Al giudice ordinario le liti sui crediti per l’erogazione dei servizi minimi di trasporto pubblico

E’ ribadito un orientamento costante della Cassazione e della Consulta che attribuisce all’Amministrazione della giustizia ordinaria la competenza sulle liti concernenti i servizi forniti dalla PA. Nella fattispecie la vicenda verte sull’interpretazione di clausole contrattuali e l’erogazione di finanziamenti.

Il referendum del giugno 2011 sulla privatizzazione dei servizi pubblici e le recenti polemiche sul c.d. Decreto Cresci Italia d.l. n. 01/12 hanno posto una particolare attenzione su queste tematiche e soprattutto sul trasporto pubblico v. licenze taxi . Lo scorso 9 marzo il Tar Veneto - Venezia sez. I, con una serie di sentenze perfettamente sovrapponibili nn. 339 e 347-362 , analizzando una questione riconducibile a queste problematiche, ha ribadito la giurisdizione dell’Ago sulle controversie concernenti l’interpretazione dello schema tipo di contratto relativo al servizio minimo dei trasporti e l’erogazione dei finanziamenti stanziati dalla regione, che devono essere ridistribuiti dalle province e dai comuni ai singoli fornitori. Il caso. Alcune società e ditte individuali nel 2005 ricorrevano contro la DGRV n. 899/2005 con cui era approvato il menzionato schema contrattuale e per la non applicazione dell'art. 14 delle ll.rr. nn. 9/2005 e 10/2005 nella parte in cui la disponibilità finanziaria destinata all'effettuazione dei servizi minimi di trasporto ammessi a finanziamento regionale risultava inferiore rispetto a quella determinata dal bilancio regionale per l'anno 2004, nonché la declaratoria del diritto . Chiedevano, inoltre, l’adeguamento dei contributi al tasso d’inflazione legale e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 6 legge n. 537/1993 e all'utile d'impresa per il decennio 1996-2006. Si noti che sono stati citati, congiuntamente al Veneto, i singoli enti locali deputati alla distribuzione dei menzionati fondi. Il G.A. li ha dichiarati inammissibili, affermando de facto la sua incompetenza a favore del G.O. supportata dall’accoglimento del regolamento di giurisdizione proposto dal Veneto. Concessione pubblici servizi e ripartizione delle competenze tra autorità amministrativa e civile. Il G.A. ha fondato le sue conclusioni sull’interpretazione delle disposizioni sulla materia, riservata in esclusiva ai tribunali amministrativi TAR, CDS , data da un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità della Cassazione e della Consulta. Infatti gli artt. 33 ss d.lgs. n. 80/98 individuano i campi in cui il G.A. ha giurisdizione esclusiva e tra questi i servizi di trasporto pubblico. Una SSUU, emersa dopo la loro entrata in vigore e la C. Cost. n. 204/04, però, escludono da questo ambito le questioni attinenti alle prestazioni a favore del gestore per consentirgli l’organizzazione del servizio”, ovvero rimane nell’ambito di cognizione dell’AGO il cosiddetto rapporto di provvista, SSUU n. 10726/02, seguita poi da numerose altre, tra le quali si segnalano le nn. 24176/04 e 3122/06, quest’ultima particolarmente attinente in quanto relativa alla pretesa della Provincia di Venezia ad ottenere dalla Regione Veneto l’erogazione di mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati per i contratti di servizio relativi ai servizi cosiddetti minimi di trasporto pubblico . In breve è confermata, come ribadito dal citato regolamento di giurisdizione Cass. n. 5181/11 , la competenza a decidere dell’AGO per la totale assenza di discrezionalità e/o di valutazione di merito in sede di ripartizione dei contributi il giudizio non comporta alcuna valutazione degli interessi in gioco, sicché solo con la sua conclusione possa predicarsi la sostituzione dell'interesse pretensivo con il diritto soggettivo . Tali fonti, poi, evidenziano che il giudice civile è sempre competente a risolvere queste vertenze quando il procedimento è volto ad accertare le condizioni legali da cui scaturisce il diritto soggettivo invocato, purché non siano ravvisabili momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco . In questo caso spetterà al G.A Inoltre il G.O. dovrà decidere la azioni su diritti già sorti. Poiché la contestazione dei presupposti legali su cui si fondano ed il relativo vaglio giudiziario non sono attinenti alla giurisdizione, ma nel merito al credito. È palese che anche in questo frangente si rientri in quelle ipotesi in cui la legge esclude la competenza dell’autorità amministrativa a favore di quella civile. È superfluo ricordare che la decisione in esame può essere considerata una pronuncia pilota , perché, pur riguardando una normativa regionale, stabilisce un importante procedente ed enuncia principi universali applicabili a tutti gli altri futuri casi analoghi.