Nessun limite di età per gestire una scuola dell'infanzia privata e non paritaria

Non è necessario aver superato i 30 anni per gestire una scuola dell'infanzia privata e non paritaria.

Il caso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4939 depositata l’8 ottobre 2013, ribalta la decisione del Giudice di primo grado, che aveva accolto la tesi del Ministero all'istruzione il quale si era basato sul contenuto di una propria circolare ministeriale. Ma una circolare, come ben si sa, non può porsi in contrasto con il chiaro contenuto di una disposizione primaria. Nella necessaria ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il Collegio ha richiamato, innanzitutto, la previsione di cui al comma 1 dell’art. 253 d.lgs. n. 297/1994 si tratta di un articolo rubricato ‘Soggetto gestore’ e che risulta inserito nell’ambito del Capo III del titolo VIII del decreto in questione – rubricato ‘Istruzione secondaria’ - , con il quale è stato previsto comma 1 che le scuole non statali e i corsi di cui all’articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali . Altra disposizione di riferimento è quella contenuta nel d.l. n. 250/2005 recante ‘Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità’ e, segnatamente, all’articolo 1- bis rubricato ‘Norme in materia di scuole non statali’ , commi 5, 6 e 7. In particolare, il comma 5 dell’articolo 1- bis stabilisce che le scuole non paritarie le quali presentino le condizioni soggettive e oggettive di cui al precedente comma 4 possano essere incluse nell' elenco tenuto dall’Ufficio scolastico regionale, secondo modalità procedimentali da definire con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, l. n. 400/1998 . Tale previsione è stata attuata con il d.m. n. 263/2007 Regolamento recante disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1- bis , comma 5, d.l. n. 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2006 . Il comma 6, al quarto periodo, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 352 e 363 del [testo unico] di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi [della legge] n. 62 del 2000 . A sua volta, il comma 7 al primo periodo stabilisce che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, restano abrogate numerose disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 297/1994, fatte salve alcune disposizioni ivi espressamente elencate, fra cui – ai fini che qui rilevano – l’articolo 353 del medesimo d.lgs. 297, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie . Il quarto periodo del medesimo comma 4 stabilisce, poi, che l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie . Limiti di età? Una volta richiamato il pertinente quadro normativo, è emersa l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale pugliese che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’articolo 353 d.lgs. 297, cit. il quale fissa il richiamato requisito minimo di età per i gestori di talune tipologie di scuole non statali. Ma, contrariamente a quanto aveva ritenuto l’amministrazione scolastica ed i primi Giudici, nessun elemento testuale o sistematico depone nel senso dell’estensione alle scuole dell’infanzia non paritarie della previsione legislativa. Infatti, il più volte richiamato articolo 353 è incluso nell’ambito del Capo III del titolo VIII del richiamato decreto legislativo, esclusivamente dedicato all’istruzione secondaria. Insomma, non si può fare dell'erba un fascio e, di conseguenza, già tale circostanza, ha rilevato la Sezione, depone di per sé in modo dirimente nel senso che la disposizione in esame la quale ha carattere limitativo del diritto di libertà di insegnamento di cui al terzo comma dell’articolo 33, Cost. e che quindi deve essere intesa come di stretta interpretazione non può risultare estensibile in via applicativa a un ambito – quello delle scuole dell’infanzia – espressamente non richiamato. Scuole secondarie Peraltro, il Collegio ha anche rilevato che l’ipotizzata estensione della limitazione in questione all’ambito delle scuole dell’infanzia non risulta suffragata dalla previsione di cui ai commi 6 e 7 del più volte richiamato articolo 1- bis d.l. 250/2005 il quale – al contrario – reca una puntuale indicazione testuale in senso contrario. Il riferimento, in particolare, è alla previsione di cui al richiamato comma 6, dalla cui formulazione