L’annullamento in autotutela è sempre dovuto quando il finanziamento è illegittimo

Ciò in quanto non è in gioco solo la validazione della spesa da parte dell’Unione europea ma la necessità stessa di ripristinare la legalità violata che ha originato una indebita erogazione di benefici economici comunque a danno delle finanze pubbliche.

Il caso posto all'attenzione della Sezione ha riguardato la gara di appalto concorso per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione, indetta con decreto dirigenziale n. 67 del 15 maggio 2006 nell’ambito dell’intervento approvato con delibera di giunta regionale n. 457 del 19 aprile 2006 cd. azione K che aveva destinato a tale scopo 3 milioni di euro a valere sulla misura 3.5. lett. K del P.O.R. Campania per gli anni 2000 2006 . Alla gara aveva partecipato anche l'appellante che si era classificata al terzo posto. Successivamente, con distinti decreti dirigenziali, sono stati finanziati anche i progetti della seconda e terza classificata per un importo complessivo di euro 8.775.638,40 riallocando le attività di cui alla misura 3.5. Azione K”, sulla misura 3.9. Azione di sistema” capiente dal punto di vista finanziario , e dettando misure organizzatorie per adeguare la progettazione esecutiva allo scopo di evitare duplicazioni relative agli ambiti di analisi ed ai modelli di trasferimento proposti con quelli offerti dalle imprese 1° e 2° classificata , anche nella prospettiva della programmazione per gli 2007 – 2013. L'appellante aveva, quindi, stipulato il contratto con la Regione e portato a termine il progetto. Controlli a campione. Con note del 15 e 16 aprile 2009 la Regione ha comunicato, rispettivamente al responsabile della misura 3.5. e al responsabile della misura 3.9 di aver ricevuto una relazione tecnica da parte del coordinatore dell’Ufficio di Piano – controlli di II livello che, in sede di verifica dell’intervento finanziato, aveva riscontrato criticità di natura amministrativa tali da comportare la decertificazione della spesa pari a € 8.775.683,40. Il Collegio precisa, nella citata sentenza, che l’Ufficio di controllo si è attivato in quanto il progetto in questione è stato sorteggiato nell’ambito dei controlli a campione voluti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 438/2001 ai fini della validazione della spesa dalla relazione emergono una serie di gravi illegittimità che hanno riguardato il procedimento di concessione del finanziamento al Consorzio appellante in particolare è stato evidenziato che con i decreti dirigenziali sopra citati d.d. n. 87/2007, d.d. n. 95/2007 e d.d. n. 125/2007 a è stata elevata la spesa dagli iniziali 3 milioni di euro agli 8,775 milioni, spostandoli dalla misura 3.5. alla misura 3.9 b è stata scelta la procedura accelerata per l’appalto concorso senza una adeguata motivazione c sono stati modificati i progetti presentati dai concorrenti aggiudicatari a gara conclusa d è stato deliberato lo scorrimento della graduatoria dopo la scadenza del bando e in piena istruttoria e sono stati mantenuti fermi i prezzi delle offerte nonostante la successiva modifica dei progetti f nella sostanza è stato deliberato più che un ampliamento delle attività inizialmente programmate una modifica dei progetti per realizzare una ripartizione per tipologia di intervento tra i 3 soggetti aggiudicatari g la impossibilità di certificare la spesa eseguita. Il responsabile della misura 3.5. ha suggerito, con nota del 23 aprile 2009 prot. 2009.0349422 di decertificare non l’intero progetto bensì solo le somme € 5.901.638 , che avevano consentito lo scorrimento della graduatoria al 2° e al 3° classificato della procedura ad evidenza pubblica. Conseguentemente il responsabile della misura 3.9 ha comunicato, in data 24 giugno 2009 prot. 2009.056085 l’avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela del finanziamento e, acquisite le osservazioni del Consorzio interessato, infine, ha adottato il provvedimento impugnato decreto dirigenziale n. 673 dell’8 settembre 2009 . Così è stato fatto ed il provvedimento regionale è stato impugnato dal Tar il quale, tuttavia, ha respinto tutti i motivi del ricorso. Da qui l'appello. Controlli imposti. Osserva il Collegio che il provvedimento regionale era motivato dalle criticità di natura amministrativa riscontrate dall’Ufficio di controllo che dà conto di una serie di illegittimità amministrative commesse nel procedimento di assegnazione del finanziamento che hanno resa necessaria la decertificazione della spesa dell’intero progetto per l’importo pari a € 8.775.683,4 . Peraltro, dalla ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza come l’amministrazione sia intervenuta con un provvedimento di secondo grado annullando d’ufficio in autotutela la