L’ATP entra nel processo amministrativo

L’ATP, istituto tipico del processo civile, è ammissibile alle stesse condizioni anche in quello ammnistrativo quale mezzo di anticipazione della prova, attesa la sua funzione conservativa e cautelare, strettamente connesso al giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa .

È quanto affermato dal Tar Lazio - sez. II bis - n. 8858 del 2 ottobre 2013, evidenziando come esso sia valido pur se preordinato e prodromico al processo e non esperito contestualmente allo stesso. Il caso. Una società, proprietaria di una vasta area e di due edifici, ivi edificati, all’interno del Parco dell’Appia antica chiedeva ripetutamente ed invano al Comune di Roma l’autorizzazione per effettuare interventi conservativi e di restauro degli stessi a rischio di crollo. Produceva un ATP a dimostrazione che il pericolo di crollo non dipendeva dalla loro vetustà e che era evitabile col suddetto intervento. Ciò era finalizzato ad un’azione risarcitoria. Il Comune contestava l’ammissibilità della perizia, perché la causa era stata instaurata successivamente alla stessa, contrariamente a quanto disposto dalla legge, ma il Tar l’ha convalidata ed ha disposto anche una CTU. ATP e processo amministrativo. È un istituto tipico del processo civile e rientra tra i procedimenti d’istruzione preventiva ogni volta che l’urgenza ed il rischio che il ritardo pregiudichi il diritto tutelato si può chiedere ai sensi dell’art. 692 c.p.c. questo accertamento che, poi, varrà come prova nel conseguente giudizio di merito. Può comprendere anche le cause e la valutazione dei danni relativi all’oggetto della verifica come nella fattispecie. Per la giurisprudenza costante ammnistrativa è ammessa anche in questo tipo di giudizio CDS 5769/11 e Tar Lazio 4005/13 . Nel processo amministrativo, infatti, l’attività istruttoria e cautelare – della cui natura il ricorso ex art. 696 c.p.c. partecipa – di regola è contestuale o segue la presentazione del ricorso, e solo eccezionalmente cfr. art. 61 c.p.a. possono essere richieste misure interinali e provvisorie indispensabili nel tempo occorrente per la presentazione del ricorso e delle misure cautelari ad esso connesse . Questa norma, in realtà, regola i giudizi cautelari ante causam, corrispondenti agli artt. 669 bis ss c.c.p., che nulla hanno a che fare con la fattispecie, salvo essere processi sommari caratterizzati dall’urgenza dell’accertamento fumus e periculum del diritto e/o del danno Bove, La tutela cautelare nel processo ammnistrativo e soprattutto il § 7 Provvedimento cautelare ante causam . Sotto questo aspetto, perciò, si può giustificare l’esigenza garantista e preventiva dell’oggetto del processo di merito, che nel diritto amministrativo deve essere obbligatoriamente instaurato a seguito del cautelare, giustificando, così, la scelta effettuata dal G.A. E se il processo non è stato ancora instaurato? Non cambia nulla stante che risponde appunto all’esigenza di assunzione di una prova anteriormente all’instaurazione del giudizio . Nel nostro caso il pericolo di crolli e di perdita del bene sono ragioni sufficienti a legittimare l’urgenza ed a rispettare i parametri fissati dall’art. 696 c.p.c. Si può quindi concludere che l’istituto ha le medesime caratteristiche sia nel processo civile che in quello amministrativo. Il G.A., perciò, ha formulato i quesiti del CTU, disposto le modalità ed i termini entro cui concluderla e deliberato sulle spese che saranno anticipate dalla ricorrente.

TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 20 giugno - 2 ottobre 2013, n. 8858 Presidente Pugliese – Estensore Cogliani Fatto e diritto I - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Roma, Piazza Galeria, nn. 1, 3, 5, 7, distinto in catasto al foglio 895, particelle nn. 20, 31, 35, 52, 149, 150 e 151, ricompreso nel perimetro del Parco dell’Appia Antica, composto da due organismi edilizi c.d. Edificio a Torre e edifici che formano la corte per una superficie complessiva di mq. 5.300, esponeva che i due edifici si trovano in stato di precarietà con pericolo di crollo, sicchè aveva richiesto al Comune il permesso di costruire per eseguire sugli immobili predetti gli interventi finalizzati al recupero statico e funzionale. Tuttavia, l’Ente Parco dell’Appia negava più volte il proprio nulla osta con riferimento alla gran parte dei riferiti interventi, da ultimo con provvedimento n. 3775 dell’1 luglio 2010, già impugnato dinanzi a questo Tribunale, con ricorso attualmente pendente, impedendo al Comune di rilasciare il permesso. Di tal chè l’istante, al fine di promuove domanda risarcitoria, chiedeva di accertare l’attuale stato dei luoghi per dimostrare che il rischio di crolli non dipende dalla intrinseca vetustità dell’immobile ma che esso potrebbe essere evitato tramite l’effettuazione dell’intervento richiesto. Si costituiva Roma capitale, opponendosi all’istanza per mancanza dei presupposti per l’esperimento dell’azione ex art. 696 c.p.c. . A seguito di ulteriore memoria, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 20 giugno 2013. II – Osserva il Collegio che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo deve essere anzitutto riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, aderendo all’orientamento del giudice d’appello, per il quale si è in presenza, dunque, di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all’anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa” cfr. C.d.S., IV, 27 ottobre 2011, n. 5769 ” da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 22 aprile 2013, n. 4005 . III - Ciò posto, il ricorso è da accogliere poichè risulta la situazione di pericolo per la prova, che ne rappresenta elemento costitutivo. Nella specie risulta, peraltro, ricorrere il presupposto dell’urgenza in prospettiva dell’azione risarcitoria, essendo stati forniti elementi riferiti allo stato dei luoghi perizia giurata e documentazione fotografica . Nel processo amministrativo, infatti, l’attività istruttoria e cautelare – della cui natura il ricorso ex art. 696 c.p.c. partecipa – di regola è contestuale o segue la presentazione del ricorso, e solo eccezionalmente cfr. art. 61 c.p.a. possono essere richieste misure interinali e provvisorie indispensabili nel tempo occorrente per la presentazione del ricorso e delle misure cautelari ad esso connesse. La società ricorrente – come precisato - ha fornito seri elementi di urgenza, tale da far ragionevolmente ritenere che sussista un significativo rischio di dispersione della prova – stante il pericolo di crolli - nell’intervallo di tempo occorrente per proporre l’azione risarcitoria e, comunque, nelle more della definizione del giudizio pendente. IV – Svolte siffatte considerazioni in ordine all’ammissibilità nella specie della domanda proposta, va ricordato che l’art. 696 c.p.c. dispone in proposito che chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale . . L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”. L’ATP risponde appunto all’esigenza di assunzione di una prova anteriormente all’instaurazione del giudizio. IV - Considerato pertanto di dover provvedere alla nomina, con le modalità ex artt. 695 e 696, II c., c.p.c., del consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell’Ing. Pasquale Angiò, con ufficio in Roma, via Salvatore Quasimodo, 135, affinché provveda all'accertamento tecnico in parola, fissando al 7 novembre 2013 la comparizione di questi innanzi al giudice relatore dott. Solveig Cogliani per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 193 c.p.c. Considerato che al CTU così nominato il Collegio reputa di formulare le seguenti domande A - accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi degli immobili sopra descritti, allegando le planimetrie ed una documentazione fotografica degli stessi B - indichi e descriva in particolare il CTU in quale condizione effettiva versino i fabbricati e se ci sia un concreto pericolo di crolli C - indichi inoltre il CTU quali interventi edilizi risultano necessari al fine di prevenire la situazione descritta in ricorso e se a tal fine siano efficaci quelli contenuti nel richiesto permesso di costruire da parte della Società ricorrente Considerato che, a tal riguardo, il Collegio fissa al 22 novembre 2013 il giorno d'inizio delle operazioni, che devono esser concluse dal CTU - con i poteri ex art. 194 c.p.c. e dando comunicazioni alle parti ed ai loro consulenti nelle forme colà previste - entro giorni sessanta 60 gg. dalla predetta data e che devono formare oggetto di relazione da depositare alla Segreteria della Sezione di questo TAR entro i successivi giorni trenta 30 gg. Considerato che il Collegio reputa opportuno assegnare altresì alle parti il termine di giorni trenta 30 gg. , dalla notificazione della presente ordinanza o dalla sua comunicazione d'ufficio, per l'eventuale nomina di un consulente tecnico di loro fiducia ai sensi dell'art. 201 c.p.c. Considerato di dover fissare fin d'ora in Euro duemilacinquecento/00 Euro 2.500,00 , salvo conguaglio ed al netto delle spese documentate, l'anticipo del compenso del CTU, che è posto a carico della ricorrente e che la stessa deve corrispondere entro giorni trenta 30 gg. dalla data d'inizio delle operazioni d'accertamento. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Bis definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto, nomina l’Ing. Pasquale Angiò, con ufficio in Roma, via Salvatore Quasimodo, 135, quale consulente tecnico d'ufficio per l'effettuazione dell'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi sopra precisati, nel termine di cui in motivazione e con l'oggetto e le modalità ivi indicate. Fissa il compenso del CTU secondo il contenuto e nei termini di cui in motivazione. Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare al CTU la presente ordinanza, in una con copia dell'istanza introduttiva e di tutta la documentazione versata agli atti di causa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.