Il Ministero della Giustizia chiarisce gli effetti della riforma sugli UNEP

La riforma della geografia giudiziaria operativa dal 14 settembre 2013 inevitabilmente sta comportando alcuni problemi operativi e logistici derivanti dalla necessità di portare la macchina giudiziaria verso il nuovo regime.

Ed è proprio questa la direzione lungo la quale stanno lavorando e non da oggi gli uffici del Ministero e i Tribunali interessati, specialmente dopo che la sentenza della Corte Costituzionale ha dato il via libera alla riforma e nonostante vi sia qualche provvedimento dei giudici amministrativi che hanno sospeso gli effetti della riforma con riferimento a qualche sede. Certamente, e direi quasi inevitabilmente, quando si modifica una realtà complessa come è quella della organizzazione giudiziaria, peraltro, stratificata nel tempo, si pongono problemi operativi e i chiarimenti sono necessari. La sorte degli UNEP . Dopo la questione della sorte dei consigli dell’ordine istituiti presso le sedi soppresse risolta, a quanto pare, nel senso ch’essi sopravvivono , si è posta anche quella relativa alla sorte degli uffici e sulla quale è intervenuta, ora, la Circolare del Ministero della giustizia del 27 settembre 2013 che segue quella del 22 agosto scorso. Più precisamente, si tratta, secondo i dati del Ministero, di 250 UNEP di cui 30 presso i Tribunali e 220 presso le Sezioni distaccate di Tribunale. Ebbene, il Ministero ricorda che il D.Lgs. n. 155/2012 non prevede la fusione o l’accorpamento degli Uffici NEP ma solo la soppressione dei Tribunali interessati e di tutte le Sezioni distaccate estende la competenza territoriale degli Uffici NEP rimasti a seguito della riforma, nonché dispone l’assegnazione, presso questi ultimi, del personale appartenente agli UNEP soppressi, con decorrenza dal 14 settembre 2013 . Ne deriva che l’UNEP presso il Tribunale o la sede distaccata soppressi sono destinati alla chiusura e, quindi, devono dar corso a tutte le procedure necessarie per estinguere” la loro soggettività” in questo senso dovranno chiedere all’Agenzia delle entrate la disattivazione del codice fiscale ovvero ed eseguire tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa previdenziale prendendo contatti con le singole sedi INPS. Più in particolare, il Ministero ricorda che determinate attività dichiarative e certificatorie restano a carico dei dirigenti degli UNEP soppressi che le hanno poste in essere e per le quali continuano ad esserne responsabili sino alla definitiva chiusura dell’ufficio. Estensione della competenza UNEP . Per maggiore chiarezza, il Ministero ha precisato che laddove si parla di Uffici accorpanti” si deve intendere Uffici che accorpano le funzioni degli Uffici soppressi ovvero ne acquistano la competenza precedentemente attribuita a questi ultimi. Il che, però, non significa che l’Ufficio che acquista la competenza che prima aveva l’UNEP soppresso, abbia titolo sulle attività di ripartizione dei diritti, versamenti, chiusure di registri dell’UNEP soppresso perché nessuna norma lo prevede e che, quindi, rimane di competenza dell’UNEP soppresso. Il personale degli UNEP . Per quanto riguarda, invece, il personale già assegnato all’UNEP soppresso, questo viene assegnato ad altro Ufficio che non necessariamente coincide con quello che ha assorbito le competenze di quello soppresso ma il personale rimane sempre dipendente del Ministero della Giustizia senza che si verifichi nessuna situazione che possa essere ricondotta allo schema del licenziamento, della pensione o della cessazione del rapporto di lavoro. E così tutti gli emolumenti maturati e non corrisposti a tale data devono necessariamente essere corrisposti agli aventi diritto dagli UNEP di destinazione come, ad esempio, la totalità della gratifica annuale relativa all’anno 2013. Inoltre, il Ministero richiama l’attenzione su ciò, che gli UNEP soppressi comunichino ai cessionari dei crediti finanziarie che per le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti interessati relativi al mese di settembre 2013 e successivi, i versamenti saranno effettuati dall’Ufficio NEP accorpante senza alcuna discontinuità, così come avviene in caso di trasferimento .

