Ecco il decreto che regola gli appalti nei settori della sicurezza e della difesa

Il 16 dicembre 2011 è stato pubblicato, sulla G.U. n. 292, il d.lgs. n. 208 del 15 novembre 2011, recante Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE .

Un decreto legislativo di 36 articoli per recepire la direttiva comunitaria 2009/81/CE nel nostro ordinamento. Una nuova disciplina, quindi, in materia di contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare. Per oggetto, tale innovazione, ha le forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi, forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi e lavori, forniture e servizi direttamente correlati a questi due. Esclusi i soggetti non affidabili. Nel decreto legislativo si fa esplicito riferimento ai soggetti che devono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi tra questi spiccano i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. Più precisamente, si tratta di reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche. Sono altresì estromessi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. È bene precisare che, per accertarsi dell’assenza di tale affidabilità, può essere utilizzato qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette art. 11 d.lgs. n. 208/2011 . Prima di tutto la sicurezza dello Stato. È rilevante anche quanto stabilito in materia di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate. Infatti, in questi casi, gli operatori economici devono fornire prova della loro capacità e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore art. 13 d.lgs. n. 208/2011 . Soglie modificate dal regolamento UE. Il regolamento UE della Commissione n. 1251 del 30 novembre 2011 pubblicato in G.U.U.E. L 319/43 del 2 dicembre 2011 , ha modificato art. 3 le soglie di rilevanza economica. Infatti, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2012, queste sono passate da 387.000 a 400.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi, e da 4.845.000 a 5.000.000 di euro, per i contratti di lavori. Per quanto riguarda i contratti pubblici dei settori difesa e sicurezza di valore inferiore alle soglie comunitarie, invece, si applicano le sole disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto, nonché le disposizioni contenute nel titolo II, parte II, del codice art. 31 d.lgs. n. 208/2011 . A breve il decreto entrerà in vigore è prevista per il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 dicembre.

Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 G.U. 16 dicembre 2011, n. 292 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”. TITOLO I Definizioni, finalità, ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni e esclusioni Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni a codice codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 b materiale militare materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico c materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7 d informazioni classificate qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio e governo il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo f crisi qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo nella quale si è verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione. Si considerano crisi anche le situazioni in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente. I conflitti armati e le guerre sono considerati crisi g ciclo di vita tutte le possibili fasi relative ad un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario h ricerca e sviluppo tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale comprende l'attività basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli che già esistono. Lo sviluppo sperimentale può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo. Ricerca e sviluppo non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale i procedure ristrette le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto l contratti sotto soglia i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto i.v.a. è inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi m sicurezza degli approvvigionamenti la capacità dello Stato di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui all'articolo 2, in quantità tali da permettere l'assolvimento dei propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza n documentazione dell'appalto include bandi di gara, capitolati d'oneri, documenti descrittivi e di supporto o contratti di servizi i contratti diversi da quelli riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati I e II p lavori e servizi per fini specificatamente militari i lavori e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento dell'attività operativa delle Forze armate, in Italia e all'estero, comprese l'attività logistica e l'attività addestrativa connesse a esigenze operative all'estero. 2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del codice. Art. 2 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto a forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi b forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi c lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a , per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita d lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b , per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita e lavori e servizi per fini specificatamente militari f lavori e servizi sensibili. Art. 3 Principi e disciplina applicabile 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificità dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto. 3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del codice, si applicano le disposizioni del presente decreto. 4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 4 Regolamenti 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a , c ed e , limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice. 2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole forestali e alimentari, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b , d ed f , limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice. Art. 5 Contratti misti Aggiudicazione 1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformità al presente decreto, purché l'aggiudicazione dell'appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un'altra parte non rientrano né nell'ambito di applicazione del presente decreto, né in quello del codice, non sono soggetti né alla disciplina del presente decreto né a quella del codice, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 3. La decisione di aggiudicare un contratto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall'applicazione del presente decreto o del codice. Art. 6 Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni 1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da a norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi b norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo c norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme. 2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi a ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza b ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione c ai contratti per attività d'intelligence d ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro e ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'articolo 2 f ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni g ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti 1 la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile 2 lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale 3 lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili h ai servizi di arbitrato e di conciliazione i ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi l ai contratti d'impiego m ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 può essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto. Art. 7 Norme applicabili ai contratti di servizi 1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformità al presente decreto. 2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. 3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati in conformità al presente decreto, allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. Art. 8 Principi relativi ai contratti esclusi 1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento è preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. 2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano altresì all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere e , f , h , i , l ed m . 3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Qualora le stazioni appaltanti consentono il subappalto, si applica la disciplina di cui all'articolo 118 del codice. Art. 9 Norme di organizzazione 1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati dall'amministrazione della difesa. 2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere a , c ed e , sono redatti e pubblicati con le modalità indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6. TITOLO II Contratti di rilevanza comunitaria Capo I Ambito di applicazione Art. 10 Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto i.v.a. è pari o superiore alle soglie seguenti a 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi b 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2 . Capo II Requisiti per la partecipazione alle gare Art. 11 Requisiti di ordine generale 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, né stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. 2. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c , del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI. 3. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f , del codice, è incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. 4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m quater , del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilità delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza. 5. Sono altresì esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilità viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette. Art. 12 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita, oltre che nei modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi a descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale b indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni c descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione, di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto. 2. Con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera a , del codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni. Art. 13 Sicurezza dell'informazione 1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacità loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore. 2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare a l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, in conformità alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative b l'impegno dell'offerente ad ottenere l'impegno di cui alla lettera a da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l'esecuzione dell'appalto c le informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto d l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto e ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 3. La stazione appaltante può, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate. Art. 14 Sicurezza dell'approvvigionamento 1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare a la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto b l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo c la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare d la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto e le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio f ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. Art. 15 Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia 1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice. Capo III Procedure di scelta del contraente Art. 16 Procedure per la scelta dei concorrenti 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. 2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice. 4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Art. 17 Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara 1. Il decreto o la deliberazione a contrarre indica se si seguirà una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della deliberazione a contrarre. 3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3, del codice. 4. Gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. 5. Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo e massimo eventualmente indicato nel bando ai sensi dell'articolo 19, sulla base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. 6. Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 del codice. 7. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 8. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara. Art. 18 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 2, dandone conto con adeguata motivazione nella deliberazione a contrarre. La medesima motivazione è riportata nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice. 2. Nei contratti relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura di cui al comma 1 è consentita a qualora, in esito all'esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata b in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, presentate in esito all'esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto e devono essere inclusi tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti indicati nel bando, che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione c quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice d qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato e nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 3. Nei contratti relativi a servizi e a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita a per servizi di ricerca e sviluppo i cui benefici appartengono esclusivamente alla stazione appaltante perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale stazione appaltante b qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. 4. Nei contratti relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, altresì, consentita a nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore b per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime c per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 5. Nei contratti relativi a lavori e servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita a per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dei lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni 1 tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento 2 il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale b per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara o un dialogo competitivo in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei cinque anni successivi alla conclusione del contratto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata nel bando del contratto originario l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 10. 6. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo è consentito nel caso dei contratti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di stanza o che devono essere stanziate all'estero, quando la stazione appaltante deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice. 7. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta o negoziata previo bando. 8. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. Art. 19 Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo 1. Nelle procedure ristrette, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facoltà le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. 2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 3. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2. 4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti. 5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3. 6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facoltà. 7. Permane impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura. 8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui agli articoli 56, comma 4, e 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei. Art. 20 Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, del codice, possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, anche i seguenti criteri di valutazione a l'interoperabilità b le caratteristiche operative. Capo IV Bandi, avvisi e inviti Art. 21 Avviso di preinformazione 1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro profilo di committente , quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b , del codice, ed all'articolo 3, comma 35, del codice a per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV, Common procurement vocabulary, di cui al regolamento CE n. 213/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità a quanto eventualmente stabilito dalla Commissione europea b per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi c per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare. 2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro. 3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del codice. 5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 6. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, con le modalità ivi previste. 7. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. Art. 22 Bando di gara 1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel codice, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. Art. 23 Avviso sui risultati della procedura di affidamento 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea. 4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Art. 24 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità prevista da tali accordi e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate a mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III e, in ordine di preferenza, alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche civili comuni, alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali, alle altre norme civili internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti, alle specifiche tecniche civili originate dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli standard di difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto 3, del presente decreto e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard. Ciascun riferimento contiene la menzione o equivalente b in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b , c e d , del codice. 4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4 a 13, del codice. Art. 25 Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito 1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 2. Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformità degli articoli 13 e 14, o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali. 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. Art. 26 Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni 1. La materia delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni è disciplinata dall'articolo 79 del codice. 2. Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b , del codice, contengono anche i motivi della decisione in merito alla non conformità ai requisiti di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento. Capo V Subappalto Art. 27 Disciplina del subappalto 1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale fine è considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici, al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non può superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonché della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale. 4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3. 5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare è affidata dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni in materia di pubblicità e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30. 6. L'aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che ciò impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale. 7. Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri. 8. Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto. 9. Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice. 10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, è facoltà dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalità di cui all'articolo 118 del codice. 11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalità per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro. 12. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 13. Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Art. 28 Ambito di applicazione 1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, né le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese. 2. Ai medesimi fini, per impresa collegata si intende qualsiasi impresa su cui l'aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sull'aggiudicatario o che, come l'aggiudicatario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando l'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa a detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa b controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa oppure può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. Art. 29 Disposizioni in materia di pubblicità 1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso. 2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile. 3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice. Art. 30 Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori 1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo. TITOLO III Contratti sotto soglia comunitaria Art. 31 Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria 1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonché, le disposizioni contenute nel titolo II, parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto. TITOLO IV Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali Art. 32 Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati 1. I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presente decreto, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10 sono modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie, fissato dai citati provvedimenti della Commissione europea. 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2009/81/CE, disposte dalla Commissione europea, è data attuazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, a rinumerare gli allegati al presente decreto che recepiscono gli allegati alla predetta direttiva. Art. 33 Norme di modifica al codice 1. All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente 1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione. . 2. L'articolo 16 del codice è abrogato. 3. L'articolo 17 del codice è sostituito dal seguente Art. 17 Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza . 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate a per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza b per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a , le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b , le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. 5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. . 4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE . 5. All'articolo 196 del codice sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1, le parole ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17 sono sostituite dalle seguenti ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE b al comma 2, le parole di competenza sono sostituite dalle seguenti di cui al comma 1 c al comma 3, dopo le parole di rilevanza comunitaria sono inserite le seguenti di cui al comma 1 d al comma 4, dopo le parole appalti pubblici di lavori sono inserite le seguenti di cui al comma 1 e al comma 5, dopo le parole della difesa sono inserite le seguenti , di cui al comma 1 e le parole 16, 17 e 18 sono sostituite dalle seguenti 17 e 18 f al comma 7, dopo le parole del Ministero della difesa sono inserite le seguenti diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE . Art. 34 Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore b alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Art. 35 Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 36 Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegati I, II, III omissis

AMM_Contrattipubblici_Regolamento_UE_n._1251_2011