati agli assistiti, come pretende l’appellante. 8.8. - Non è, poi, vero che la conclusione interpretativa a cui giunge il Ministero della salute, quando afferma che l’espressione predetta abbraccia il fatturato riguardante tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio sanitario nazionale comprese, quindi, le prestazioni di assistenza integrativa” , sia priva di motivazione, come sostenuto nell’atto di appello. La nota ministeriale, infatti, oltre a richiamare il dato testuale, svolge questa specifica considerazione, che il Collegio ritiene del tutto condivisibile E’ ragionevole supporreche qualora il legislatore avesse voluto ulteriormente favorire i farmacisti che beneficiano dell’indennità di residenza prendendo in considerazione il solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica, riferibile a tutte le erogazioni in regime di SSN, così come ha avuto cura di precisare che l’importo deve calcolarsi ‘al netto dell’IVA’”. 8.9. - E’, infine, priva di fondamento anche la censura di illegittimità costituzionale che l’appellante e Federfarma propongono in via subordinata. Rilevato che è incontestabile il vantaggio che una farmacia riceve dal fatto di poter erogare molte prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale trattandosi di prestazioni gratuite o semigratuite per i pazienti e quindi poco soggette a contrazione in caso di scarse disponibilità finanziarie di questi ultimi , non si vede come possa ledere i principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza una norma che, per definire un’area di farmacie meno avvantaggiate, prende a riferimento il livello dei proventi di queste prestazioni, individuate nel loro complesso. Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso di appello, è proprio dalla tesi ivi propugnata che potrebbero derivare ingiustificate disparità di trattamento fra le farmacie sussidiate e con fatturati piuttosto contenuti. Se, infatti, il limite di fatturato previsto dalla norma per l’applicazione dello sconto più favorevole al farmacista fosse riferito ai soli medicinali erogati agli assistiti, risulterebbe avvantaggiata, in modo irragionevole, la farmacia con un fatturato relativo ai medicinali al di sotto di tale limite, ma ampiamente compensato per effetto, ad esempio, di specifiche situazioni epidemiologiche locali locale da un esorbitante fatturato in prodotti dietetici e in altri prodotti sanitari ugualmente erogati per conto del Servizio Sanitario nazionale. 9. – In base alla sopra esposte argomentazioni di ordine normativo e logico l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR riconfermata con le ulteriori motivazioni conseguenti alla considerazione dei motivi di appello. 10. – La natura della controversia e in particolare la portata di carattere generale e nazionale della questione sollevata giustificano la compensazione delle spese tra le parti per questa fase del giudizio in deroga alla regola della soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate per il grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.