Il diritto all’istruzione è sacro: sì all’insegnante di sostegno per il disabile, no ai vincoli di bilancio

L’alunno disabile è titolare di una posizione di interesse legittimo avente ad oggetto la pretesa all’individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle soluzioni più adeguate onde assicurargli il dovuto sostegno didattico . Il diritto allo studio è universale ed esula dal principio di compatibilità col bilancio.

Al dovere di istruzione corrisponde anche un diritto al sostegno scolastico per gli studenti disabili. Recenti sentenze hanno ribadito il diritto all’insegnante di sostegno per gli studenti disabili e/o con deficit di apprendimento. È strettamente connesso al dovere d’istruzione per altro obbligatoria sino alla maggiore età ed è volto all’integrazione dell’alunno svantaggiato con gli altri compagni di classe. Il mancato riconoscimento, dunque, integrerebbe non solo una lesione di questi diritti, ma anche una discriminazione inaccettabile. Il monte ore massimo dovrà essere calcolato singolarmente, in ragione della natura e della gravità dell’handicap dell’interessato, attestata dalla competente Commissione ASL al termine di un complesso accertamento medico TT.AA.RR. Campania – Napoli, sez. V, n. 3783/12, Lazio – Roma, sez. III, nn. 5123 e 2199/12 , Toscana sez. I n. 763/12 . La sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 1900 1896-1899 dello scorso 22 novembre, non solo conferma ciò, ma va oltre. Infatti statuisce che il diritto dello studente disabile ad avere un insegnate di sostegno è un diritto soggettivo, incomprimibile in dipendenza di carenze organiche del personale scolastico, ovvero di esigenze di bilancio . Sotto questo aspetto è una sentenza storica, perché è la prima volta che ciò è riconosciuto e che si esula dal principio di compatibilità col pubblico bilancio. Il caso. I genitori di una minore con handicap grave ricorrevano contro il provvedimento della dirigente scolastica che aveva ridotto da 22 ad 11 ore l’insegnamento di sostegno a favore della figlia per una carenza di fondi e di organico. Il Tar ha annullato questo provvedimento ristabilendo non solo l’aiuto, ma anche l’originario monte ore. Il diritto allo studio è diritto all’integrazione. L’art. 12 della legge n. 104/1992 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”. . È un diritto fondamentale riconosciuto anche dalla Costituzione art. 38 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 . Lo Stato ha il dovere di garantirlo al soggetto disabile, abbattendo tutti gli ostacoli che possono comprimerlo C. Cost. nn. 80/10 e 215/87 .L’insegnamento di sostegno è, invero, lo strumento con cui si compenetrano la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico . E supera anche i vincoli di bilancio. La giurisprudenza in tema di servizi pubblici, di agevolazioni contributi per il trasporto e per la permanenza del disabile presso strutture socio-sanitarie e di rimborsi v. indennizzi ex Legge Pinto ha imposto il limite della compatibilità con le risorse pubbliche vincolo di bilancio . Questo limite, però, non può essere opposto alla fattispecie, poiché l’istruzione è un diritto soggettivo e fondamentale che ha il fine di conseguire la massima tutela possibile degli interessati all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo . Lo Stato, quindi, ha il dovere di adottare le soluzioni più adeguate onde assicurargli il dovuto sostegno didattico soluzioni che, a norma dell’art. 12 l. n. 104/1992 cit., vanno calibrate in esclusiva ragione delle esigenze dell’alunno medesimo e non, invece, con riguardo ad elementi estranei quali, ad esempio, le disponibilità di organico e di bilancio Tar Toscana cit. . In breve lo studente affetto da handicap ha un interesse legittimo a vedere riconosciuto e poter esercitare questo vero e proprio diritto soggettivo, incomprimibile in dipendenza di carenze organiche del personale scolastico, ovvero di esigenze di bilancio . Supera, quindi, tutti gli altri interessi confliggenti. Negata ogni forma di discrezionalità del legislatore. Infatti non è legittimato a scegliere i mezzi più opportuni per la sua attuazione e la discrezionalità legislativa incontra il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati . Ergo è incostituzionale la soppressione dell’insegnamento di sostegno e/o la limitazione del suo monte ore Tar Toscana sez. I. nn. 746 e 764/12 . È, invece, lecita la diversificazione dell’aiuto a seconda del grado e della tipologia dell’handicap non può essere considerata un arbitrio della PA, ma un accorgimento per rendere effettivi questi strumenti, consentire l’educazione scolastica e l’inserimento dell’allievo svantaggiato nella classe e nella società. La decisione del G.A . Ha stabilito l’immediato ripristino delle 22 ore di insegnamento di sostegno e previsto la nomina di un commissario ad acta , se l’istituto scolastico non dovesse provvedere a ciò entro un mese.

