Il contributo unificato segue la soccombenza anche se parziale

Nei giudizi davanti al Giudice amministrativo il contributo unificato è sempre a carico della parte soccombente anche in caso di parziale accoglimento del ricorso e compensazione delle spese.

Lo ha stabilito il Tar Basilicata, che - con la sentenza n. 105 depositata il 28 febbraio 2013 – che ha condannato l’Amministrazione convenuta al pagamento di 12mila euro, pari all’importo complessivo di 22 contributi unificati dovuti ad altrettanti ricorrenti, oltre a circa 2mila euro di spese legali. L’antefatto. Il caso riguardava un gruppo di docenti precari che avevano adito il Tar, con ricorsi individuali, perché l’Amministrazione scolastica aveva omesso di corrispondere loro il punteggio dovuto in riferimento ad alcuni titoli utili ai fini della progressione nelle graduatorie provinciali finalizzate alle assunzioni nella scuola 1 punto in luogo dei 3 dovuti. Tutti i ricorsi si erano risolti con la condanna dell’Amministrazione scolastica, sebbene il Tar avesse accolto solo parzialmente le richieste dei ricorrenti, perché per talune domande non erano riusciti a notificare il ricorso a tutti i controinteressati, a causa delle difficoltà incontrate dai medesimi nel reperimento degli indirizzi di questi ultimi. Non di meno, la difesa attorea aveva ritenuto di non giovarsi della notifica per pubblici proclami, confidando nel fatto che l’eventuale condanna dell’Amministrazione, in riferimento al nucleo sostanziale della domanda, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione convenuta a sanare le altre analoghe questioni agendo in via di autotutela. Cosa che però non si è verificata. Sicché nelle graduatorie di riferimento, in cui risultano collocati i ricorrenti, lo stesso titolo risulta valorizzato con 3 punti solo nelle materie per le quali il Tar lo ha ordinato espressamente. Nelle altre, sebbene si tratti dello stesso titolo, continua ad essere valutato con un solo punto in luogo dei 3 effettivamente dovuti. Dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, nelle quali il Tar aveva disposto comunque la compensazione delle spese, i ricorrenti avevano chiesto all’Amministrazione convenuta la rifusione del contributo unificato di 500 euro versato all’atto della presentazione del ricorso. Ma l’Amministrazione, forte di un parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva eccepito che vi fosse stata soccombenza parziale da parte dei ricorrenti. E quindi le richieste avanzate dai medesimi non dovevano essere accolte. Di qui l’ulteriore esperimento dell’azione giudiziale da parte dei ricorrenti originari, questa volta con ricorso collettivo, che è terminata con la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo complessivo dei contributi unificati e delle spese legali. In tutto circa 14mila euro. La soccombenza parziale rileva per la compensazione, ma non preclude la rifusione del contributo unificato. Il collegio ha motivato la pronuncia spiegando che l’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/2002 va interpretato nel senso che il rimborso del contributo unificato va corrisposto al ricorrente ogni volta che questi risulti vittorioso. Ed è comunque dovuto a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall’accoglimento del ricorso. Pertanto, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente soccombente va condannata al pagamento del contributo unificato, versato dalla parte ricorrente, in quanto uno dei motivi più frequenti di compensazione delle spese di giudizio è proprio l’accoglimento parziale del ricorso. In buona sostanza, dunque, ciò che rileva ai fini dell’insorgenza del diritto alla ripetizione dell’importo del contributo, è la mera soccombenza dell’Amministrazione convenuta, a nulla rilevando che il Giudice non abbia accolto tutte le domande. Ciò che conta è che vi sia stata soccombenza in capo all’Amministrazione almeno in una delle questioni sottoposte dal ricorrente al vaglio del Collegio.