concessione del finanziamento ab origine illegittima. La rimozione dell’atto, impropriamente qualificata revoca, si è resa necessaria dopo aver preso atto dei rilievi contenuti nella relazione tecnica redatta dall’Ufficio controlli. Dall'esame degli atti, rileva la Sezione, risultano chiaramente le violazioni compiute a danno della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gare e assegnazione dei contributi comunitari. Violazioni, in pratica, che rendono evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione regionale ad intervenire con l’impugnata revoca del finanziamento. Annullamento e non revoca. In riferimento alla esatta individuazione della natura giuridica del provvedimento impugnato, è stata dedotta, nell'appello, la violazione dell’art. 21 quinquies , l. n. 241/1990 in quanto non sussistevano i presupposti della revoca sopravvenuti motivi di pubblico interesse, i mutamenti della situazione di fatto, la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e non era stato previsto alcun indennizzo avuto anche riguardo al fatto che l’atto impugnato incideva su un rapporto negoziale, ovvero il contratto stipulato in data 3 agosto 2007, ormai portato a termine. A tale proposito, il Collegio osserva che il provvedimento di secondo grado era qualificabile come atto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies , l. n. 241/1990 in quanto teso a rimuovere un provvedimento ab origine illegittimo e non come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario art. 21 quinquies . Peraltro, il collegio ha ritenuto che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies cit, nell’interpretazione datane, seppure in altri contesti, dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo in re ipsa nella indebita erogazione di benefici economici a danno della finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo cfr. Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, relativa a fattispecie concernente l’annullamento in autotutela di procedure di gara sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2910, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d , e 120, co. 10, c.p.a. .

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 15 novembre 2012, numero 5772 Presidente Baccarini – Estensore Poli Fatto e diritto 1. Il Consorzio Lecole, in qualità di capogruppo dell’a.t.i. con la società S.C.E.P. Società Cinematografica e Pubblicità in accomandita semplice – in prosieguo Consorzio Lecole , ha partecipato alla gara di appalto concorso per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione, indetta con decreto dirigenziale numero 67 del 15 maggio 2006 nell’ambito dell’intervento approvato con delibera di giunta regionale numero 457 del 19 aprile 2006 cd. azione K che aveva destinato a tale scopo 3 milioni di euro a valere sulla misura 3.5. lett. K del P.O.R. Campania per gli anni 2000 2006 , classificandosi al terzo posto dopo le imprese Ernst & amp Young 1° e De Lorenzo Formazione s.r.l. 2° . 1.1. L’appalto è stato aggiudicato alla prima classificata con decreto numero 66 del 28 marzo 2007 per un importo di euro 2.395.000. 1.2. Successivamente i decreti dirigenziali nnumero 18 del 26 gennaio 2007 e 95 dell’11 giugno 2007 hanno finanziato anche i progetti della seconda e terza classificata per un importo complessivo di euro 8.775.638,40 riallocando le attività di cui alla misura 3.5. Azione K”, sulla misura 3.9. Azione di sistema” capiente dal punto di vista finanziario , e dettando misure organizzatorie per adeguare la progettazione esecutiva allo scopo di evitare duplicazioni relative agli ambiti di analisi ed ai modelli di trasferimento proposti con quelli offerti dalle imprese 1° e 2° classificata , anche nella prospettiva della programmazione per gli 2007 – 2013. 1.3. Il Consorzio Lecole ha quindi stipulato il contratto con la regione in data 3 agosto 2007 e ha portato a termine il progetto. 1.4. Con note del 15 e 16 aprile 2009 la regione ha comunicato, rispettivamente al responsabile della misura 3.5. e al responsabile della misura 3.9 di aver ricevuto in data 7 aprile 2009 una relazione tecnica da parte del coordinatore dell’Ufficio di Piano – controlli di II livello che, in sede di verifica dell’intervento finanziato, aveva riscontrato criticità di natura amministrativa tali da comportare la decertificazione della spesa pari a € 8.775.683,40. Giova fin da ora precisare che l’Ufficio di controllo si è attivato in quanto il progetto in questione è stato sorteggiato nell’ambito dei controlli a campione voluti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art. 10 del reg. CE numero 438/2001 ai fini della validazione della spesa dalla relazione emergono una serie di gravi illegittimità che hanno riguardato il procedimento