La scuola pubblica è meglio, ma non sempre ...

Ciò nonostante, se la scuola privata ha delle carenze, queste vanno dettagliatamente individuate ed indicate. In caso contrario il provvedimento di revoca della parità scolastica è illegittimo perchè vengono violati i principi procedimentali che impongono non una motivazione generica, bensì di dar conto delle risultanze dell’istruttoria.

Il caso. All'attenzione del Collegio è stato posto l’appello proposto di un istituto scolastico campano che si è visto disporre la revoca della parità scolastica del 29 luglio 2011 a firma dei Dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Campania. La sentenza appellata aveva respinto il ricorso ritenendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine alle carenze strutturali e gestionali riscontrate nel corso di una visita ispettiva condotta nella primavera del 2011. Ciò in quanto tali carenze, oltre ad essere puntualmente indicate nella motivazione del provvedimento, fossero effettivamente sussistenti e tali da giustificare il provvedimento di revoca della parità scolastica. Il Collegio ha ritenuto, invece, che i motivi di appello meritassero accoglimento in relazione al difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all’effettiva sussistenza delle carenze strutturali e gestionali che hanno poi condotto all’adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica. Nel controdedurre sulle irregolarità emerse in sede di visita ispettiva, l’Istituto aveva inviato all’Ufficio scolastico regionale per la Campania una articolata relazione nota gestionale prot. n. 282 dell’11 luglio 2011 e una copiosa documentazione diretta a dimostrare il superamento di tutti i rilievi mossi. A fronte di tali puntuali controdeduzioni, tuttavia, il provvedimento impugnato, anziché dare puntualmente conto delle ragioni per le quali esse venivano ritenute non accoglibili, si limitava genericamente ad affermare che le suddette controdeduzioni non sono sufficienti per dimostrare il superamento delle carenze accertate con particolare riferimento all’inadeguatezza della struttura scolastica e alla persistente incompletezza della certificazione relativa all’insufficienza dei laboratori scientifici ed informatici e alla loro ridotta dotazione alle anomalie, carenza ed irregolarità relative alla gestione amministrativa e didattica . Si tratta, osserva il Collegio, di una motivazione quasi tautologica, che si limita a ribadire l’esistenza di irregolarità gestionali e strutturali, senza però indicare le effettive e concrete ragioni per le quali le osservazioni, estremamente dettagliate e documentate, presentate dall’Istituto appellante non sono state ritenute meritevoli di accoglimento. Risulta pertanto violato l’art. 10, lett. b , legge 7 agosto 1990, n. 241 che fa obbligo all’amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal privato nel corso del procedimento, in relazione all’art. 3 della stessa legge, in base al quale la motivazione deve dar conto delle risultanze dell’istruttoria. Dalla lettura combinata delle due norme emerge che, se il privato presenta osservazioni nel corso del procedimento, l’Amministrazione ha l’obbligo, specie laddove tali osservazioni siano, come nel caso di specie dettagliate e documentate, di prendere specificamente posizione sui rilievi formulati dal destinatario del provvedimento. Inversione di rotta. Appare di estremo rilievo, osserva il Collegio, la circostanza che l’Amministrazione scolastica, in sede di ispezione preordinata alla verifica dei requisiti per la concessione della parità, in due distinte relazioni del 31 magio 2010, concludeva per la sussistenza delle condizioni per il rilascio della parità sulla base dell’accertata presenza dell’idoneità igienico sanitaria dell’intera struttura, della citata richiesta di nuovo certificato di igienicità all’ASL del 18 maggio 2010 e della perizia redatta ed asseverata da un professionista. Dalle circostanze di fatto risultava, pertanto, che, l’Amministrazione scolastica, a fronte di una situazione sostanzialmente identica a quella che era già stata valutata positivamente in occasione del rilascio della parità, abbia poi proceduto ad una valutazione di segno contrario, revocando la parità sulla base di un’asserita carenza di certificazione igienico sanitaria, ritenuta, invece, sussistente solo alcuni mesi prima. Tale cambiamento di rotta, in assenza di sopravvenienze di fatto e senza alcuna spiegazione volta a motivare la diversa valutazione espressa in sede di concessione della parità, rappresenta certamente un ulteriore indice sintomatico di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Edificio a norma. Il provvedimento impugnato aveva contestato una carenza igienico-sanitaria, che, allo stato, risulta, invece, positivamente accertata dalla competente ASL. Come correttamente rilevato dall’appellante, la certificazione di idoneità igienico sanitaria dell’ASL di Napoli del 7 ottobre 2011, non integra un atto costitutivo, con effetti ex nunc , di un requisito da ritenersi carente prima della data del rilascio, ma si pone quale mero aggiornamento di una certificazione precedente quella del 1999, relativa all’intera struttura e, comunque, per la sua natura certificativa, assume valenza meramente dichiarativa, atta a comprovare la sussistenza del requisito almeno a far data dalla domanda, presentata in data 18 maggio 2010, e, quindi, anteriormente al contestato provvedimento di