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 18 gennaio – 9 marzo 2012, n. 362 Presidente/Relatore Rovis Considerato che con il ricorso in epigrafe da una parte viene impugnata la DGRV n. 899/2005 con cui era stato approvato uno schema tipo di contratto relativo al servizio minimo dei trasporti, e dall’altra si richiede la non applicazione dell'art. 14 delle LL.RR. n.i 9/2005 e 10/2005 nella parte in cui la disponibilità finanziaria destinata all'effettuazione dei servizi minimi di trasporto ammessi a finanziamento regionale risultava inferiore rispetto a quella determinata dal bilancio regionale per l'anno 2004, nonché la declaratoria del diritto della ricorrente all'adeguamento dei contributi di esercizio dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 secondo il tasso di inflazione programmata ex artt. 19 e 20 del DLgs n. 422/1997 , alla revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 6 della legge n. 537/1993 e all'utile d'impresa per il periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 2006 che la ricorrente si duole, in particolare, della violazione degli artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990, della violazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di correttezza amministrativa e del difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto che - richiamando una giurisprudenza delle SS.UU. emersa dopo l’entrata in vigore degli artt. 33 e ss. del DLgs n. 80/1998 ma prima della ben nota sentenza della Corte Cost. n. 204/2004 , secondo la quale dalla giurisdizione esclusiva assegnata al GA in materia di concessioni di pubblici servizi esulano le questioni attinenti alle prestazioni a favore del gestore per consentirgli l’organizzazione del servizio”, ovvero rimane nell’ambito di cognizione dell’AGO il cosiddetto rapporto di provvista cfr. SS.UU.n. 10726/02, seguita poi da numerose altre, tra le quali si segnalano le n.i 24176/04 e 3122/06, quest’ultima particolarmente attinente in quanto relativa alla pretesa della Provincia di Venezia ad ottenere dalla Regione Veneto l’erogazione di mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati per i contratti di servizio relativi ai servizi cosiddetti minimi di trasporto pubblico - con ordinanza collegiale numero 104/2010 è stata disposta la sospensione del giudizio relativo al ricorso n. 1321 del 2005 con il quale erano state avanzate richieste identiche a quelle attuali, ossia il riconoscimento di diritti patrimoniali nascenti dallo svolgimento da parte dei ricorrenti dei servizi di trasporto pubblico contestati dall'amministrazione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto dalla Regione Veneto che sul predetto regolamento le Sezioni Unite si sono pronunciate con decisione n. 5181/2011 affermando la totale assenza di discrezionalità e/o di valutazione di merito in sede di ripartizione dei contributi e riconoscendo, quindi, la spettanza al giudice ordinario delle relative controversie tanto per il periodo di vigenza della concessione quanto per quello di applicazione del contratto di servizio che, in particolare, si è ritenuto che il procedimento legale determinativo del contributo spettante a ciascuna impresa, vuoi regolato dalle norme individuatrici del contributo sulla base di criteri forfetari e predeterminati, vuoi rimodulato alla stregua del criterio della compensazione a consuntivo per ciascun gestore del contratto di servizio, non comporta alcuna valutazione degli interessi in gioco, sicché solo con la sua conclusione possa predicarsi la sostituzione dell'interesse pretensivo con il diritto soggettivo” e, ancora, che sia le vecchie che le nuove norme ”regolano condizioni oggettive e momenti di mero accertamento conclusi dalla individuazione del contributo della compensazione all'esito di un confronto finale tra risorse in bilancio e il disavanzo di ciascun beneficiario. altro è, infatti, che il diritto soggettivo possa scaturire all'esito di un procedimento di accertamento delle condizioni legali di sua insorgenza, tanto essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario le volte in cui non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco. Altro è che il diritto sia in concreto sorto, per la realizzazione effettiva in quelle condizioni e che ben possono essere accertate, ove contestate, dal giudice ordinario ma questo fonda non la giurisdizione, ma, nel merito, il credito” che, dunque, per le considerazioni che precedono, attesa l’identità del petitum ” tra il richiamato ricorso RG n. 1321/2005 e quello in esame, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le spese potendo essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.