L’unione fa la forza: la partecipazione negli organi direttivi garantisce l’esame degli interessi

Va distinto il potere di nomina in questo caso attribuito alla Provincia ed il potere di designazione attribuito alle associazioni . Ciò in quanto soltanto in questo modo viene garantito il diritto di rappresentanza degli amanti della caccia.

La partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria. Il caso. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia volto all’annullamento delle delibere della Regione Veneto nnumero 1381/2007 e 2545/2007, rilevando in particolare che l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1/2007 attribuisce alle associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative, il potere di designazione ossia il potere di indicazione dei nominativi dei propri rappresentanti fra i quali, tenuto conto di tutti i nominativi pervenuti, vengono individuati da parte della Provincia, titolare del potere di nomina, i rappresentanti del Comitato direttivo. Avverso detta sentenza proponeva appello la Regione Veneto, rilevando che, ai sensi dell’art. 21, comma 5, lett. a , della L.R. numero 50/1993 – secondo cui Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da a tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale - e dell’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1/2007, la Provincia è libera di scegliere chi nominare nell’ambito della rosa dei designati da ciascuna organizzazione ma ne deve nominare uno per ognuna delle tre organizzazioni maggiormente rappresentative. E ritenendo che, proprio per tale ragione, il decreto del Presidente della Provincia di Padova numero 36597/2007, con cui non era stato nominato il rappresentante dell’Associazione Cacciatori Veneti nell’Ambito Territoriale di Caccia, fosse illegittimo per violazione dell’art. 21, comma 5, L.R. numero 50/1993 e dell’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1/2007. La Provincia può scegliere. Il giudizio della Sezione, quindi, ha riguardato l’interpretazione da dare all’art. 21, comma 5, della L.R. numero 50/1993 e all’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1/2007 Piano faunistico venatorio 2007-2012 . La provincia di Padova ed il T.A.R. per il Veneto avevano ritenuto che l’art. 5 della L.R. numero 1/2007 attribuisce alla Provincia una potestà prima non sussistente e cioè la potestà di scegliere discrezionalmente, in sede di nomina dei membri dei comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, tre rappresentanti tra quelli designati dalle associazioni venatorie. A tale proposito, la Giunta Regionale Veneta e l’Associazione Cacciatori Veneti, invece, sostenevano che le disposizioni regionali andavano interpretate nel senso che la provincia, nell’ambito delle designazioni ricevute può scegliere il rappresentante da nominare, ma ciò deve avvenire rispettando il principio contenuto nell’art. 21, comma 5, della legge regionale numero 50/1993 e cioè nominando un rappresentante per ognuna delle tre associazioni maggiormente rappresentative. Deve essere assicurata la presenza paritaria. A tale proposito, il Collegio ha osservato che quanto ritenuto dal giudice di prime cure nella gravata sentenza e dal presidente della provincia di Padova non è coerente con la ratio delle norme che disciplinano il settore. Infatti, non è esatto dedurre dalla distinzione tra potere di nomina attribuito alla Provincia e potere di designazione attribuito alle associazioni la totale libertà dell’ente provinciale nella nomina dei componenti degli Ambiti Territoriali di Caccia. Seguendo questo ragionamento si potrebbe, infatti, arrivare alla nomina di tre rappresentanti di una stessa associazione venatoria, ipotesi questa che non solo contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 21, comma 5, L.R. numero 50/1993 ma anche con il disposto della legge numero 157/1992. Quest’ultima prevede, all’art. 14, comma 10, che negli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio . Un rappresentante per ogni associazione? La necessità di un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni garantisce un ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria ed è pertanto, in questo ambito che va inquadrato l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1/2007, atteso che, come fonte di livello secondario - come rilevato dallo stesso T.A.R. per il Veneto - non può porsi in contrasto con la legge regionale e cioè nel caso de quo con l’art. 21, comma 5, della L.R. numero 50/1993. In sostanza, la Provincia può liberamente scegliere nell’ambito della rosa dei designati dalle associazioni, ma la sua scelta deve portare a individuare un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’Ambito Territoriale di Caccia.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 marzo – 16 aprile 2012, numero 2136 Presidente Volpe – Relatore Boccia Fatto e diritto 1. Con le deliberazioni nnumero 1381 del 15 maggio 2007 e 2545 del 7 agosto 2007 la Giunta regionale del Veneto ha prima sospeso e poi annullato, su ricorso dell’Associazione Cacciatori Veneti, il decreto del Presidente della Provincia di Padova numero 36597 del 19 marzo 2007, con cui erano stati nominati i componenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia. L’Associazione Cacciatori Veneti aveva lamentato, in particolare, la mancata nomina nell’Ambito Territoriale di Caccia PD2 Provincia di Padova del proprio rappresentante, che viceversa era stato nominato in tutti gli altri Ambiti Territoriali di Caccia. 