si evince agevolmente a che il richiamo agli articoli 339, 340, 341 e 342 è riferito alle sole scuole dell’infanzia b che il richiamo all’articolo 345 è riferito alle sole scuole primarie, mentre c il richiamo agli articoli 352, comma 6, 353 si tratta della disposizione che qui rileva , 358, comma 5, 362 e 363 è riferito alle sole scuole dell’infanzia. Da ciò deriva che è destituita di fondamento la tesi secondo cui il più volte richiamato articolo 353 risulterebbe applicabile anche alle scuole dell’infanzia. Né a conclusioni diverse si sarebbe giunti in relazione alla previsione di cui al quarto periodo del successivo comma 7 il quale, prevede che l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie . Al riguardo, andava osservato che la previsione in questione doveva essere letta ed interpretata in combinazione sistematica con quella di cui al precedente comma 6 il quale ha riferito la menzione all’articolo 353 al solo ambito delle scuole secondarie , ragione per cui il disposto di cui al comma 7 non può che riferire a propria volta il richiamo all’articolo 353 alla solo ambito delle scuole secondarie non paritarie. Al contrario, non sussiste alcun elemento logico o testuale per ritenere che il richiamo all’articolo 353 operato dall’articolo 1-bis, comma 7, cit. possa essere riferito - come ritenuto dai primi Giudici – anche al caso delle scuole dell’infanzia non paritarie. Una conferma ulteriore del fatto che nessuna disposizione primaria o secondaria estenda alle scuole dell’infanzia i limiti di età di cui al più volte richiamato articolo 353 è desumibile dal fatto che una siffatta limitazione non sia in alcun modo prevista dal d.m. n. 263/2007 il quale ha fissato le regole di dettaglio per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 2005 . Quindi, non sussiste alcun argomento forte il quale induca a ritenere che, a seguito dell’approvazione del d.l. 250, cit., sia venuto meno il tratto distintivo che caratterizza il più volte richiamato articolo 353 inteso quale disposizione la cui portata resta limitata a quella di cui al Capo III, e quindi al solo settore delle scuole secondarie .

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 giugno – 8 ottobre 2013, n. 4939 Presidente Baccarini - Estensore Contessa Fatto La signora Mariangela Roberta Rizzi riferisce di essere gestrice e legale rappresentante della scuola dell’infanzia ‘Le tre formichine’, corrente in Barletta, e di avere richiesto nel corso del 2009 all’età di 28 anni l’iscrizione della scuola in questione nell’elenco regionale pugliese delle scuole non paritarie. Con il provvedimento in data 10 giugno 2009 fatto oggetto di impugnative in primo grado , il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia respingeva la richiesta ritenendo ostativa la mancanza delle condizioni oggettive prescritte dall’art. 1-bis, commi 6 e 7 del d.l. 250/05”. Ed infatti – secondo l’Ufficio scolastico - la sig.ra Rizzi Mariangela Roberta, rappresentante legale della scuola in parola, essendo nata il 3.8.1981, non è in possesso del requisito dell’età di cui all’art. 353 del d.lvo n. 297/1994, ribadito dall’art. 1, punto 2 del d.m. n. 263/2007, e dall’art. 1.2 del d.m. 82 del 10.10.2008, che stabilisce che le scuole non statali possono essere gestite solo da cittadini che abbiano compiuto il trentesimo anno di età”. Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla signora Rizzi ricorso n. 1395/2009 dinanzi al T.A.R. per la Puglia, il quale con la sentenza in questione respingeva il ricorso ritenendolo infondato. La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla signora Rizzi, la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi. In primo luogo, l’appellante opera un sintetico excursus circa la normativa statale in tema di scuole paritarie e non paritarie legge 10 marzo 2000, n. 62 decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, articolo 1-bis decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 . In secondo luogo, l’appellante si sofferma sul contenuto dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 250, cit. e segnatamente sul comma 4 il quale fissa le condizioni di funzionamento che individuano le scuole non paritarie e sul comma 5 il quale fissa le condizioni per l’inclusione delle scuole non paritarie di cui al precedente comma 4 nell’elenco regionale tenuto presso