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – circolare 27 settembre 2013, Prot. VI-DOG/763/035/2013/CA OGGETTO D. Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 – Effetti sulla soppressione degli Uffici NEP dei Tribunali interessati e delle Sezioni distaccate – Linee guida per la chiusura delle attività degli U.N.E.P. soppressi – Chiarimenti sulla circolare prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22 agosto 2013. Con riferimento alla circolare in oggetto e ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla stessa da parte di alcuni Uffici NEP, si rileva che il D.Lgs. n. 155 del 2012 non prevede la fusione o l’accorpamento degli Uffici NEP ma solo la soppressione dei Tribunali interessati e di tutte le Sezioni distaccate, estende la competenza territoriale degli Uffici NEP rimasti a seguito della riforma, nonché dispone l’assegnazione, presso questi ultimi, del personale appartenente agli UNEP soppressi, con decorrenza dal 14 settembre 2013, come specificato dalla nota prot. n. 5424/S/4818 del 30 agosto 2013 della Direzione Generale del personale e della formazione. In proposito, si precisa che quando si parla di Uffici accorpanti” si deve intendere Uffici che accorpano le funzioni degli Uffici soppressi” ovvero ne acquistano la competenza precedentemente attribuita a questi ultimi. Gli Uffici NEP, con la riforma, sono svuotati del personale e della competenza. L’attività residua degli stessi deve essere chiusa secondo le norme previste dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari” , con la presentazione del verbale di riparto dei diritti e delle indennità di trasferte al Capo dell’Ufficio e con il deposito dei registri in cancelleria. Tali attività devono essere eseguite dall’Ufficiale giudiziario dirigente attualmente, funzionario UNEP dell’Ufficio NEP soppresso che farà riferimento al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha assorbito le funzioni dei Tribunali soppressi, così come previsto dal precitato Ordinamento. Ne consegue che tutte le attività conseguenti alla percezione di somme di denaro verbali di riparto, versamenti erariali, chiusure e deposito dei registri devono essere eseguite da chi le ha percepite e ne ha la responsabilità tanto è vero che l’art. 35 dell’Ordinamento prevede nei commi terzo e quarto l’istituzione di appositi registri nel caso di sostituzione temporanea applicazione del solo ufficiale giudiziario assente. L’Ufficio NEP, che a seguito del D.Lgs. 155/2012 acquista la competenza che prima aveva l’UNEP soppresso, non ha alcun titolo sulle attività di ripartizione dei diritti, versamenti, chiusure di registri dell’UNEP soppresso perché nessuna norma lo prevede. Il calcolo dei diritti maturati, nel mese di settembre 2013, da ciascun funzionario UNEP/ufficiale giudiziario deve essere fatto dal dirigente UNEP di destinazione del dipendente che non è necessariamente quello dell’UNEP presso il Tribunale che ha assorbito le funzioni dell’Ufficio soppresso, in quanto con i trasferimenti eseguiti all’esito dell’interpello nazionale del 28 febbraio 2013 e con le applicazioni effettuate in linea con l’esito dell’interpello distrettuale – ai sensi della nota m_dg.DOG.11/09/2013.0092251.U – il calcolo dei diritti sarà fatto dal dirigente dell’Ufficio NEP che prenderà in carico il singolo dipendente. Sarà il predetto dirigente UNEP a richiedere alla cancelleria del Tribunale di provenienza che nel caso dei Tribunali soppressi sarà quella del Tribunale che ne ha assorbito le funzioni l’estratto del registro mod. H riportante l’annotazione dei diritti maturati da ciascun dipendente UNEP così come ripartiti nel verbale di riparto, e ciò ai fini del calcolo dell’eventuale supero” di cui all’art. 155 del DPR 1229/59. Relativamente ai provvedimenti di trasferimento del personale UNEP a seguito dell’interpello nazionale del 28 febbraio 2013, che si sono concretizzati con la presa di possesso in data 13 settembre 2013 presso gli Uffici NEP di destinazione, si rileva che tale personale non ha prestato servizio contemporaneo in due Uffici e non ha diritto alla corresponsione dei diritti di minore entità di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 150 dell’Ordinamento. Per quanto concerne gli adempimenti dei dirigenti degli Uffici NEP soppressi, si ribadisce che gli stessi devono provvedere alla chiusura delle attività degli Uffici di appartenenza e solo al termine delle stesse devono richiedere all’Agenzia delle Entrate la disattivazione del codice fiscale. In proposito, si precisa che, il dirigente UNEP con la soppressione del Tribunale presso cui era l’Ufficio NEP, non perde automaticamente la qualifica di sostituto d’imposta perchè è sostituto d’imposta solo per ragioni organizzative del Ministero della Giustizia quale soggetto funzionalmente incaricato e quindi si ribadisce, come già rappresentato nella circolare del 