Fissati i valori per i prossimi 3 mesi

Tasso fisso o tasso variabile, questo è uno dei primi dubbi che deve scogliere chi ha intenzione di accendere un mutuo o comunque di chiedere un finanziamento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intanto, con il decreto del 24 settembre 2013, pubblicato in G.U. n. 228 del 28 settembre, ha reso noti i tassi effettivi globali medi applicabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2013 del decreto ministeriale del 24 settembre scorso, il Ministero dell’Economia ha ufficializzato i tassi effettivi globali medi applicabili dal 1° ottobre quindi da oggi, che è anche il giorno in cui entra in vigore lo stesso decreto al 31 dicembre 2013, relativi al trimestre 1° aprile - 30 giugno 2013. Al decreto è allegata una tabella in cui sono riportati tutti i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 108/1996 , relativamente a tale trimestre. Determinati gli interessi usurari. Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportati nella tabella – si legge all’art. 2 del d.m. - devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali . Pertanto, a titolo di esempio, il tasso usurario per i mutui a tasso fisso garantiti da ipoteca è fissato a 10,3875, mentre per il tasso variabile il tasso soglia è pari a 8,85. E, sempre estrapolando alcuni dati dalla tabella, si nota che per quanto concerne il leasing immobiliare, la soglia del tasso fisso è pari al 12.9 e per il variabile al 10,3. La tabella deve essere nota a tutti. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella in questione. Il decreto, infine, precisa che sono esclusi dai tassi globali medi gli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento .

Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2013 G.U. 28 settembre 2013, n. 228 Tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2013. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 legge 7 marzo 1996, n. 108 . IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura Visto il proprio decreto del 23 settembre 2013, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2013 - 30 giugno 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari Avute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009 Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2013 - 30 giugno 2013 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia Sentita la Banca d'Italia Decreta Art. 1 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2013 - 30 giugno 2013, sono indicati nella tabella riportata in allegato Allegato A . Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Art. 3 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato Allegato A . 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2013 - 30 settembre 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento é mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.