TAR Basilicata, sez. I, sentenza 23 gennaio – 28 febbraio 2013, n. 105 Presidente Perrelli - Estensore Mastrantuono Fatto I docenti indicati in premessa avevano impugnato le graduatorie definitive delle rispettive classi di concorso, per l’omessa attribuzione di 1 punto con riferimento ai diversi Diploma di perfezionamento, rilasciati dal Consorzio Universitario For.Com Tali ricorsi sono stati tutti accolti con spese compensate da questo Tribunale con le Sentenze indicate in epigrafe. L’Amministrazione Scolastica non ha provveduto a rimborsare il Contributo Unificato di 500,00 €, versato dai ricorrenti e chiesto formalmente con nota dell’8.5.2010. Più precisamente, con riferimento alle Prof.sse Rosaria De Meo, Alessandra Lagrasta, Alessia Lombardo, Eliana Santoro e Giovanna Telesca, il loro ricorso è stato integralmente accolto e per questo motivo l’Avvocatura dello Stato con distinte note del 3.10.2008 invitava l’Amministrazione a pagare il predetto Contributo Unificato. Mentre, con riferimento agli altri qui ricorrenti, il loro ricorso veniva accolto in parte, cioè veniva accolto soltanto per quelle classi di concorso in cui il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, e secondo l’Avvocatura dello Stato in tal caso non spettava il rimborso del Contributo Unificato cfr. altre note del 3.10.2008 . Nonostante le successive diffide del 5.6.2010 e del 12.9.2011, l’Amministrazione Scolastica continuava a non adempiere al pagamento del Contributo Unificato. Pertanto, con il presente ricorso notificato il 30.8.2012 è stata chiesta la condanna dell’Amministrazione Scolastica al pagamento del suddetto Contributo Unificato di 500,00 €, da corrispondere ad ognuno dei 22 ricorrenti, in esecuzione del giudicato, formatosi sulle Sentenze suindicate, oltre interessi legali, calcolati con decorrenza dalla pubblicazione delle predette Sentenze fino al soddisfo. L’Amministrazione Scolastica si è costituita in giudizio ed ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso, in quanto chiede l’integrazione postuma di Sentenze, passate in giudicato, che non hanno disposto alcunché con riferimento al rimborso del Contributo Unificato. Diritto In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Amministrazione resistente. Al riguardo, va prima di tutto rilevato che nell’ambito del giudizio di ottemperanza il Giudice Amministrativo può risolvere eventuali problemi interpretativi del giudicato delle proprie Sentenze, chiarendo l’effettiva portata dello stesso ed assumendo tutte le misure idonee ad assicurare l’effettiva ottemperanza dell’Amministrazione alla decisione da eseguire. Peraltro, la fattispecie, oggetto della controversia in esame, risulta compiutamente disciplinata dal Legislatore proprio in relazione al passaggio in giudicato della sentenza”. Infatti, nel merito, il presente ricorso risulta fondato, attesocchè l’art. 13, comma 6 bis, secondo e terzo periodo, DPR n. 115/2002, all’epoca vigente, statuiva che l’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”, specificando che ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”. Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 4596 del 30.5.2011 C.d.S. Sez. III Sent. n. 1657 del 18.3.2011 il predetto art. 13, comma 6 bis, DPR n. 115/2002 va interpretato nel senso che il rimborso del Contributo Unificato va corrisposto al ricorrente ogni volta che questi risulti vittorioso ed è comunque dovuto a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall’accoglimento del ricorso. Pertanto, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente soccombente va condannata al pagamento del Contributo Unificato, versato dalla parte ricorrente, in quanto uno dei motivi più frequenti di compensazione delle spese di giudizio è proprio l’accoglimento parziale del ricorso. Conseguentemente, il ricorso in esame va accolto e l’Amministrazione Scolastica va condannata al pagamento delle predette somme. Pertanto, viene assegnato all’Amministrazione Scolastica il termine di giorni 30 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie dei ricorrenti. Nel caso di inutile decorso del predetto termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta la dott.ssa Rosaria Tamburrino, funzionaria contabile c/o Dipartimento Sanità Regione Basilicata, via V. Verrastro, Potenza, che provvederà nei 30 giorni successivi ad adottare in luogo dell’Amministrazione resistente i dovuti atti per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati. Al Commissario ad acta, per l’eventuale espletamento delle funzioni esecutive, vanno liquidati 1.000,00 €. Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. l’Amministrazione Scolastica va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in premessa, ordinando all’Amministrazione Scolastica di provvedere al pagamento dei crediti indicati in motivazione. Assegna all’Amministrazione Scolastica ed al Commissario ad acta i termini indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti. Condanna l’Amministrazione Scolastica al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative al presente giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 140 del 20.7.2012, nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre IVA dall’1.10.2011 aumentata dal 20% al 21% ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, lett. a, D.L. n. 138/2011 conv. nella L. n. 148/2011 , CPA dall’1.1.2010 nella misura del 4% , 300,00 € a titolo di Contributo Unificato e 9,73 € per spese di notifica del ricorso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.