Libero sfruttamento del demanio da parte dell’Anas e saldo dei relativi canoni di concessione: liti al G.O.

È libera di sfruttare il demanio pubblico per la realizzazione delle sue opere e le eventuali liti sul pagamento dei canoni, ai sensi dell’art. 113 c.p.a. L. n. 44/12 , spettano al giudice ordinario. L’ordine di sgombrare i rifiuti dalla strada deve essere impartito da un dirigente comunale e non da un membro della giunta assessore .

Le sentenze del Tar Molise sez. I nn. 661 e 667 dello scorso 27 novembre risolvono questioni di grande attualità enunciando i principi in epigrafe. I casi. Nel primo caso l’ente gestore delle strade esercitava il diritto di attraversamento di un fosso per realizzare la variante ss n. 85 alla progressiva 5 067 in agro del comune di Venafro . Nel 2003 la Regione Molise approvava lo schema di concessione demaniale e chiedeva il pagamento dei relativi canoni, cui si opponeva l’ente col presente ricorso. La Regione eccepiva preliminarmente l’incompetenza del Tar che la riconosceva ordinando la riassunzione della causa presso il Tribunale. Nell’altro un assessore le ingiungeva la rimozione dei rifiuti abbandonati in un’area sottostante un viadotto, di apporre i relativi cartelli di divieto ed adottare tutte le misure per la pulizia e manutenzione dell’area, valutando anche la possibilità di recintarla. L’Anas, tra gli altri motivi di gravame nullità notifica etc. , eccepiva la sua carenza di legittimazione che era confermata dalla corte nell’accogliere il ricorso. Libero sfruttamento del demanio . È libera di sfruttare il demanio pubblico, nella fattispecie quello idrico, per l’esecuzione delle sue opere, senza, perciò, dover pagar alcun canone. È davvero così? Il punto focale delle vicenda è verificare se la trasformazione che l’ANAS ha subito nel tempo prima da azienda autonoma a ente pubblico e poi a società per azioni, ha comportato un venir meno di quelle norme che consentivano all’ANAS di essere considerato un mera articolazione ministeriale seppur dotata di un certo qual livello di autonomia o se al di là della veste giuridica assunta la natura sostanziale del soggetto in questione non sia mutata . In breve si deve stabilire se è una pubblica amministrazione statale o meno. La giurisdizione, in ogni caso, è del G.O. Ciò ha valenza solo marginare, in quanto il petitum coincide col dovere di corrispondere o meno i canoni di concessione richiesti dalla Regione. Sotto questo aspetto ai sensi dell’art. 5 L. 1034\1971 all’epoca vigente, ma confermato dall’art. 113 nr. 6 lett. B , c.p.a. la giurisdizione appartiene al giudice ordinario presso cui dovrà essere riassunta la causa. Onere di rimozione dei rifiuti su chi grava? La lite, analizzata nell’altra sentenza, offre spunti di riflessione, in quanto l’Anas, gestore e non proprietario della strada de qua , ha negato ogni addebito per i rifiuti abbandonati ed accumulatisi sotto il viadotto. Asserisce, infatti, che è onere del Comune provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tanto più che ne incassa i relativi tributi, mentre la ricorrente è tenuta ad eliminare solo quelli pericolosi artt. 7, 13, 14, 21 D.lgs. 22/97 . Inoltre non vi è alcuna prova di una sua responsabilità, anche a titolo di colpa, poiché non può ravvisarsi in un difetto di vigilanza non potendo controllare in modo permanente un demanio molto esteso come quello stradale . Ciò, a ben vedere, però, stride con la giurisprudenza civile costante in materia di sinistri stradali dovuti all’abbandono di detriti od altri oggetti incustoditi sulla carreggiata. L’assessore non è un dirigente . La competenza ad emanare i provvedimenti ex art. 14 D.lgs. 22\97 è del Dirigente e non di un appartenente alla Giunta e quindi organo politico in virtù di quanto disposto dall’art. 107 D.lgs. 267\00. Sul punto la giurisprudenza è unanime vedasi per tutte TAR Sardegna 1086/2008 . Ergo l’ordinanza è stata annullata ed in entrambi i casi le spese di lite sono state compensate.