TAR Toscana, sez. I, sentenza 21 – 22 novembre 2012, n. 1900 Presidente Buonvino – Relatore Grauso Fatto e diritto La ricorrente S. B., nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Marta omissis portatrice di handicap con diagnosi di gravità, agisce per l’annullamento del provvedimento con cui la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Don Angeli” di Livorno ha disposto l’assegnazione delle ore di sostegno in favore della predetta minore per l’anno scolastico 2012 – 2013. La domanda è manifestamente fondata. L’art. 12 della legge n. 104/1992 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”. Come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, si tratta di un diritto fondamentale del disabile, sancito sul piano internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e, sul piano interno, dall’art. 38 Cost., il cui quarto comma dispone che ai compiti inerenti l’educazione dei disabili provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, evidenziando in tal modo la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico” così già Corte Cost., 8 giugno 1987, n. 215 . Pur non negando l’esistenza di margini di discrezionalità del legislatore nell’individuare le misure occorrenti per dare attuazione ai diritti delle persone disabili, il giudice delle leggi ha pertanto riaffermato come detto potere discrezionale incontri il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”, e, sulla base di tale assunto, ha sanzionato con la declaratoria di illegittimità costituzionale quelle disposizioni di legge art. 2 co. 413 e 414 della legge n. 244/2007 che, intervenendo sull’art. 40 della legge n. 449/1997, avevano soppresso la possibilità – in presenza di handicap particolarmente gravi – di assumere insegnanti di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla stessa normativa statale tale possibilità costituisce infatti, secondo il pronunciamento della Corte, un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”, atteggiandosi a strumento di effettività del diritto all’istruzione del disabile grave. La qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto fondamentale rappresenta oggi un approdo sostanzialmente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, nel riconoscere che l’obiettivo primario resta quello della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, reputa peraltro non illegittima l’assegnazione di un numero di ore di sostegno in rapporto inferiore ad 1 1, purché motivata da un’accurata analisi della specifica condizione dell’alunno e della sua gravità cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2012, n. 2230 . Questo tribunale, segnatamente, ha precisato come l’alunno disabile sia titolare di una posizione di interesse legittimo avente ad oggetto la pretesa all’individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle, n soluzioni più adeguate onde assicurargli il dovuto sostegno didattico soluzioni che, a norma dell’art. 12 l. n. 104/1992 cit., vanno calibrate in esclusiva ragione delle esigenze dell’alunno medesimo e non, invece, con riguardo ad elementi estranei quali, ad esempio, le disponibilità di organico e di bilancio cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012. 763 . Tanto premesso in linea di principio, dai documenti di causa risulta come il piano educativo individualizzato redatto per la minore -omissis evidenzi la necessità che alla stessa vengano riconosciute ventidue ore settimanali di sostegno. Si tratta di indicazioni che, come già statuito dal tribunale, vincolano l’amministrazione scolastica a norma dell’art. 12 co. 5 della legge n. 104/1992, esaurendo ogni ipotizzabile ambito di discrezionalità cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 746 e n. 762 e dando luogo in capo agli interessati ad una situazione di vero e proprio diritto soggettivo, incomprimibile in dipendenza di carenze organiche del personale scolastico, ovvero di esigenze di bilancio né, alla luce del P.E.I., può considerarsi satisfattiva l’assegnazione di sedici ore di sostegno, comunicata dall’Istituto scolastico con nota del 12 novembre 2012 . Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua, con contestuale ordine alle amministrazioni intimate di provvedere all’immediata attribuzione all’alunna Marta -omissis delle ore di sostegno nel numero di ventidue, come stabilito dal P.E.I Ritiene il collegio di assegnare altresì il termine di trenta giorni per adempiere alle statuizioni contenute nella presente sentenza, e di provvedere sin da ora, ex art. 34 co. 1 lett. e c.p.a., alla nomina quali commissari ad acta per il caso di inadempimento il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 115/02, essendo stata la ricorrente B. ammessa al patrocinio a spese dello Stato la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna S.nno, eventualmente, le due amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare fra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza . Le competenze dovute al difensore della ricorrente S.nno, invece, liquidate con separato decreto, la cui adozione è delegata dal collegio al giudice relatore ed estensore della presente decisione nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 82 e 130 del D.P.R. 115 del 2002, previo deposito dell’istanza di liquidazione corredata dalla relativa notula. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per gli effetti di cui in motivazione, annulla il provvedimento impugnato e ordina alle amministrazioni resistenti di provvedere all’immediata attribuzione all’alunna Marta -omissis del numero di ventidue ore di sostegno. Assegna per l’adempimento della presente sentenza il termine di trenta giorni dal deposito, contestualmente nominando quali commissari ad acta per l’esecuzione, per l’ipotesi di inadempimento che dovesse protrarsi oltre il termine indicato, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione per quanto di rispettiva competenza, con facoltà di delega. Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Manda al giudice relatore ed estensore l’adozione del decreto di liquidazione delle competenze spettanti al difensore della ricorrente, secondo i criteri di cui in parte motiva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.