E' un impianto pubblicitario o una insegna di esercizio?

Il Consiglio di Stato dà ragione ad Autostrade per l'Italia Spa che, sulla base di un parere dell'Anas ha negato l’autorizzazione per installare alcune insegne in adiacenza a un tratto autostradale sito nel Comune di Bresso, in dove si trova la sede dell’esercizio della società interessata.

La base giuridica, ha precisato la sezione, è l’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della strada , come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, nr. 472. Tale disposizione, con specifico riferimento alla possibilità di collocazione di impianti in prossimità dei tratti autostradali, così recita È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Diversa la disciplina tra marchi ed insegne. Come esattamente rilevato nella sentenza del Giudice di primo grado, ha osservato il Collegio, l’integrazione apportata alla norma nel 1999, con l’inserimento dell’ultimo periodo dianzi riportato, nasceva dall’esigenza di coordinare il divieto originario con la diversa disciplina delle insegne e dei marchi, per i quali già in precedenza l’A.N.A.S. aveva cercato, con propria circolare, di introdurre un regime meno restrittivo. Rileva poi il comma 1 dell’art. 47, d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , secondo cui Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta . E' evidente che la qualificazione discende da un accertamento tecnico rimesso per ciascun singolo caso all’Autorità preposta all’autorizzazione e, al riguardo la Sezione ha richiamato il pregresso orientamento circa la necessità di intendere in senso rigorosamente restrittivo la nozione di insegna di esercizio, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 – serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa cfr. Cons. Stato n. 2480/2012 . Se dunque tale è la modalità con cui occorre affrontare la questione, risulta evidente – precisa la sentenza – già dal numero degli impianti in questione come questi non potessero dirsi assolventi l’unica e precipua funzione di segnalare l’ubicazione della sede dell’impresa a chi fosse interessato a raggiungerla. E tale conclusione appare poi rafforzata dal fatto che, unitamente alla denominazione dell’impresa, fossero riportati con pari evidenza alcuni marchi dei prodotti da questa commercializzati. La grandezza fa la differenza. Infine, anche le dimensioni delle insegne che la ditta era interessata a posizionare sono da considerarsi utile elemento per la decisione le prime due di mt 1,20 di altezza e rispettivamente di mt 13,50 e mt 11,50 di lunghezza la terza e la quarta di mt 1,20 di altezza e mt 1,45 di lunghezza la quinta di mt 1,30 di altezza e mt 3,60 di lunghezza le ultime quattro di mt 0,85 di altezza e mt 3,00 di lunghezza e la posizione in cui sarebbero state collocate tra i mt 6,50 e i mt 11 di altezza dal piano terra dell’edificio . In pratica, le loro caratteristiche depongono chiaramente nel senso di una funzione ulteriore rispetto a quella di voler semplicemente segnalare la posizione della sede sociale a chi, percorrendo il tratto autostradale, fosse interessato a raggiungerla avendo quanto meno anche lo scopo di richiamare l’attenzione di chiunque si trovasse a percorrere l’autostrada sul logo e sui prodotti commercializzati dalla società istante, in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione tale essendo, con ogni evidenza, la ratio del divieto di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 . A fronte di tale complesso di elementi, poco pregio hanno avuto, in pratica, le deduzioni dell'impresa interessata – pur condivise dal primo giudice – nel senso che le pluralità di elementi dimensioni degli impianti, loro collocazione e possibile contenuto , singolarmente presi, non escludevano certamente che l’impianto potessi definirsi ugualmente quale insegna di esercizio. Tuttavia, nel caso di specie è stata proprio la combinazione sinergica di tutte le caratteristiche sopra indicate che ha correttamente indotto l’Amministrazione a escludere tale qualificazione.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 ottobre - 25 novembre 2013, n. 5586 Presidente Numerico – Estensore Greco Fatto Autostrade per l’Italia S.p.a. già Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.a. ha impugnato, chiedendone la riforma, previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Bianchi Cuscinetti S.p.a., ha annullato il diniego opposto all’istanza di detta società intesa a ottenere l’autorizzazione per installare alcune insegne in adiacenza a un tratto autostradale sito nel Comune di Bresso. L’appello risulta affidato ad un unico articolato motivo, col quale si deduce violazione dell’art. 23, commi 1, 4 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 Codice della strada , nonché dell’art. 9 della legge 24 luglio 1961, nr. 729, e dell’art. 47, comma 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà non potendo le insegne in questione considerarsi insegne di esercizio, e pertanto essendo corretta la valutazione dell’Amministrazione che le aveva qualificate come insegne pubblicitarie, come tali vietate dalla normativa vigente . Si è costituita l’originaria ricorrente, Bianchi Cuscinetti S.p.a., opponendosi all’accoglimento del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Si è altresì costituita A.N.A.S. S.p.a., associandosi invece alle ragioni di parte appellante. All’esito della camera di consiglio del 13 luglio 2010, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. Di poi, all’udienza del 22 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. In via preliminare, va dichiarata l’inutilizzabilità della memoria depositata da parte appellante in data 10 ottobre 2013, essendo tale produzione tardiva rispetto al termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm 2. Nel merito, il presente giudizio ha a oggetto l’istanza rivolta dalla società Bianchi Cuscinetti S.p.a. ad Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.a. oggi Autostrade per l’Italia S.p.a. , al fine di