TAR Molise, sez. I, sentenza 26 luglio – 27 novembre 2012, n. 667 Presidente Zaccardi – Estensore De Carlo Fatto e diritto L’ANAS s.p.a. impugnava l’ordinanza del Comune di Campobasso che le aveva imposto di rimuovere il materiale abbandonato lungo l’area sottostante ad un viadotto nella Tangenziale Ovest, oltre che di adottare ogni provvedimento idoneo ad inibire l’abbandono di rifiuti in loco. Preliminarmente sottolineava la tempestività del ricorso per essere nulla la notificazione del provvedimento impugnato presso il Compartimento ANAS per il Molise, mero ufficio periferico privo di autonomia gestionale, dovendo invece la notifica essere effettuata presso la sede del Consiglio di Amministrazione unico organo, secondo il DPR 242\95 istitutivo dell’Ente poi trasformato in S.P.A., idoneo alla rappresentanza esterna dell’ANAS. Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 14 D.lgs. 22\97 in quanto l’onere sarebbe posto a carico della società ricorrente senza nessun accertamento di una sua responsabilità nell’abbandono dei rifiuti anche solo a titolo di colpa, oltretutto non essendo proprietaria della strada in questione ma solo gestore di un bene demaniale. La colpa non può ravvisarsi in un difetto di vigilanza non potendo l’ANAS controllare in modo permanente un demanio molto esteso come quello stradale. Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione poiché non sarebbe indicato in alcun modo quale sia il titolo di responsabilità ed i fatti da cui si desumerebbe. Il terzo motivo eccepisce la violazione degli artt. 13, 21 e 7 D.lgs. 22\97 dal momento che dal tenore del provvedimento non si rileva la presenza di rifiuti pericolosi, ma di rifiuti solidi urbani che è compito del Comune rimuovere dal momento che riscuote per tale fine una tariffa. Il quarto motivo segnala l’incompetenza dell’Assessore ad emanare l’ordinanza impugnata poiché ai sensi dell’art. 107 D.lgs. 267\00 si tratta di un atto di gestione che deve essere assunto dal Dirigente. Il Comune di Campobasso si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 14.1.2005 veniva accolta l’istanza cautelare. Il ricorso va accolto in relazione all’ultimo motivo di ricorso in quanto la competenza ad emanare i provvedimenti ex art. 14 D.lgs. 22\97 è del Dirigente e non di un appartenente alla Giunta e quindi organo politico in virtù di quanto disposto dall’art. 107 D.lgs. 267\00. Sul punto la giurisprudenza è unanime vedasi per tutte TAR Sardegna 1086/2008 . Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Molise, sez. I, sentenza 26 luglio – 27 novembre 2012, n. 661 Presidente Zaccardi – Estensore Ciliberti Fatto e diritto L’Anas s.p.a. impugnava il provvedimento che aveva approvato lo schema di convenzione dell’atto di concessione tra la società ricorrente e la Regione Molise disciplinate l’attraversamento del corso d’acqua denominato Fosso per la costruzione di un tratto di variante della SS 85 chiedendo altresì l’accertamento della mancanza di un obbligo per l’ANAS di chiedere provvedimenti concessori per l’utilizzazione di beni ricadenti nel demanio idrico con conseguente pagamento di canoni. La Regione Molise nel costituirsi in giudizio eccepiva tra l’altro il difetto di giurisdizione che quale questione preliminare va esaminata prioritariamente prima di entrare nel merito delle doglianza espresse nel ricorso. Secondo la Regione Molise la doglianza sostanziale dell’ANAS che costituisce il metro per valutare la sussistenza della giurisdizione è costituita dall’indebito pagamento del canone concessorio richiesto dall’ente gestore del demanio idrico, essendo l’ANAS equiparabile ad un’amministrazione statale che non è certo tenuta a pagare canoni demaniali. Si adombra in tal senso una giurisdizione del Tribunale Regionale o Superiore delle Acque o comunque una giurisdizione del giudice ordinario ex art. 5 L. 1034\1971. Sotto quest’ultimo profilo l’eccezione è fondata. La vera causa petendi del presente ricorso va ricercata nell’affermazione del diritto dell’ANAS, in quanto pubblica amministrazione statale, di non dover pagare alcun canone alla Regione Molise per poter utilizzare il demanio idrico per i propri fini istituzionali. Non è ragionevole ritenere che il ricorso dell’ANAS sia volto ad annullare nel suo complesso l’atto di concessione che ha lo scopo comunque di regolare le modalità di utilizzazione del demanio idrico quello che l’ANAS contesta dello schema di concessione è la sottoposizione a canone demaniale. Il presupposto giuridico per risolvere la querelle tra l’ANAS e la Regione Molise è quello di verificare se la trasformazione che l’ANAS ha subito nel tempo prima da azienda autonoma a ente pubblico e poi a società per azioni, ha comportato un venir meno di quelle norme che consentivano all’ANAS di essere considerato un mera articolazione ministeriale seppur dotata di un certo qual livello di autonomia o se al di là della veste giuridica assunta la natura sostanziale del soggetto in questione non sia mutata. Ma essendo detta questione strumentale a risolvere quello che è il petitum sostanziale del ricorso che rimane quella della necessità o meno del pagamento del canone, ai sensi dell’art. 5 L. 1034\1971 all’epoca vigente, ma confermato dall’art. 113 nr. 6 lett. B , c.p.a. la giurisdizione appartiene al giudice ordinario presso cui il giudizio andrà riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a. Stante la natura in rito della decisione appare equo compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario presso cui dovrà essere riassunto il ricorso ex art. 11 c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.