di concessione del finanziamento al Consorzio ricorrente in particolare è stato evidenziato che con i decreti dirigenziali sopra citati d.d. numero 87/2007, d.d. numero 95/2007 e d.d. 125/2007 a è stata elevata la spesa dagli iniziali 3 milioni di euro agli 8,775 milioni, spostandoli dalla misura 3.5. alla misura 3.9 b è stata scelta la procedura accelerata per l’appalto concorso senza una adeguata motivazione c sono stati modificati i progetti presentati dai concorrenti aggiudicatari a gara conclusa d è stato deliberato lo scorrimento della graduatoria dopo la scadenza del bando e in piena istruttoria e sono stati mantenuti fermi i prezzi delle offerte nonostante la successiva modifica dei progetti f nella sostanza è stato deliberato più che un ampliamento delle attività inizialmente programmate una modifica dei progetti per realizzare una ripartizione per tipologia di intervento tra i 3 soggetti aggiudicatari g la impossibilità di certificare la spesa eseguita. 1.5. Il responsabile della misura 3.5. ha suggerito, con nota del 23 aprile 2009 prot. 2009.0349422 di decertificare non l’intero progetto bensì solo le somme € 5.901.638 , che avevano consentito lo scorrimento della graduatoria al 2° e al 3° classificato della procedura ad evidenza pubblica. Conseguentemente il responsabile della misura 3.9 ha comunicato, in data 24 giugno 2009 prot. 2009.056085 l’avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela del finanziamento e, acquisite le osservazioni del Consorzio interessato, infine, ha adottato il provvedimento impugnato decreto dirigenziale numero 673 dell’8 settembre 2009 . 2. Avverso il decreto numero 673 del 2009 è insorto davanti al T.a.r. della Campania il Consorzio Lecole articolando cinque autonomi motivi. 3. L’impugnata sentenza T.a.r. della Campania – Napoli Sezione III, numero 21439 del 25 ottobre 2010 - a ha respinto, con dovizia di argomenti, tutti i motivi posti a base del ricorso b ha compensato fra le parti le spese di lite. 4. Con atto ritualmente notificato in data 21 e 27 gennaio 20011 e depositato in data 3 febbraio 2011 , il Consorzio ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza contestandone le statuizioni sfavorevoli anche attraverso censure nuove. 5. Non si è costituita la Regione Campania. 6. All’udienza pubblica del 6 novembre 2012 a è comparsa, nell’interesse della Regione Campania, l’avvocato Almerina Bove che ha chiesto l’autorizzazione a depositare memoria di costituzione e il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado b gli avvocati di controparte si sono opposti c il collegio ha negato l’autorizzazione alla costituzione in giudizio in considerazione della palese tardività del deposito della documentazione e della memoria, a mente del combinato disposto degli artt. 38, co.1, 46, co. 1, 54, co.1, 73, co. 1 e 101, co. 2, c.p.a. d la causa è stata quindi trattenuta in decisione. 7. L’appello è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente il collegio a rileva l’inammissibilità dell’introduzione, per la prima volta nel giudizio di appello, di doglianze ulteriori rispetto a quelle che, proposte con atti ritualmente notificati, hanno delimitato il perimetro del thema decidendum in prime cure non si può tener conto di tali profili nuovi perché sollevati in spregio al divieto dei nova sancito dall’art. 104, co.1, c.p.a. cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, numero 2232 sez. V, 22 marzo 2012, numero 1640 ad. plenumero , 19 dicembre 1983, numero 26, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d , c.p.a. conseguentemente, per ragioni di comodità espositiva, prende in esame direttamente i motivi posti a base dell’originario ricorso al T.a.r b ribadisce l’inammissibilità della costituzione in giudizio della regione direttamente all’udienza pubblica di discussione in quanto tale facoltà è prevista esclusivamente in sede cautelare art. 55, co. 7, c.p.a. e non risultano dedotte le ragioni che avrebbero reso estremamente difficile la produzione tempestiva della memoria e dei documenti tali da consentire al collegio l’esercizio dell’eccezionale potere di rimessione in termini sancito dall’art. 54, co. 1,c.p.a. 7.1. Con il primo motivo dell’originario ricorso di primo grado pagine 6 – 8 è stata dedotta la violazione degli artt. 3, 21 quinquies e 21 octies della legge numero 241 del 1990 si sostiene che dall’esame del contenuto del provvedimento impugnato non si comprendono né le ragioni della decertificazione né quelle della revoca del finanziamento e l’organo procedente non ha esibito, in quanto asseritamene non acquisita agli atti dello stesso, la relazione tecnica del 7 aprile 2009 redatta dall’Ufficio di controllo, cosicché non può neppure configurarsi una motivazione per relationem del provvedimento. 