ottenere l’autorizzazione a installare una pluralità di insegne in prossimità di un tratto autostradale nel territorio del Comune di Bresso, in adiacenza al quale si trova la sede dell’esercizio della società istante. Dette insegne sono così analiticamente descritte nella sentenza impugnata due insegne luminose monofacciali, portanti le indicazioni ‘BIANCHI CUSCINETTI’ e ‘GRUPPO BIANCHI’, . una insegna da posizionarsi sulla facciata dell’edificio portante la dicitura ‘CENTRO DISTRIBUZIONE MILANO’ e quattro insegne riportanti marchi di prodotti, da porsi sulla facciata ”. In primo grado, la società istante ha impugnato il diniego opposto alla predetta richiesta di autorizzazione, su conforme parere dell’A.N.A.S. S.p.a., essendosi ritenuto che le insegne in questione dovessero qualificarsi come impianti pubblicitari, come tali non consentiti in prossimità di tratti autostradali al contrario, il T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso della parte privata, ritenendo che le insegne de quibus potessero considerarsi come insegne di esercizio, e pertanto che la loro installazione potesse essere autorizzata. Avverso tale ultima decisione insorge oggi Autostrade per l’Italia S.p.a. con l’appello all’esame della Sezione. 3. Tutto ciò premesso, l’appello è fondato per le ragioni di seguito esposte. 4. Ai fini di una migliore comprensione di quello che è l’oggetto della controversia, giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento, che riviene principalmente dall’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 Codice della strada , come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, nr. 472. Tale disposizione, con specifico riferimento alla possibilità di collocazione di impianti in prossimità dei tratti autostradali, così recita È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . ”. Come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, l’integrazione apportata alla norma nel 1999, con l’inserimento dell’ultimo periodo dianzi riportato, nasceva dall’esigenza di coordinare il divieto originario con la diversa disciplina delle insegne e dei marchi, per i quali già in precedenza l’A.N.A.S. aveva cercato, con propria circolare, di introdurre un regime meno restrittivo. Rileva poi il comma 1 dell’art. 47 del d.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , secondo cui Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta ”. 5. Così precisate le coordinate normative applicabili, nella fattispecie si controverte della qualificazione come insegna di esercizio” ovvero come impianto pubblicitario” delle suindicate insegne delle quali l’originaria ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione all’installazione. 6. Orbene, premesso che evidentemente tale qualificazione discende da un accertamento tecnico rimesso per ciascun singolo caso all’Autorità preposta all’autorizzazione, la Sezione non può non rilevare come, nel caso che occupa, le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, la quale ha escluso la riconducibilità degli impianti alla nozione di insegna di esercizio” e, quindi, la loro autorizzabilità , appaiono immuni da evidenti profili di erroneità o irragionevolezza. Al riguardo, va richiamato il pregresso orientamento della Sezione circa la necessità di intendere in senso rigorosamente restrittivo la nozione di insegna di esercizio, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. nr. 495 del 1992 – serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, nr. 2480 . Se dunque tale è la modalità con cui occorre approcciare la materia, risulta evidente – innanzi tutto – già dal numero degli impianti in questione come questi non potessero dirsi assolventi l’unica e precipua funzione di segnalare l’ubicazione della sede dell’impresa a chi fosse interessato a raggiungerla tale conclusione appare poi rafforzata dal fatto che, unitamente alla denominazione dell’impresa, fossero riportati con pari evidenza alcuni marchi dei prodotti da questa commercializzati. Infine, anche le dimensioni delle insegne de quibus le prime due di mt 1,20 di altezza e rispettivamente di mt 13,50 e mt 11,50 di lunghezza la terza e la quarta di mt 1,20 di altezza e mt 1,45 di lunghezza la quinta di mt 1,30 di altezza e mt 3,60 di lunghezza le ultime quattro di mt 0,85 di altezza e mt 3,00 di lunghezza e la posizione in cui sarebbero state collocate tra i mt 6,50 e i mt 11 di altezza dal piano terra dell’edificio depongono chiaramente nel senso di una funzione ulteriore rispetto a quella di voler semplicemente segnalare la posizione della sede sociale a chi, percorrendo il tratto autostradale, fosse interessato a raggiungerla avendo quanto meno anche lo scopo di richiamare l’attenzione di chiunque si trovasse a percorrere l’autostrada sul logo e sui prodotti commercializzati dalla società istante, in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione tale essendo, con ogni evidenza, la ratio del divieto di cui all’art. 23, comma 7, del d.lgs. nr. 285 del 1992 . A fronte di tale complesso di elementi, poco pregio hanno le deduzioni dell’odierna appellata – pur condivise dal primo giudice – la quale richiama una pluralità di elementi dimensioni degli impianti, loro collocazione e possibile contenuto , i quali, singolarmente presi, non escludono certamente che l’impianto possa definirsi ugualmente quale insegna di esercizio tuttavia, nel caso di specie è la combinazione sinergica di tutte le caratteristiche sopra evidenziate che ha correttamente indotto l’Amministrazione a escludere tale qualificazione. 7. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di accoglimento dell’appello di Autostrade per l’Italia S.p.a., con la riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado. 8. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna l’appellata Bianchi Cuscinetti S.p.a. al pagamento, pro quota in favore di Autostrade per l’Italia S.p.a. e A.N.A.S. S.p.a., di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 5000,00 oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.