Il provvedimento, mal motivato, consente allo spacciatore di rimanere (per ora) in Italia

Ciò in quanto la legge alla quale il Questore aveva fatto riferimento per negare l'aggiornamento della carta di soggiorno era stata, nel frattempo, modificata.

Insomma, se precedentemente la condanna per spaccio comportava l'automatismo al diniego del permesso di soggiorno, oggi, in base al diritto comunitario deve essere dimostrata la pericolosità sociale. Permesso di soggiorno prima La Sezione, nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che l'art. 9, d.lgs. n. 286/1998, prima della sostituzione con l'art. 1, d.lgs. n. 3/2007, intitolato attuazione della direttiva 2003/109/CE” relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, comportava che l'intervenuta condanna anche non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p., nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, di cui all'art. 381 c.p.p., determinasse automaticamente la revoca della carta di soggiorno, tale da escludere la necessità o possibilità di una valutazione concreta della pericolosità sociale dell'istante Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2592 sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4730 . Difatti, la norma, nella sua formulazione letterale, ed in accordo con la ratio ispiratrice delle altre norme concernenti il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o per lavoro autonomo di cui al medesimo testo unico dell'immigrazione artt. 13-14 , faceva discendere la revoca del permesso di soggiorno dal fatto storico costituito dall'avere riportato un certo tipo di condanna, indice sintomatico della pericolosità sociale dello straniero, ai fini della permanenza in Italia per un lungo periodo. e dopo la novella legislativa. Tuttavia, l'odierna previsione dell'art. 9, d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 1133 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 23 dicembre 2010, n. 9336 13 settembre 2010, n. 6566 13 dicembre 2009, n. 7571 18 settembre 2009, n. 5624 . Ed è stata proprio la novella legislativa rappresentata dall'art. 1, d.lgs n. 3/2007 che ha trovato, quindi, applicazione nel caso di specie. Cosicchè il provvedimento del Questore è stato ritenuto illegittimo alla luce della nuova formulazione, di cui all'art. 1, d.lgs. n. 3/2007, che ha collegato il rigetto del permesso di lungo periodo ad una puntuale e specifica verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo. L'annullamento dell'atto impugnato fa salva, in ogni caso, la rinnovazione del procedimento, nel corso del quale, ai fini della eventuale revoca, andrà accertata concretamente la pericolosità sociale dell'interessato dovendosi tenere conto non solo della condanna penale intervenuta, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14 settembre - 29 ottobre 2012, numero 5515 Presidente Lignani – Estensore Capuzzi Fatto Con ricorso al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Modena aveva rigettato la richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno e disposto la revoca a seguito della sua condanna per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tar riteneva il ricorso infondato in relazione alla condanna del ricorrente da parte del Tribunale di Modena alla pena di anni 3 e mesi 6 e giorni venti di reclusione ed ad euro 11.500 di multa per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina per un quantitativo pari a gr. 649,947 per un numero di dosi medie giornalieri pari a 4415. Osservava il Tar che ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo numero 25 luglio 1998, numero 286 e successive modificazioni non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato per reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale”, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti e che ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del medesimo decreto legislativo, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili . Da tali norme, secondo il primo giudice, si evinceva la sussistenza di un automatico impedimento al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ove lo straniero sia stato condannato per uno dei reati ivi considerati, senza necessità di un'autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, né dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Questo perché la preclusione in esame non rappresenta un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza e di non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia del comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese, secondo una scelta giudicata esente da profili di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia Corte Cost. 16/05/08 numero 148 . Nell’atto di appello il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 5 co.5 del d.lgs. 286/1998 come modificato dal decreto legislativo numero 5 dell’8.1.2007 e dell’articolo 9 co.4 del d.lgs. 286/1998 come modificato dal decreto legislativo numero 3 dell’8.1.2007 nonché difetto di motivazione. Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno. Alla camera di consiglio del 14 settembre 2012 fissata per l’esame della istanza cautelare le parti sono state avvisate della possibilità di una decisione in forma semplificata. Diritto L’appello merita accoglimento. Va premesso che il provvedimento della Questura modenese è stato adottato in data 5.6.2007 dopo la entrata in vigore del d.lgs. numero 3 e del d.lvo numero 5, entrambi pubblicati nella G.U. dell’8.1.2007. Al riguardo osserva la Sezione che l'articolo 9 del D.Lgs 286/1998, prima della sostituzione con l'articolo 1 d.lgs 3/2007, intitolato attuazione della direttiva 2003/109/CE” relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, comportava che l'intervenuta condanna anche non definitiva, per reati di cui all'articolo 380 c.p.p., nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, di cui all'articolo 381 c.p.p., determinasse automaticamente la revoca della carta di soggiorno, tale da escludere la necessità o possibilità di una valutazione concreta della pericolosità sociale dell'istante Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, numero 2592 sez. VI, 01 ottobre 2008, numero 4730 . Difatti, la norma, nella sua formulazione letterale, ed in accordo con la ratio ispiratrice delle altre norme concernenti il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o per lavoro autonomo di cui al medesimo testo unico dell'immigrazione artt. 13/14 , faceva discendere la revoca del permesso di soggiorno dal fatto storico costituito dall'avere riportato un certo tipo di condanna, indice sintomatico della pericolosità sociale dello straniero, ai fini della permanenza in Italia per un lungo periodo. Tuttavia, l'odierna previsione dell'articolo 9 d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'articolo 1 d.lgs 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, numero 1133 3 agosto 2010, nnumero 5148 e 7541 23 dicembre 2010, numero 9336 13 settembre 2010, numero 6566 13 dicembre 2009, numero 7571 18 settembre 2009, numero 5624 . La novella legislativa rappresentata dall'articolo 1 d.lgs numero 3/2007 trova applicazione nel caso di specie, sicchè, conclusivamente, il provvedimento impugnato, va ritenuto illegittimo alla luce della nuova formulazione, di cui all'articolo 1 del d.lgs 3/2007, che ha collegato il rigetto del permesso di lungo periodo ad una puntuale e specifica verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo. L'annullamento dell'atto impugnato fa salva, in ogni caso, la rinnovazione del procedimento, nel corso del quale, ai fini della eventuale revoca, andrà accertata concretamente la pericolosità sociale dell'interessato dovendosi tenere conto non solo della condanna penale intervenuta, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso. La sentenza appellata va quindi annullata, il ricorso di primo grado accolto, il provvedimento impugnato annullato ai fini della rinnovazione del procedimento. Le spese dei due gradi di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.