revoca. Analoghe considerazioni di difetto di istruttoria e di motivazioni sono state svolte, inoltre, con riferimento alla ritenuta carenza del certificato di prevenzione incendi che l'Istituto risulta, infatti, possedere dal novembre 2009 con validità fino al 13 novembre 2011. In seguito al rinnovo di alcuni locali, l’Istituto aveva avanzato in data 20 giugno 2011 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco un’istanza di aggiornamento del certificato, aggiornamento che, pure, risulta rilasciato in data 12 settembre 2011. Tale atto non può essere letto come una integrazione postuma del requisito da ritenersi carente prima di tale data si tratta, al contrario, di un mero aggiornamento di una già esistente certificazione, rilasciato prima della scadenza del precedente certificato e, pertanto, confermativo di un requisito da ritenersi posseduto senza soluzione di continuità. Amministrazione inattendibile. In sostanza, le evidenziate criticità dell'atto di revoca della parità minano in radice l’intera attendibilità dell’accertamento ispettivo compiuto dall’Amministrazione, nel momento in cui vengono meno, infatti, i due presupposti fondamentali del provvedimento impugnato, risultando smentite per tabulas due carenze strutturali mancanza dell’idoneità igienico sanitaria e del certificato di prevenzioni incendi alle quali deve certamente attribuirsi un rilievo determinante nell’adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 ottobre - 10 dicembre 2012, n. 6299 Presidente Severini – Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Istituto Superiore Europeo San Paolo” s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione IV, n. 2777/2012, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento di revoca della parità scolastica del 29 luglio 2011 a firma dei Dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Campania. 2. La sentenza appellata ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine alle carenze strutturali e gestionali riscontrate nel corso di una visita ispettiva condotta in data 28 aprile 2011. Ha ritenuto, inoltre, che tali carenze, oltre ad essere puntualmente indicate nella motivazione del provvedimento, fossero effettivamente sussistenti e tali da giustificare il provvedimento di revoca della parità scolastica. 3. L’appellante denuncia l’erroneità della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, riproponendo i motivi già respinti in primo grado. 4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale Campania chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione. 6. L’appello merita accoglimento. Risulta in particolare fondato il motivo di appello con cui si denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado per avere quest’ultima respinti i motivi del ricorso di primo grado diretti a contestare il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all’effettiva sussistenza delle carenze strutturali e gestionali che hanno poi condotto all’adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica. 7. In primo luogo, il provvedimento impugna non è adeguatamente motivato in relazione alle controdeduzioni che l’Istituto Superiore San Paolo” ha formulato per rispondere alla nota del 9 giugno 2011, con la quale, all’esito dell’ accertamento ispettivo, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha contestato l’esistenza di alcune irregolarità gestionali e strutturali. Nel controdedurre sulle irregolarità emerse in sede di visita ispettiva, l’Istituto Superiore San Paolo” aveva inviato all’Ufficio scolastico regionale per la Campania una articolata relazione nota gestionale prot. n. 282 dell’11 luglio 2011 e una copiosa documentazione diretta a dimostrare il superamento di tutti i rilievi mossi. A fronte di tali puntuali controdeduzioni, il provvedimento impugnato, anziché dare puntualmente conto delle ragioni per le quali esse venivano ritenute non accoglibili, si limita genericamente ad affermare che le suddette controdeduzioni non sono sufficienti per dimostrare il superamento delle carenze accertate con particolare riferimento all’inadeguatezza della struttura scolastica e alla persistente incompletezza della certificazione relativa all’insufficienza dei laboratori scientifici ed informatici e alla loro ridotta dotazione alle anomalie, carenza ed irregolarità relative alla gestione amministrativa e didattica”. Si tratta di una motivazione quasi tautologica, che si limita a ribadire l’esistenza di irregolarità gestionali e strutturali, senza però indicare le effettive e concrete ragioni per le quali le osservazioni, estremamente dettagliate e documentate, presentate dall’Istituto appellante non sono state ritenute meritevoli di accoglimento. Risulta pertanto violato l’art. 10, lett. B della legge 7 agosto 1990, n. 241 che fa obbligo all’amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal privato nel corso del procedimento, in relazione all’art. 3 della stessa legge, in base al quale la motivazione deve dar conto delle risultanze dell’istruttoria. Dalla lettura combinata delle due norme emerge che, se il privato presenta osservazioni nel corso del procedimento, l’Amministrazione ha l’obbligo, specie laddove tali osservazioni siano, come nel caso di specie dettagliate e documentate, di prendere specificamente posizione sui rilievi formulati dal destinatario del provvedimento. 