Vanno in soffitta i tagliandi assicurativi e arriva il vigile elettronico

Tra due anni cesserà l’obbligo di esporre i tradizionali contrassegni assicurativi sul parabrezza dei veicoli. Al loro posto arriveranno infatti progressivamente già nei prossimi mesi dei nuovi sistemi elettronici che permetteranno un contrasto più efficace della contraffazione assicurativa.

Lo ha chiarito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013, n. 110 pubblicato sulla G.U. n. 232 del 3 ottobre 2013 . Contrassegni assicurativi dematerializzati. La legge 27/2012, di conversione del dl 1/2012, ha innestato una serie di novità anche in ambito stradale tra cui l’importante novella definita dematerializzazione dei contrassegni assicurativi al dichiarato fine di sconfiggere la contraffazione assicurativa attraverso il progressivo superamento del tradizionale tagliando cartaceo a favore di sistemi elettronici di controllo. Il regolamento appena approdato in gazzetta ha definito compiutamente le nuove regole. La progressiva sostituzione dei tradizionali documenti dovrà concludersi entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto. Entro 18 mesi la verifica della copertura assicurativa obbligatoria potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo dei dispositivi elettronici omologati per il controllo del traffico. Una BD aggiornata in tempo reale. Ma il percorso per arrivare al controllo automatico di queste infrazioni è ancora complesso e denso di incognite. Ad ogni buon fine presso il Ministero dei Trasporti sarà istituita e resa operativa una banca dati ad hoc aggiornata in tempo reale con tutti i dati assicurativi. L’accesso a questi dati sarà gratuito e disponibile per chiunque.

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 9 agosto 2013, numero 110 G.U. 3 ottobre 2013, numero 232 Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, numero 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività , il quale, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del decreto-legge numero 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la definizione delle modalità per la progressiva dematerializzazione dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti dei sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei contrassegni medesimi nonchè la fissazione della loro entrata in vigore Visto l'articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, numero 121 Visto l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e l'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata disposizione legislativa contenuta nell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge numero 1 del 2012, nonchè, limitatamente alle sole informazioni contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, dare attuazione al citato articolo 21, comma 5, del decreto-legge numero 179 del 2012 Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo 13, decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, numero 135, è subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio 2013 ed ha espresso il proprio parere con nota numero 09-13.004012 del 12 aprile 2013 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013 Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, numero 400 Adotta il seguente regolamento Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per a dematerializzazione dei contrassegni la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di cui alla lettera c , anche mediante l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria b processo di dematerializzazione l'insieme dei processi organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni c banca dati quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo numero 285 del 1992, nonchè dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore d sistemi elettronici o telematici il complesso delle procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e impresa di assicurazione quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto quella con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo numero 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nonchè quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo numero 209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento. Art. 2 Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza 1. Il presente regolamento definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, così come previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27. 2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, nonchè all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285. 3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e , la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285. Art. 3 Banca dati 1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c . 2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè la successiva operatività dei sistemi di controllo previsti dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge numero 1 del 2012, la banca dati è alimentata in tempo reale, all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 e, in ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, nonchè all'atto della sospensione o dell'eventuale scadenza anticipata delle coperture assicurative della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilità e garantendo comunque la veridicità, tempestività e validità delle informazioni, per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione. 3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse. 4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge numero 221 del 2012 si attua, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Art. 4 Processo di dematerializzazione 1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualità e sostenibilità tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b , si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione a nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3 b nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ANIA c nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonchè i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalità previste all'articolo 3, comma 2 d nello stesso termine di operatività di cui alla precedente lettera c , la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalità e i requisiti per l'accesso e nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per garantire la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge numero 1 del 2012. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente articolo, e delle relative fasi di sperimentazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.