Dopo la pubblicazione in Gazzetta, il referto medico digitale diventa realtà

Con il d.p.c.m. dell’8 agosto 2013, pubblicato nella G.U. n. 243 del 16 ottobre, vengono definite le modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 243 dello scorso 16 ottobre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto scorso disciplina le modalità con cui le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, dei referti medici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d , numeri 1 e 2 d.l. numero 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 106/2011, recante Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia . Il decreto non si applica alle analisi genetiche. Per gli accertamenti sull'HIV resta fermo l'obbligo che l'art. 5 legge numero 135/1990 pone a carico dell'operatore sanitario e di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di infezione di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignità. Disponibile il referto digitale. L'azienda sanitaria rende disponibile all'interessato il referto digitale o copia informatica dello stesso mediante una o più modalità, chiamate modalità digitali di consegna . Alcune di esse sono la consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico FSE la consegna tramite Web la consegna tramite posta elettronica la consegna tramite posta elettronica certificata anche presso il domicilio digitale del cittadino e la consegna tramite supporto elettronico. Consenso informato dell’interessato. Le modalità digitali di consegna – viene precisato nel decreto - sono attivate previo esplicito consenso informato dell'interessato . In ogni caso, resta salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È possibile effettuare il pagamento online delle prestazioni erogate. A tal fine, le aziende sanitarie adottano procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia o per reddito. ÂÂ

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2013 G.U. 16 ottobre 2013, numero 243 Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d , numeri 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, recante Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia . IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 6, comma 2, lettera d , numeri 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106, recante Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia Vista la legge 23 dicembre 1978, numero 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, e successive modificazioni, che all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, numero 59 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 5, 63 e 64 Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2 Vista la legge 13 novembre 2009, numero 172, recante istituzione del ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 concernente disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, recante erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema tessera sanitaria Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 numero 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, numero 221 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia é stato nominato Ministro senza portafoglio Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio é stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato Gianpiero D'Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione Viste le linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite emoticons Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009, recante Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico FSE e di dossier sanitario Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 novembre 2009, recante Linee guida in tema di referti online Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 29 aprile 2010 sul documento recante Sistema CUP - Linee guida nazionali Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 10 febbraio 2011 sul documento recante il Fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali Ritenuto di definire le disposizioni necessarie per l'adozione da parte delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, di procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali Acquisita in data 7 febbraio 2013 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Decreta Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le modalità con cui le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, dei referti medici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d , numeri 1 e 2 , del decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, numero 106. 2. Il presente decreto non si applica alle analisi genetiche. Per gli accertamenti sull'HIV, resta fermo l'obbligo che l'art. 5 della legge 5 giugno 1990, numero 135 pone a carico dell'operatore sanitario e di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di infezione di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignità. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si intende per a Referto medico relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale b Reperto risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato c Referto digitale rappresentazione informatica del referto medico sottoscritta con firma elettronica qualificata o con firma digitale. d Reperto digitale rappresentazione informatica del reperto, sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ove prevista firma autografa e Copia informatica del referto digitale documento informatico avente contenuto identico al referto digitale da cui é tratto con diversa sequenza di valori binari, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, d'ora innanzi C.A.D. f Copia cartacea del referto digitale copia su supporto analogico del referto digitale, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale g Azienda sanitaria l'azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale h Interessato / assistito / paziente soggetto a cui si riferisce il referto i Titolare del trattamento dei dati la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 j Firma digitale la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera s del CAD k Firma elettronica qualificata la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r del CAD l Firma elettronica avanzata a la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis del CAD m Fascicolo Sanitario Elettronico FSE l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179. Il FSE é alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso n Posta elettronica certificata PEC sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi o Domicilio digitale del cittadino indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal cittadino ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179 p Autenticazione forte metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti qualcosa di conosciuto , come una password o un PIN qualcosa di posseduto , come una smart card oppure un token crittografico qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori sistemi biometrici q PAdES formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni Deliberazione CNIPA numero 45 del 21 maggio 2009 e successive modificazioni r Codice dell'amministrazione digitale CAD il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni. Art. 3 Consegna del referto in modalità digitale 1. L'azienda sanitaria rende disponibile all'interessato il referto digitale o copia informatica dello stesso mediante una o più modalità, di seguito indicate come modalità digitali di consegna le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegato A a consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico FSE b consegna tramite Web c consegna tramite posta elettronica d consegna tramite posta elettronica certificata anche presso il domicilio digitale del cittadino e consegna tramite supporto elettronico 2. In fase di prima applicazione, di durata comunque non superiore a 24 mesi, l'azienda sanitaria rende disponibili in modalità digitale i referti, o le copie informatiche degli stessi, relativi alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia. 3. Le modalità digitali di consegna sono attivate previo esplicito consenso informato dell'interessato, espresso secondo le modalità di cui all'art. 5. 4. L'azienda sanitaria, ove possibile, rende disponibile anche il reperto digitale tramite le modalità digitali di consegna. 5. L'azienda sanitaria può rendere disponibile all'interessato servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualità del servizio offerto, come indicato nell'allegato A. 6. L'interessato può scegliere tra una o più modalità digitali di consegna tra quelle rese disponibili dall'azienda sanitaria ai sensi del comma 1. L'interessato, in ogni momento può richiedere la messa a disposizione del referto digitale attraverso diversa modalità digitali di consegna tra quelle offerte. 7. Il servizio di ritiro dei referti presso la farmacia resta disciplinato dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011. Art. 4 Copia cartacea del referto digitale 1. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L'interessato può richiedere che la copia analogica del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, sia munita di contrassegno generato elettronicamente, che identifichi gli stessi in maniera univoca su tutto il territorio nazionale. Art. 5 Consenso dell'interessato 1. Al fine di consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati personali nell'utilizzo dei servizi di refertazione online, l'azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento a fornisce all'interessato un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, nonché sulle caratteristiche delle modalità digitali di consegna disponibili b acquisisce un autonomo e specifico consenso dell'interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, relativamente alle modalità digitali di consegna c consente la revoca in qualunque momento di tale consenso. 2. All'atto di richiesta del consenso o in ogni altro momento, l'interessato può indicare una farmacia presso cui ritirare il referto ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011. Tale richiesta può essere modificata o revocata in ogni momento dall'interessato. Art. 6 Requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie 1. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modificazioni, per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle modalità digitali di consegna, l'azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ottempera ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato A. Art. 7 Pagamenti online 1. L'azienda sanitaria consente di effettuare il pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5 del CAD e successive modificazioni. 2. Al fine di favorire la fruizione del servizio di pagamento online delle prestazioni erogate, le aziende sanitarie adottano procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia o per reddito secondo le modalità indicate all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2009. Art. 8 Rilevazione del giudizio dei cittadini 1. Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi in rete di cui agli articoli 3 e 7 assicurando la migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare, garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, le aziende sanitarie adottano strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, ai sensi dell'art. 7 del CAD e secondo le modalità indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario. . Art. 9 Clausola d'invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 10 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.