7. Il provvedimento risulta affetto da difetto di motivazione e di istruttoria anche in ordine alla riscontata sussistenza di alcune carenze strutturali che, alla luce della documentazione in atti, risultano, invece, insussistenti. 7.1. In particolare, la contestata carenza del certificato igienico sanitario CIS risulta smentita dalla circostanza che la struttura nella quale l’Istituto si trova risulta dotata di certificazione di idoneità igienico sanitaria rilasciata in data 19 dicembre 1999 prot. n. 1094/UOPC rilasciata dall’ASL di Napoli 2. In seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione dell’immobile, l’Istituto ricorrente ha richiesto alla competente ASL l’aggiornamento di tale certificazione già in data 18 maggio 2010, con nota prot. n. 6314/A. Nelle more del rilascio della nuova certificazione avvenuto con esito positivo in data 7 ottobre 2011 , veniva redatta, in data 12 aprile 2010, perizia giurata a firma dell’ing. Schiano Visconte che confermava l’esistenza di tutti i requisiti di inidoneità igienico sanitaria e di agibilità previsti dalla normativa vigente. Appare altresì di estremo rilievo la circostanza che l’Amministrazione scolastica, in sede di ispezione preordinata alla verifica dei requisiti per la concessione della parità, nelle relazioni n. A00DRCA 9908/U E n. A00DRCA 9908/U del 31 magio 2010, concludeva per la sussistenza delle condizioni per il rilascio della parità sulla base dell’accertata presenza dell’idoneità igienico sanitaria dell’intera struttura, della citata richiesta di nuovo certificato di igienicità all’ASL del 18 maggio 2010 e della perizia redatta ed asseverata dall’ing. Schiavo Visconte. Dalle illustrate circostanze di fatto risulta, pertanto, che, l’Amministrazione scolastica, a fronte di una situazione sostanzialmente identica a quella che era già stata valutata positivamente in occasione del rilascio della parità, abbia poi proceduto ad una valutazione di segno contrario, revocando la parità sulla base di un’asserita carenza di certificazione igienico sanitaria, ritenuta, invece, sussistente solo alcuni mesi prima. Tale cambiamento di rotta, in assenza di sopravvenienze di fatto e senza alcuna spiegazione volta a motivare la diversa valutazione espressa in sede di concessione della parità, rappresenta certamente un ulteriore indice sintomatico di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. 7.2. Inoltre, come si accennava, il nuovo certificato di idoneità igienico-sanitaria è stato poi effettivamente rilasciato dall’ASL di Napoli, che ha riscontrato con esito positivo in data 7 ottobre 2011 la richiesta presentata dall’Istituto in data 18 maggio 2010. Il provvedimento impugnato, quindi, ha contestato una carenza igienico-sanitaria, che, allo stato, risulta, invece, positivamente accertata dalla competente ASL. Come correttamente rileva l’appellante, la certificazione di idoneità igienico sanitaria dell’ASL di Napoli del 7 ottobre 2011, non integra un atto costitutivo, con effetti ex nunc, di un requisito da ritenersi carente prima della data del rilascio, ma si pone quale mero aggiornamento di una certificazione precedente quella del 1999, relativa all’intera struttura e, comunque, per la sua natura certificativa, assume valenza meramente dichiarativa, atta a comprovare la sussistenza del requisito almeno a far data dalla domanda, presentata in data 18 maggio 2010, e, quindi, anteriormente al contestato provvedimento di revoca. 7.3. Analoghe considerazioni di difetto di istruttoria e di motivazioni possono svolgersi con riferimento alla ritenuta carenza del certificato di prevenzione incendi. L’Istituto risulta, infatti, in possesso del certificato di prevenzione incendi, rilasciato il 23 novembre 2009 con validità fino al 13 novembre 2011. In seguito al rinnovo di alcuni locali, l’Istituto ha avanzato in data 20 giugno 2011 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco un’istanza di aggiornamento del certificato, aggiornamento che, pure, risulta rilasciato in data 12 settembre 2011. Tale atto non può essere letto come una integrazione postuma del requisito da ritenersi carente prima di tale data si tratta, al contrario, di un mero aggiornamento di una già esistente certificazione, rilasciato prima della scadenza del precedente certificato e, pertanto, confermativo di un requisito da ritenersi posseduto senza soluzione di continuità. Anche sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato risulta carente nell’istruttoria e non adeguatamente motivato. 8. Le evidenziate criticità minano in radice l’intera attendibilità dell’accertamento ispettivo compiuto dall’Amministrazione e del relativo provvedimento di revoca. Vengono meno, infatti, due presupposti fondamentali del provvedimento impugnato, risultando smentite per tabulas due carenze strutturali mancanza dell’idoneità igienico sanitaria e del certificato di prevenzioni incendi alle quali deve certamente attribuirsi un rilievo determinante nell’adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica. La riscontrata contraddittorietà in relazione a tali due fondamentali aspetti può ritenersi assorbente, anche in considerazione del fatto che le altre carenze riscontrate non sono, in quanto tali, sufficienti a giustificare, da sole, l’adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve annullarsi il provvedimento di revoca della parità scolastica. Sussistono i presupposto, anche in considerazione della complessità dell’istruttoria condotta, per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.