22 agosto 2013, che determinate attività dichiarative e certificatorie restano a carico dei dirigenti degli UNEP soppressi che le hanno poste in essere e per le quali continuano ad esserne responsabili. Il funzionario in questione cesserà da tale qualifica solo al termine dell’attività di chiusura” dell’Ufficio NEP con la richiesta all’Agenzia delle Entrate della disattivazione del codice fiscale, da effettuarsi nel 2014. Con la circolare del 22 agosto 2013, si è inteso limitare l’attività di sostituto d’imposta dei dirigenti degli UNEP presso i Tribunali soppressi alle somme corrisposte ai dipendenti alla data della soppressione 13 settembre 2013 e, pertanto, tutti gli emolumenti maturati e non corrisposti a tale data devono necessariamente essere corrisposti agli aventi diritto dagli Uffici NEP di destinazione. Per quanto riguarda le rate residuali delle addizionali IRPEF dovute dai dipendenti degli UNEP soppressi, le stesse devono essere trattenute dal nuovo sostituto d’imposta che eroga gli emolumenti sui cui operare le ritenute, in quanto si verte nel caso di assegnazione ad altro Ufficio del personale che rimane sempre dipendente del Ministero della Giustizia, escludendosi l’obbligo di trattenere in unica soluzione le predette rate, obbligo che sussiste solo in caso di licenziamento, pensione o cessazione del rapporto di lavoro. Anche la gratifica annuale relativa all’anno 2013 deve essere corrisposta per l’intero anno dall’UNEP di destinazione del dipendente UNEP entrato a farne parte a seguito della soppressione dell’UNEP di appartenenza, alla stregua di quanto avviene nel caso di trasferimento del personale. La consegna della certificazione ai fini fiscali e contributivi relativa al periodo 1/1/2013 – 13/9/2013 ai dipendenti dell’UNEP soppresso da parte del relativo dirigente non esclude che il nuovo sostituto d’imposta quello dell’UNEP in cui sarà destinato il singolo dipendente provveda al conguaglio complessivo ove lo richieda il dipendente, come anche non è esclusa la possibilità che il dirigente dell’UNEP soppresso comunichi i necessari dati fiscali anche mediante consegna di una copia del CUD al nuovo sostituto d’imposta affinché provveda alla compilazione dei punti 204 e 205 del CUD e del mod. 770. Inoltre, il rilascio del CUD al dipendente dell’UNEP soppresso ha la funzione di certificare i redditi corrisposti e le ritenute fiscali operate da un determinato sostituto d’imposta che provvederà successivamente a farne riepilogo nella dichiarazione di cui al mod. 770. La previsione riportata a pag. 83 delle istruzioni del mod. 770/2013 riguarda la fusione o incorporazione non previste dal D.Lgs. 155/2012 e il riferimento in quella sede al trasferimento del personale” è solo conseguenza del conguaglio complessivo che fa l’Ufficio cui è trasferito il dipendente, ma l’Ufficio non è necessariamente lo stesso per tutti i dipendenti del singolo UNEP soppresso, tenuto conto altresì che a seguito di interpello molti dipendenti UNEP saranno destinati a Uffici NEP diversi rispetto a quello che allo stato ha assorbito la competenza dell’Ufficio NEP soppresso. Pertanto, la certificazione al dipendente UNEP dei redditi corrisposti e delle ritenute fiscali e previdenziali operate deve essere necessariamente rilasciata dal sostituto d’imposta che ha corrisposto gli stipendi e operato le ritenute di legge, dati dei quali provvederà a farne riepilogo nel mod. 770. Per quanto concerne le comunicazioni all’INPS, si ritiene più opportuno che gli Uffici NEP si rimettano alle indicazioni fornite dalle sedi INPS competenti per territorio non essendo possibile entrare nel merito dei numerosi singoli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Per le comunicazioni agli Enti privati cessionari di crediti, è opportuno che gli Uffici NEP soppressi comunichino alle predette finanziarie che per le ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti interessati relativi al mese di settembre 2013 e successivi, i versamenti saranno effettuati dall’Ufficio NEP accorpante senza alcuna discontinuità, così come avviene in caso di trasferimento. Infine, si raccomanda ai dirigenti degli Uffici NEP post riforma di curare la presa in carico del pagamento delle ritenute mensili relative alle deleghe sindacali dei dipendenti iscritti, entrati a far parte dei predetti Uffici con la riforma della geografia giudiziaria o a seguito di trasferimento per interpello nazionale o di applicazione in linea con l’esito del precitato interpello distrettuale . Si pregano le SS.LL. di voler trasmettere, per gli esiti di competenza, la presente nota, oltre che ai dirigenti degli Uffici NEP in sede, ai Presidenti dei Tribunali rientranti nei propri distretti, per la successiva diramazione ai dirigenti dei rispettivi Uffici NEP, raccomandando al contempo l’esercizio dei poteri di sorveglianza previsti dall’art. 59 del citato Ordinamento.