l’Ufficio scolastico regionale . In terzo luogo l’appellante si sofferma sul contenuto del D.M. 29 novembre 2007, n. 263 ‘Regolamento recante disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27’ il quale, ai fini dell’iscrizione nell’ambito del richiamato registro, rinvia alle previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005, cit. Lo stesso D.M. 263 del 2007, all’articolo 4, ha previsto l’emanazione di apposite ‘linee guida’ volte a disciplinare nel dettaglio le disposizioni del medesimo regolamento. Ebbene, l’appellante osserva al riguardo che né la più volte richiamata disposizione primaria di riferimento i.e. l’articolo 1-bis del decreto-legge 250, cit. , né la disposizione regolamentare attuativa i.e. gli articoli 1 e 4 del D.M. 263 del 2007 , né – infine – il testo delle linee-guida adottate con decreto 10 ottobre 2008, n. 82 prevedono che il titolare di una scuola non paritaria, al fine di ottenere l’iscrizione nel più volte richiamato registro tenuto dall’Ufficio scolastico regionale, debba essere di età superiore a 30 anni. Né può ritenersi che nel caso di specie fosse applicabile la previsione di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il quale, effettivamente, prevede per il gestore un’età minima di 30 anni , trattandosi di disposizione la cui portata risulta chiaramente limitata al solo caso – che qui non ricorre – degli istituti di istruzione secondaria. Ancora, l’appellante lamenta che i primi Giudici abbiano erroneamente ritenuto rilevante ai fini del decidere le previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 250, cit. Anche in questo caso, l’appellante osserva che il richiamo – contenuto in entrambe le disposizioni – alle previsioni di cui all’articolo 253 del d.lgs. 297 del 1994 non risulta dirimente ai fini del decidere, atteso che si tratta di una disposizione la cui valenza risulta comunque limitata alle sole scuole secondarie. Allo stesso modo, i primi Giudici avrebbero erroneamente invocato a sostegno della tesi qui avversata il contenuto della circolare ministeriale 4 febbraio 2008 in quanto tale circolare si fonderebbe a propria volta sull’erronea interpretazione del pertinente quadro normativo. Ancora, il provvedimento impugnato in primo grado risulterebbe illegittimo in quanto emanato in violazione delle regole di partecipazione procedimentale di cui al capo III della l. 7 agosto 1990, n. 241 e, segnatamente, dell’articolo 10-bis, in tema di c.d. ‘preavviso di rigetto’ . Da ultimo – e per l’ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di ricorso sin qui descritti – l’appellante chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione alla previsione di cui all’articolo 353 del ‘testo unico’ n. 297 in relazione agli articoli 3, 4, 9, 33, 35 e 41 della Costituzione. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca il quale ha concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello. Con ordinanza 1° febbraio 2010, n. 508, questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza in epigrafe, proposta dalla signora Rizzi, ritenendo in particolare sussistere adeguati profili di fumus boni iuris. Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla legale rappresentante di una scuola dell’infanzia non paritaria avverso il provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui è stato respinto il ricorso volto ad ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie il diniego opposto dall’Ufficio si basava sulla circostanza per cui, al momento dell’istanza, la richiedente non avesse il requisito minimo di età - 30 anni – previsto dall’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Ai fini della corretta impostazione della res controversa, si ritiene di prendere le mosse da una sintetica ricostruzione del pertinente quadro normativo. 2.1.1. In primo luogo occorre richiamare la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 253 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 si tratta di un articolo rubricato ‘Soggetto gestore’ e che risulta inserito nell’ambito del Capo III del titolo VIII del decreto in questione – rubricato ‘Istruzione secondaria’ - , con il quale è stato previsto comma 1 che le scuole non statali e i corsi di cui all’articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali ”. 