7.1.1. Il motivo è infondato. 7.1.2. Il provvedimento è motivato dalle criticità di natura amministrativa riscontrate dall’Ufficio di controllo che dà conto di una serie di illegittimità amministrative commesse nel procedimento di assegnazione del finanziamento che rendono necessaria la decertificazione della spesa dell’intero progetto per l’importo pari a € 8.775.683,4 . Dalla ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza come l’amministrazione sia intervenuta con un provvedimento di secondo grado annullando d’ufficio in autotutela la concessione del finanziamento ab origine illegittima. La rimozione dell’atto, impropriamente qualificata revoca, si è resa necessaria dopo aver preso atto dei rilievi contenuti nella relazione tecnica redatta dall’Ufficio controlli. Da quanto precede risultano chiaramente le violazioni compiute a danno della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gare e assegnazione dei contributi comunitari che rendono evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione regionale ad intervenire con l’impugnata revoca del finanziamento. Tanto premesso in ordine alla esatta individuazione della natura giuridica del provvedimento impugnato, la sezione osserva che l’art. 3 della legge numero 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’amministrazione che devono essere indicati e resi disponibili nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione e di chiederne la produzione in giudizio. Nella fattispecie il provvedimento di revoca del finanziamento è stato motivato rinviando alle criticità amministrative descritte nella dettagliata relazione tecnica del 7 aprile 2009 dell’Ufficio controlli. L’erronea risposta del dirigente del settore all’istanza di accesso in questo senso formulata dal Consorzio nella quale si afferma di non avere a disposizione la relazione agli atti, invece che acquisirla dall’organo competente e metterla a disposizione , non vale a rendere il provvedimento privo di motivazione. Inoltre, come correttamente sottolineato dall’impugnata sentenza, la stessa relazione è stata resa disponibile dall’amministrazione nel corso del giudizio di primo grado ma non ha formato oggetto di motivi aggiunti. L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale della determinazione assunta attraverso la lettura degli atti afferenti alle diverse fasi in cui si articola il procedimento tanto in omaggio ad una visione non meramente formale del’obbligo di motivazione ma coerente con i principi di trasparenza, solidarietà e lealtà gravanti anche sul privato e desumibili dagli artt. 2 e 97 Cost. cfr. Cons. giust. amm., 29 marzo 2012, numero 364 Cons. St., sez. IV, numero 8291 del 2010 sez. V, 20 maggio 2010 , numero 3190, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d , e 120, co. 10, c.p.a. . Nel caso di specie risultano evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione all’intervento in autotutela consistenti in numerose illegittimità commesse dalla stessa regione nel procedimento di assegnazione del finanziamento comunitario. 7.2. Con il secondo motivo pagine 8 10 , è stata dedotta la violazione dell’art. 21 quinquies della legge numero 241 del 1990 in quanto non sussistevano i presupposti della revoca sopravvenuti motivi di pubblico interesse, i mutamenti della situazione di fatto, la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e non era stato previsto alcun indennizzo avuto anche riguardo al fatto che l’atto impugnato incideva su un rapporto negoziale, ovvero il contratto stipulato in data 3 agosto 2007, ormai portato a termine. 7.2.1. Il motivo è infondato. 7.2.2. Come assodato al precedente punto 7.1. il provvedimento di secondo grado è qualificabile come atto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge numero 241 del 1990 in quanto teso a rimuovere un provvedimento ab origine illegittimo e non come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario art. 21 quinquies . Ritiene poi il collegio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies cit, nell’interpretazione datane, seppure in altri contesti, dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo in re ipsa nella indebita erogazione di benefici economici a danno della finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo cfr. Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2010, numero 743, relativa a fattispecie concernente l’annullamento in autotutela di procedure di gara sez. VI, 23 aprile 2009, numero 2910, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d , e 120, co. 10, c.p.a. . Ritiene il collegio che nel caso di specie l’impossibilità di disporre delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità europea per le numerose e gravi irregolarità compiute nella assegnazione delle stesse rendono la revoca del finanziamento non solo legittima ma addirittura dovuta. Ciò a prescindere dalla effettiva decertificazione della spesa che il ricorrente afferma non essere mai avvenuta. La sola presenza dei gravi vizi del procedimento riscontrati ex post dall’amministrazione e, come sopra ricordato, rimasti incontestati da parte ricorrente, giustificano, infatti, l’esercizio del potere di autotutela. In questo senso si è espressa questa sezione, in sede cautelare, nell’analogo giudizio instaurato dalla impresa 2° classificata De Lorenzo Formazione s.r.l. cfr. ordinanza numero 1798 del 20 aprile 2011 che ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza del T.a.r. Campania numero 640 del 2011 nel presupposto del carattere doveroso dell’esercizio dell’autotutela . 7.3. Con il terzo motivo pagine 10 – 11 , è stata lamentata la violazione del principio del legittimo affidamento, del principio di buona fede e di correttezza dell’azione amministrativa alla luce della stabilità dei vincoli contrattuali. 7.3.1. Il motivo è infondato. 7.3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono l’interesse pubblico alla revoca dell’illegittimo finanziamento al ricorrente prevale sull’eventuale affidamento ingenerato nello stesso. Soprattutto, considerando le modalità palesemente illegittime attraverso le quali il ricorrente si è visto assegnare il finanziamento comunitario violazione del principio di immodificabilità del bando, della pubblicità degli atti di gara, violazione della par condicio , è da escludere che si possa essere ingenerato un qualsiasi legittimo affidamento cfr. sul punto i principi affermati da Cons. St., sez. IV, numero 8291 del 2010 cit. sez. V, numero 743 del 2010 cit., cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d , e 120, co. 10, c.p.a. . 7.4. Con il quarto motivo pagina 11 , è stata contestata la violazione dell’art. 3, co. 4, della legge numero 241 del 1990 non essendo stato indicato né il termine per la proposizione del ricorso né l’autorità alla quale rivolgersi. 7.4.1. Il motivo è infondato. 7.4.2. E’ ius receptum che la mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo di illegittimità dell’atto impugnato bensì di mera irregolarità cfr. fra le tante C.d.S., sez. V, numero 7243 del 2009, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d , e 120, co. 10, c.p.a. . 7.5. Con il quinto mezzo pagine 11 – 15 , è stato dedotto eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria sotto vari profili per non aver mosso l’amministrazione alcun rilievo in merito alle attività espletate dal ricorrente per essere stata decertificata la sola spesa inerente ai progetti classificati al 2° e 3° posto per aver considerato la revoca del finanziamento necessitata dalla decertificazione. 7.5.1. Il motivo è infondato. 7.5.2. Quanto al primo punto, si è già chiarito come la revoca del contributo comunitario non tragga origine da un inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, bensì dalla originaria illegittimità nell’esercizio del potere concessorio da parte dell’amministrazione. Sotto questo profilo si palesa irrilevante la censura della omessa contestazione al ricorrente di eventuali prestazioni inesatte. Con riguardo alla presunta contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione che avrebbe deciso di decertificare la sola spesa del ricorrente e del 2° classificato e non dell’intero progetto, giova osservare che le illegittimità rilevate dall’Ufficio controlli nella più volte citata relazione si appuntano principalmente sullo scorrimento della graduatoria e, dunque, sul finanziamento dei progetti proposti dal ricorrente e dal 2° classificato. Dal che si deduce la ragionevolezza della scelta dell’amministrazione di revocare solo questi ultimi finanziamenti. D’altra parte il ricorrente non ha alcun interesse a invocare la decertificazione dell’intero progetto con la revoca del contributo anche al 1° classificato. Quanto all’ultimo punto, si è già detto della natura sostanzialmente doverosa dell’annullamento in autotutela dell’illegittima ammissione al finanziamento. Non è, infatti, in gioco solo la validazione della spesa da parte dell’Unione europea ma la necessità stessa di ripristinare la legalità violata che ha originato una indebita erogazione di benefici economici comunque a danno delle finanze pubbliche. 8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello. 9. Nessuna determinazione adotta il collegio sulle spese del presente grado di giudizio non essendosi costituita l’intimata amministrazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto a respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza b nulla dispone sulle spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.