2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con la sentenza in epigrafe appellata, aveva accolto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia volto all’annullamento delle delibere della Regione Veneto nnumero 1381 del 15 maggio 2007 e 2545 del 7 agosto 2007, rilevando in particolare che l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1 del 2007 attribuisce alle associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative, il potere di designazione ossia il potere di indicazione dei nominativi dei propri rappresentanti fra i quali, tenuto conto di tutti i nominativi pervenuti, vengono individuati da parte della Provincia, titolare del potere di nomina, i rappresentanti del Comitato direttivo. 3. Avverso detta sentenza proponeva appello ricorso numero 2418 del 2008 la Regione Veneto, rilevando che, ai sensi dell’art. 21, comma 5, lett. a , della L.R. 9 dicembre 1993, numero 50 – secondo cui Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da a tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” - e dell’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1 del 2007, la Provincia è libera di scegliere chi nominare nell’ambito della rosa dei designati da ciascuna organizzazione ma ne deve nominare uno per ognuna delle tre organizzazioni maggiormente rappresentative. E ritenendo che, proprio per tale ragione, il decreto del Presidente della Provincia di Padova numero 36597 del 19 marzo 2007, con cui non era stato nominato il rappresentante dell’Associazione Cacciatori Veneti nell’Ambito Territoriale di Caccia, fosse illegittimo per violazione dell’art. 21, comma 5, L.R. numero 50 del 1993 e dell’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. 5 gennaio 2007, numero 1. All’udienza del 13 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. 4. Preliminarmente occorre precisare che il presente giudizio - come, peraltro, quello in primo grado - verte sull’interpretazione da dare all’art. 21, comma 5, della L.R. 9 dicembre 1993, numero 50 e all’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. 5 gennaio 2007, numero 1 Piano faunistico venatorio 2007-2012 . La provincia di Padova ed il T.A.R. per il Veneto ritengono che l’art. 5 della L.R. 5 gennaio 2007, numero 1 attribuisca alla Provincia una potestà prima non sussistente e cioè la potestà di scegliere discrezionalmente, in sede di nomina dei membri dei comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, tre rappresentanti tra quelli designati dalle associazioni venatorie. La Giunta Regionale Veneta e l’Associazione Cacciatori Veneti, invece, sostengono che le disposizioni in esame vanno interpretate nel senso che la provincia, nell’ambito delle designazioni ricevute può scegliere il rappresentante da nominare, ma ciò deve avvenire rispettando il principio contenuto nell’art. 21, comma 5, della legge regionale numero 50 del 1993 e cioè nominando un rappresentante per ognuna delle tre associazioni maggiormente rappresentative. In proposito il Collegio osserva che quanto ritenuto dal giudice di prime cure nella gravata sentenza e dal presidente della provincia di Padova non è coerente con la ratio delle norme che disciplinano il settore. Infatti, non è esatto dedurre dalla distinzione tra potere di nomina attribuito alla Provincia e potere di designazione attribuito alle associazioni la totale libertà dell’ente provinciale nella nomina dei componenti degli Ambiti Territoriali di Caccia. Seguendo questo ragionamento si potrebbe, infatti, arrivare alla nomina di tre rappresentanti di una stessa associazione venatoria, ipotesi questa che non solo contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 21, comma 5, L.R. numero 50 del 1993 ma anche con il disposto della legge numero 157 del 1992. Quest’ultima prevede, all’art. 14, comma 10, che negli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio”. D’altronde la partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria. In questo ambito va inquadrato l’art. 5, comma 1, del regolamento di attuazione della L.R. numero 1 del 2007, atteso che, come fonte di livello secondario - come rilevato dallo stesso T.A.R. per il Veneto - non può porsi in contrasto con la legge regionale e cioè nel caso de quo con l’art. 21, comma 5, della L.R. numero 50 del 1993. In base a quanto sin qui esposto si può in conclusione ritenere che la Provincia di Padova può liberamente scegliere nell’ambito della rosa dei designati dalle associazioni, ma la sua scelta deve portare a individuare un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’Ambito Territoriale di Caccia. Con queste precisazioni, infine, è da considerarsi legittima la deliberazione della giunta regionale Veneta che ha annullato il decreto del presidente della Provincia di Padova con cui erano stati nominati i componenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia. 5. Per le ragioni esposte il ricorso in appello è da ritenersi fondato e, pertanto, va accolto. 6. In relazione ai profili giuridici della controversia in esame le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello ricorso numero 2418 del 2008 , come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.