Burocrazia e tecnologia non vanno a braccetto

Non si può considerare volume urbanisticamente rilevante un volume completamente interrato. Di conseguenza non può essere negata la possibilità di sostituire gli impianti tecnologici di un albergo, anche in relazione al fatto che gli stessi vanno configurati quali lavori di straordinaria manutenzione.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 1544/14 del Consiglio di Stato, depositata il 31 marzo scorso. Sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento. L'impianto, motivo del contendere secondo la relazione tecnica esibita, riguardava la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con un nuovo impianto di cogenerazione che avrebbe consentito di risparmiare energia primaria, salvaguardare l’ambiente, diminuire le emissioni di CO2 e diminuire i costi di energia elettrica. Nello specifico, il progetto prevedeva la sistemazione dell’impianto in un volume tecnico interrato di metri quadrati 62 da realizzare nel terreno di proprietà della società pertinenziale all’albergo. L’intervento, in quanto relativo ad impianto tecnologico, come correttamente evidenziato già dal TAR, è ascrivibile agli interventi di manutenzione straordinaria, che ai sensi dell’art. 31 della l. n. 457/1978 comprendono anche la realizzazione e l’integrazione dei servizi tecnologici. A giudizio del Collegio si trattava di intervento compatibile con il vincolo paesaggistico, essendo stato autorizzato dalla Regione Liguria alla quale era stata chiesta l’autorizzazione paesaggistica, e la quale riconosceva che l’intervento è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto la soluzione progettuale prospettata ne definisce adeguatamente le caratteristiche tipologiche – compositive sia in relazione alle situazioni esistenti nell’immediato contorno che in rapporto ai valori di insieme del quadro paesaggistico nel quale l’intervento si colloca , nel mentre la Soprintendenza dei beni culturali non ha esercitato il potere di annullamento di cui all’art. 146 d.lgs. n. 490/1999. Ma di parere opposto è stato invece il Comune, il quale ha sostenuto che l’impianto non può essere considerato di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 31 della l. n. 457 del 1978 e, pertanto, non può essere insediato nell’area interessata, caratterizzata da un vincolo di strumento urbanistico generale decaduto, nel quale in base alla l. regionale n. 30 del 1992, articoli 1 e 2 non sono consentiti nuovi interventi ma solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Sezione ha confermato la sentenza di primo grado. Ciò in quanto l’impianto in questione è un impianto tecnologico a servizio dell’edificio principale e non comporta modificazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o delle destinazioni d’uso, non potendosi considerare volume urbanisticamente rilevante un volume completamente interrato. Al più potrebbe rientrare negli interventi di risanamento conservativo, ugualmente ammissibili ai sensi dell’art. 31 l. n. 457/1978, atteso che gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al citato articolo 31, comprendono l’allestimento e l’adeguamento di servizi tecnologici e degli impianti tecnici richiesti dalle esigenze dell’uso .

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 – 31 marzo 2014, n. 1544 Presidente Torsello – Estensore Durante Fatto e diritto 1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza n. 162/2002 del 21 febbraio 2002, accoglieva il ricorso proposto dalla Società Companie d’Hotellerie Suisse s.r.l. e, per l’effetto, annullava il diniego di autorizzazione edilizia per l’installazione di un impianto tecnologico di cogenerazione a servizio dell’albergo Park Hotel Suisse”, con condanna del Comune di Santa Margherita Ligure alla rifusione di spese e onorari di giudizio che liquidava in euro 1.500,00. Rilevava il TAR che l’intervento oggetto del diniego di autorizzazione riguardava la realizzazione e sostituzione di impianti tecnologici che esso non comportava un’alterazione di volumi, né una modifica della destinazione d’uso dell’area interessata, sicché poteva essere qualificato in termini di manutenzione straordinaria. 2.- Il Comune di Santa Margherita Ligure, con il ricorso in esame, ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma alla stregua dei seguenti motivi violazione dell’art. 1, comma 1, lett. a della l. regionale 10 novembre 1992, n. 30, secondo cui è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia ad eccezione di quelle di cui all’art. 31, lettere a , b e c della l. n. 457 del 1978 e dell’art. 26 della l. n. 47 del 1985 violazione delle disposizione del piano regolatore perché il nuovo manufatto della volumetria di 200 metri cubi circa, da realizzarsi in area esterna al perimetro dell’edificio adibito ad albergo, insisterebbe su zona con diversa destinazione urbanistica. La società Companie d’Hotellerie Suiss non si costituiva in giudizio. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2014, il giudizio è stato assunto in decisione. 3.- L’appello è infondato e deve essere respinto. 3.1- L’impianto di cui trattasi, quale definito nella relazione tecnica presentata dalla società a corredo dell’istanza di autorizzazione, riguarda la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con un nuovo impianto di cogenerazione che consente di risparmiare energia primaria, salvaguardare l’ambiente, diminuire le emissioni di CO2 e diminuire i costi di energia elettrica. Il progetto prevede la sistemazione dell’impianto in un volume tecnico interrato di metri quadrati 62 da realizzare nel terreno di proprietà della società pertinenziale all’albergo, contrassegnato in catasto con il mappale n. 274. L’intervento, in quanto relativo ad impianto tecnologico, come correttamente evidenziato dal TAR, è ascrivibile agli interventi di manutenzione straordinaria, che ai sensi dell’art. 31 della l. n. 457 del 1978 comprendono anche la realizzazione e l’integrazione dei servizi tecnologici. Trattasi, peraltro, di intervento compatibile con il vincolo paesaggistico, essendo stato autorizzato dalla Regione Liguria la Regione Liguria, alla quale era stata chiesta l’autorizzazione paesaggistica, riconosceva che l’intervento è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto la soluzione progettuale prospettata ne definisce adeguatamente le caratteristiche tipologiche – compositive sia in relazione alle situazioni esistenti nell’immediato contorno che in rapporto ai valori di insieme del quadro paesaggistico nel quale l’intervento si colloca” , nel mentre la Soprintendenza dei beni culturali non ha esercitato il potere di annullamento di cui all’art. 146 del d. lgs. n. 490 del 1999. 4.- Assume il Comune di Santa Margherita Ligure che l’impianto non può essere considerato di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 31 della l. n. 457 del 1978 e, pertanto, non può essere insediato nell’area interessata, caratterizzata da un vincolo di strumento urbanistico generale decaduto, nel quale in base alla l. regionale n. 30 del 1992, articoli 1 e 2 non sono consentiti nuovi interventi ma solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’assunto del Comune non può essere condiviso. Come correttamente rilevato dal TAR, l’impianto di cui trattasi è un impianto tecnologico a servizio dell’edificio principale e non comporta modificazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o delle destinazioni d’uso, non potendosi considerare volume urbanisticamente rilevante un volume completamente interrato. Al più potrebbe rientrare negli interventi di risanamento conservativo, ugualmente ammissibili ai sensi dell’art. 31 della l. n. 457 del 1978, atteso che gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al citato articolo 31, comprendono l’allestimento e l’adeguamento di servizi tecnologici e degli impianti tecnici richiesti dalle esigenze dell’uso”. Si tratta quindi di opera che può essere realizzata anche nelle aree a vincolo decaduto. 4.1- Peraltro la decadenza del vincolo non è ostativa ad interventi conformi alle previsioni di piano, ove il proprietario non opponga la decadenza del vincolo, essendo interesse del soggetto privato e non già dell’amministrazione comunale opporre l’avvenuta decadenza di destinazioni di piano regolatore comportanti l’inedificabilità assoluta delle aree o destinazioni di natura vincolistica. Sta di fatto che, in base alle previsioni c.d. decadute di piano, l’area era destinata a servizi pubblici di quartiere, disciplinata dall’art. 45 delle NA del PRG che ammette anche l’incremento volumetrico fino al 30% della preesistenza per conseguire miglioramenti funzionali o qualitativi del complesso edilizio preesistente, sicché la doglianza dell’amministrazione comunale risulta, invero, incomprensibile, senza considerare, poi, che la natura dell’opera, che ha quale effetto immediato la riduzione dei consumi di energia elettrica in misura considerevole e, quindi, l’interesse pubblico in senso ampio dell’intervento, ne consentirebbero comunque l’autorizzazione in deroga alla destinazione di piano. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto. Nessuna statuizione può essere assunta per le spese di giudizio, non essendosi costituita la parte privata appellata. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.