Il difficile percorso dell'informatizzazione della PA

Non appare ragionevole ed ispirato al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, che l’Amministrazione, scelta la ormai non differibile via dell’informatizzazione, renda il procedimento ancora più gravoso di quanto non fosse in precedenza, prevedendo la sovrapposizione, a quella informatizzata, delle risalenti procedure cartacee.

Il caso. La Sezione VI, con la sentenza 4935 dell’8 ottobre 2013, ha respinto il ricorso avverso la decisione del Giudice di primo grado che aveva ritenuto illegittima l'esclusione di un candidato alla prova selettiva di ammissione al corso di laurea triennale, perchè non aveva rispettato le previsioni del bando. In sostanza, successivamente all’iscrizione on line ed alla consequenziale attestazione sempre per via informatica della regolarità della domanda avanzata, il bando prevedeva la consegna della copia cartacea alla segreteria dell'Università o l'invio della stessa in raccomandata. Ma tale procedura che, secondo il Tar, non poteva produrre l’effetto di esclusione dalla procedura, senza incorrere nel vizio di un irragionevole aggravamento del procedimento, non è stata ritenuta tale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il quale era convinto che l’adempimento previsto nel bando relativo alla consegna in formato cartaceo della domanda già inviata on line non configurasse in alcun modo un adempimento irragionevole né particolarmente gravoso. Possibili contrasti tra documentazione online e quella cartacea. Il Collegio, pertanto, nella citata sentenza è stato chiamato a valutare se gli adempimenti certificatori richiesti ulteriormente alla presentazione della domanda di iscrizione effettuata on line siano stati o meno legittimi. Adempimenti, in sostanza, previsti nei bandi al fine di consentire un più agevole riscontro cartaceo, da parte dell’Amministrazione, di dati già da questa acquisiti in via informatica. Riscontro, in sostanza, che dovrebbe in teoria evitare potenziali disguidi nelle successive fasi della selezione. Ma così operando, potrebbe crearsi invece un contrasto tra la documentazione acquisita online e quella cartacea successivamente trasmessa per lettera raccomandata o consegnata a mano alla Facoltà, in relazione, ad esempio, ad una non corrispondente indicazione dei dati anagrafici tra i due documenti. Si aprirebbe quindi, ha osservato il Collegio, una potenziale contraddizione tra due atti distinti, redatti in forme diverse una digitale, l’altra cartacea. Da qui un possibile contenzioso sulla prevalenza da attribuire all’uno o all’altro, che sembra non facilitare la linearità e la ragionevolezza del procedimento amministrativo. In un dovuto bilanciamento dei diritti e degli interessi, dovrebbe essere prevalente quello di uno studente che, effettuati i preliminari, obbligatori incombenti con l’iscrizione on line, acquisito il codice identificativo e pagato il previsto contributo, si trova ormai in una posizione soggettiva meritevole di tutela. Un ulteriore controllo di dati già acquisiti. Il contrapposto interesse dell’Amministrazione ad un ulteriore controllo di dati già in suo possesso potrà eventualmente essere effettuato attraverso un diverso percorso che, da una parte, utilizzi una procedura informatica analoga a quella richiesta allo studente, e dall’altra richieda, ove se ne manifesti una reale necessità, chiarimenti ulteriori allo studente stesso, nelle forme ritenute opportune. In sostanza, gli adempimenti successivi all’iscrizione online non sono altro che una semplice agevolazione a favore dell’Amministrazione al fine di un riscontro formale, la cui elusione non può in alcun modo inficiare la validità di una domanda ritualmente presentata e registrata che, nel necessario bilanciamento di interessi, non può non assumere un valore prevalente. Difendere ad oltranza le proprie posizioni è costato caro al Ministero dell'Istruzione, condannato dal Consiglio di Stato al pagamento delle spese processuali, pari a 3.500 euro. Insomma, se il Tar accoglie il ricorso di primo grado, bene farebbe l'Avvocatura generale dello Stato a non considerare automatico, come spesso avviene, il successivo ricorso al Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25 giugno - 8 ottobre 2013, n. 4935 Presidente Caracciolo – Estensore Malaschini Fatto e diritto 1. Il Signor Domenico Amato presentava domanda on line per l’ammissione al corso di laurea triennale delle professioni sanitarie per l’anno 2008/2009 presso l’Università di Firenze. Alla domanda così presentata veniva attribuito un codice di iscrizione. Effettuava altresì il richiesto versamento 30 euro a mezzo conto corrente postale. Pubblicato l’elenco dei candidati ammessi non vi risultava compreso. Gli uffici della Facoltà, ai quali egli si rivolgeva, comunicavano che, pur essendo stata accertata l’avvenuta iscrizione nei termini previsti dal bando, l’esclusione risultava giustificata in quanto la domanda, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento e all’originale dell’attestazione di versamento, non era stata inviata a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano alla Facoltà, come indicato nel bando di concorso. Il Signor Amato si rivolgeva pertanto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana al fine di ottenere l’annullamento dell’esclusione dall’elenco degli aventi diritto a sostenere le prove in questione, nonché del bando di concorso pubblicato in data 10 luglio 2008, disciplinante i criteri per l’ammissione alle prove suddette. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, ritenendo che la chiara indicazione contenuta nel bando relativamente alla procedura successiva all’iscrizione on line non potesse in alcun modo essere elusa. 2. Il Tribunale amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso del Signor Amato, ritenendo che la previsione di un ulteriore adempimento, successivo all’iscrizione on line ed alla consequenziale attestazione sempre per via informatica della regolarità della domanda avanzata, non poteva produrre l’effetto di esclusione dalla procedura, senza incorrere nel vizio di un irragionevole aggravamento del procedimento. Avverso tale decisione ricorreva al Consiglio di Stato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ritenendo che l’adempimento previsto nel bando relativo alla consegna in formato cartaceo della domanda già inviata on line non configurasse in alcun modo un adempimento irragionevole né particolarmente gravoso. Si premette, come ulteriore elemento fattuale, che in forza della misura cautelare il ricorrente ha superato la prova d’accesso e risulta aver successivamente superato anche l’esame di laurea. 3. La causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato il 25 luglio 2013. Il ricorso non può essere accolto. Il tema da valutare è quello degli adempimenti certificatori richiesti ulteriormente alla presentazione della domanda di iscrizione effettuata on line. Si tratta, in genere, di adempimenti previsti nei bandi al fine di consentire un più agevole riscontro cartaceo, da parte dell’Amministrazione, di dati già da questa acquisiti in via informatica. Riscontro, questo, che dovrebbe in teoria evitare potenziali disguidi nelle successive fasi della selezione. Una prima osservazione che può farsi è che, così operando, potrebbe crearsi invece un contrasto tra la documentazione acquisita on line e quella cartacea successivamente trasmessa per lettera raccomandata o consegnata a mano alla Facoltà, in relazione, ad esempio, ad una non corrispondente indicazione dei dati anagrafici tra i due documenti. Si aprirebbe quindi una potenziale contraddizione tra due atti distinti, redatti in forme diverse una digitale, l’altra cartacea. Da qui un possibile contenzioso sulla prevalenza da attribuire all’uno o all’altro, che sembra non facilitare la linearità e la ragionevolezza del procedimento amministrativo. In un dovuto bilanciamento dei diritti e degli interessi, appare al Collegio prevalente quello di uno studente che, effettuati i preliminari, obbligatori incombenti con l’iscrizione on line, acquisito il codice identificativo e pagato il previsto contributo, si trova ormai in una posizione soggettiva meritevole di tutela. Il contrapposto interesse dell’Amministrazione ad un ulteriore controllo di dati già in suo possesso potrà eventualmente essere effettuato attraverso un diverso percorso che, da una parte, utilizzi una procedura informatica analoga a quella richiesta allo studente, e dall’altra richieda, ove se ne manifesti una reale necessità, chiarimenti ulteriori allo studente stesso, nelle forme ritenute opportune. Non appare quindi ragionevole ed ispirato al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, che l’Amministrazione, scelta la ormai non differibile via dell’informatizzazione, renda il procedimento ancora più gravoso di quanto non fosse in precedenza, prevedendo la sovrapposizione, a quella informatizzata, delle risalenti procedure cartacee. Il Collegio ritiene quindi di valutare gli adempimenti successivi all’iscrizione on line una semplice agevolazione a favore dell’Amministrazione al fine di un riscontro formale , la cui elusione non può in alcun modo inficiare la validità di una domanda ritualmente presentata e registrata che, nel necessario bilanciamento di interessi, non può non assumere un valore prevalente. Si ricorda da ultimo come nel successivo bando di concorso relativo all’anno accademico 2009/2010 la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Firenze abbia previsto che la domanda di partecipazione ai concorsi debba essere effettuata solo ed esclusivamente on line. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso avanzato, confermando la sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio, quantificate in 3.500,00 euro tremilacinquecento , seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.