Al bando i certificati nei rapporti con la P.A.

Un 2012 all’insegna delle dichiarazione sostitutive, almeno negli uffici pubblici. Infatti, gli sportelli della motorizzazione e di tutti gli uffici pubblici non possono più accettare o richiedere certificati.

Basta certificati, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in tutti gli uffici pubblici e, di conseguenza, anche presso gli sportelli della motorizzazione. Lo ha ribadito il Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 102/rt del 2 gennaio 2012. La legge n. 183/2011, in vigore dall’inizio dell’anno, ha modificato definitivamente i rapporti dei cittadini con tutti gli sportelli pubblici. Solo dichiarazioni sostitutive. In particolare con l’art. 15 è stato stabilito che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 dpr n. 445/2000. In buona sostanza anche nelle pratiche automobilistiche gli sportelli pubblici non possono più ricevere né tanto più richiedere certificati che continueranno a valere solo nei rapporti tra privati. Anche l’Aci ha dato istruzioni. Per specificare meglio gli effetti di questa piccola rivoluzione anche l’Aci con la circolare prot. n. 14877 del 29 dicembre 2011 ha divulgato le proprie istruzioni agli uffici periferici circa la trattazione delle pratiche auto. Innanzitutto costituisce violazione grave dei doveri d’ufficio, specifica la nota di fine anno, la semplice richiesta e l’accettazione di certificati o atti ufficiali. A decorrere dal 2 gennaio, prosegue l’Aci, gli uffici provinciali non possono più accettare certificazioni di residenza, morte o iscrizione in albi ed elenchi pubblici. Per questo motivo anche tutte le attestazioni che verranno prodotte dagli sportelli automobilistici recheranno l’indicazione che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Automobile Club d’Italia, circolare 29 dicembre 2011, n. 14877 Oggetto Semplificazione amministrativa – d.p.r. 445/2000, modifiche apportate dalla legge di stabilità 2012 Legge 183/2011, art. 15 . Prime indicazioni. La Legge n. 183 del 12 novembre 2011, c.d. Legge di stabilità, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 della Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, e in vigore dal 1° gennaio 2012, contiene importanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa di cui al DPR 445/2000. Con la citata legge è stato, tra l'altro, disposto che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 44512000. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà. A titolo meramente esemplificativo, a partire dal 2 gennaio 2012, gli Uffici Provinciali non possono, quindi, più accettare certificati di morte, certificati di residenza, certificati attestanti l'iscrizione in albi e elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni es. certificati camerali . Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono, infatti, valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Si ricorda, al riguardo, che eventuali richieste di certificazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali nell'ambito della loro potestà decisionale in materia di IPT, non potranno trovare accoglimento. Si invitano i Direttori degli Uffici a sensibilizzare, nell'ambito dei periodici incontri sul territorio, le rispettive Province in ordine alle novità in parola. È stato, altresì, previsto che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi . Il rilascio di certificati non conformi a tale dettato costituisce, pertanto, violazione dei doveri d'ufficio. Al riguardo, si informa, che le procedure di stampa delle certificazioni PRA modificate con l'inserimento di tale dicitura, saranno in esercizio a decorrere dal prossimo 2 gennaio 2012. Si ricorda, poi, che, in base alle novità normativa in parola, la mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo di dati avanzate da altre amministrazioni procedenti costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed ogni eventuale omissione rileva nei confronti del suo responsabile nell'ambito della misurazione e della valutazione della performance individuale. Al fine di dare tempestiva e concreta attuazione all'accesso per via telematica ai dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82.2005 che la citata Legge di stabilità richiama, sono state avviate le attività propedeutiche alla stipula dei necessari accordi per lo scambio dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. In accordo con l'Urp centrale e l'Area comunicazione sono in corso di definizione le iniziative finalizzate, cosi come prescritto dalla citata legge 183/11, ad assicurare, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. In attesa che si concluda il lavoro di aggiornamento dei manuali tematici PRA già emanati, con le necessarie modifiche delle parti in cui si prevedeva l'acquisizione di certificazioni, gli Uffici Provinciali sono chiamati ad assicurare, sin dall'imminente entrata in vigore della citata legge, la puntuale osservanza delle novità dispositive sopra richiamate, dandone tempestiva informazione all'utenza privata e professionale.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota 2 gennaio 2012, n. 102/rt Oggetto Modifiche al d.p.r. n. 445/2000 apportate dalla legge 183/2011 art. 15. La legge n. 183 del 12 novembre 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, contiene alcune modifiche al d.p.r. n. 445/2000 relativa alla semplificazione amministrativa. In particolare con la suddetta legge è stato disposto che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Si invitano gli uffici in indirizzo ad assicurare il pieno adempimento alle suddette norme dandone ampia diffusione al fine di informare sia l'utenza privata che professionale.