2.1.2. In secondo luogo, occorre richiamate la previsione di cui al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 recante ‘Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità’ e, segnatamente, di cui all’articolo 1-bis rubricato ‘Norme in materia di scuole non statali’ , commi 5, 6 e 7. Ora - il comma 5 dell’articolo 1-bis stabilisce che le scuole non paritarie le quali presentino le condizioni soggettive e oggettive di cui al precedente comma 4 possano essere incluse nel più volte richiamato elenco tenuto dall’Ufficio scolastico regionale, secondo modalità procedimentali da definire con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400” la previsione in parola, come in precedenza ricordato, è stata attuata con l’emanazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 263 - ‘Regolamento recante disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27’ – ‘ - il comma 6, al quarto periodo, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 352 e 363 del [testo unico] di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi [della legge] n. 62 del 2000” - il comma 7 al primo periodo stabilisce che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, restano abrogate numerose disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 297 del 1994, fatte salve alcune disposizioni ivi espressamente elencate, fra cui – ai fini che qui rilevano – l’articolo 353 del medesimo d.lgs. 297, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie”. Il quarto periodo del medesimo comma 4 stabilisce, poi, che l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie”. 2.2. Una volta richiamato il pertinente quadro normativo, si osserva che il ricorso in questione è meritevole di accoglimento laddove ha lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale pugliese per avere questo ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’articolo 353 del d.lgs. 297, cit. il quale fissa il richiamato requisito minimo di età per i gestori di talune tipologie di scuole non statali. Si osserva al riguardo che – contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione scolastica e dai primi Giudici - nessun elemento testuale o sistematico depone nel senso dell’estensione alle scuole dell’infanzia non paritarie della richiamata previsione legislativa. 2.2.1. In primo luogo, mette conto osservare che il più volte richiamato articolo 353 è incluso nell’ambito del Capo III del titolo VIII del richiamato decreto legislativo, esclusivamente dedicato all’istruzione secondaria. Già tale circostanza depone di per sè in modo dirimente nel senso che la disposizione in esame la quale ha carattere limitativo del diritto di libertà di insegnamento di cui al terzo comma dell’articolo 33, Cost. e che quindi deve essere intesa come di stretta interpretazione non risulti estensibile in via applicativa a un ambito – quello delle scuole dell’infanzia – ivi espressamente non richiamato. 2.2.2. Si osserva, inoltre, che l’ipotizzata estensione della limitazione in questione all’ambito delle scuole dell’infanzia non risulta suffragata dalla previsione di cui ai commi 6 e 7 del più richiamato articolo 1-bis del decreto-legge 250 del 2005 il quale – al contrario – reca una puntuale indicazione testuale in senso contrario. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di cui al richiamato comma 6 il cui testo è stato dinanzi richiamato sub 2.1.2 , dalla cui formulazione si evince agevolmente a che il richiamo agli articoli 339, 340, 341 e 342 è riferito alle sole scuole dell’infanzia b che il richiamo all’articolo 345 è riferito alle sole scuole primarie, mentre c il richiamo agli articoli 352, comma 6, 353 si tratta della disposizione che qui rileva , 358, comma 5, 362 e 363 è riferito alle sole scuole dell’infanzia. Anche sotto questo aspetto, ne risulta destituita di fondamento la tesi secondo cui il più volte richiamato articolo 353 risulterebbe applicabile anche alle scuole dell’infanzia. 2.2.3. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione alla previsione di cui al quarto periodo del successivo comma 7 il quale, come si è detto, prevede che l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie” . Al riguardo è agevole osservare che la previsione in questione deve essere letta ed interpretata in combinazione sistematica con quella di cui al precedente comma 6 il quale ha riferito la menzione all’articolo 353 al solo ambito delle scuole secondarie , ragione per cui il disposto di cui al comma 7 non può che riferire a propria volta il richiamo all’articolo 353 alla solo ambito delle scuole secondarie non paritarie. Al contrario, non sussiste alcun elemento logico o testuale per ritenere che il richiamo all’articolo 353 operato dall’articolo 1-bis, comma 7, cit. possa essere riferito - come ritenuto dai primi Giudici – anche al caso, che qui ricorre, delle scuole dell’infanzia non paritarie. 2.2.4. Una conferma ulteriore del fatto che nessuna disposizione primaria o secondaria estenda alle scuole dell’infanzia i limiti di età di cui al più volte richiamato articolo 353 è desumibile dal fatto che una siffatta limitazione non sia in alcun modo prevista dal D.M. 29 novembre 2007, n. 263 il quale, come si è detto in precedenza, ha fissato le regole di dettaglio per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 2005 . 2.2.5. Ed ancora, non può essere condiviso l’argomento offerto dai primi Giudici, secondo cui l’espressa abrogazione operata dal comma 7 dell’articolo 1-bis, cit. di ampie parti del d.lgs. 297 del 1994 avrebbe [eliminato] del tutto la ripartizione, prevista dal provvedimento in questione, tra scuola non statale materna, elementare e secondaria, ognuna disciplinata da uno dei capi abrogati”. Al riguardo, l’appellante ha correttamente obiettato che la portata abrogativa di cui al comma 7 dell’articolo 1-bis, cit. è limitata ad alcune sia pur numerose fra le disposizioni contenute nei capi I, II e III del decreto legislativo 297, cit., senza che possa affermarsi l’avvenuta abrogazione dei richiamati capi fra cui il III, che qui rileva nella loro integrità. Non a caso, il medesimo comma 7 limita espressamente la portata abrogativa [alle] disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III” e non ai capi I, II e III in quanto tali e fa espressamente salve numerose delle disposizioni di cui ai capi in questione. E’ innegabile al riguardo che la sopravvivenza di talune disposizioni contenute nei capi in questione non possa che comportare anche la sopravvivenza dei capi in cui esse sono contenute, intesi quali autonome partizioni interne del testo sia pure ormai limitate a poche disposizioni . Quindi, non sussiste alcun argomento forte il quale induca a ritenere che, a seguito dell’approvazione del d.l. 250, cit., sia venuto meno il tratto distintivo che caratterizza il più volte richiamato articolo 353 inteso quale disposizione la cui portata resta limitata a quella di cui al Capo III, e quindi al solo settore delle scuole secondarie . 2.2.6. Per le medesime ragioni sin qui esposte, non può in alcun modo convenirsi con il Ministero appellato, il quale ha richiamato a sostegno delle proprie tesi il contenuto della circolare ministeriale 4 febbraio 2008 secondo cui, appunto, alla luce del richiamo operato dai commi 6 e 7 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 all’articolo 353 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il soggetto gestore o legale rappresentante dell’istituto dovrebbe essere in possesso del requisito di età di cui al medesimo articolo 353 . Sotto tale aspetto, ci si limita ad osservare che il contenuto di una circolare amministrativa non può porsi in contrasto con il chiaro contenuto di una disposizione primaria. 3. I motivi sin qui esaminati depongono di per sé nel senso dell’illegittimità in senso sostanziale del diniego opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale pugliese all’istanza di iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie. Conseguentemente, non si fa qui luogo ad esaminare gli ulteriori motivi di appello con cui la signora Rizzi lamenta che l’atto di diniego fosse altresì viziato sotto il profilo procedimentale e del rispetto delle garanzie partecipative di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Per le medesime ragioni fondatezza dell’appello alla luce della corretta interpretazione del pertinente quadro normativo non si fa luogo all’esame della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 353, cit. in relazione agli articoli 3, 4, 9, 33, 35 e 41 della Costituzione , in quanto tale questione è stata sollevata dall’appellante soltanto in via gradata rispetto all’accoglimento del gravame proposto in via principale. 5. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.