Sì ai box che diventano abitazioni, ma deve esserci spazio per i parcheggi pertinenziali

La concedibilità del titolo edilizio è subordinata all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, che deve essere in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Un box coperto può essere trasformato in locale adibito ad abitazione, quando altro box, distante circa trecento metri dalla nuova abitazione, viene asservito a pertinenza della stessa soddisfacendo le condizioni imposte dall’amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 17 agosto 1942. Il caso. Tema centrale, all’attenzione della Sezione sent. n. 6606/2011 depositata il 15 dicembre , l’interpretazione della legge regionale ligure 6 agosto 2001 n. 24 ed in particolare l’articolo 5 che, secondo l’appellante, era unicamente condizionata dal ricorrere di tre condizioni non sia modificata la sagoma dell'edificio, né le caratteristiche architettoniche essenziali siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno e che ne era esclusa qualsiasi interpolazione di carattere teleologico. Recupero a fini abitativi di sottotetti e box La ratio della legge era contenuta all’articolo 1 della predetta La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva . Il Legislatore regionale aveva voluto consentire il recupero di porzioni degli edifici anche diverse dai sottotetti come appunto stabilito all’articolo 5 ed era quindi precluso mettere in discussione il dato testuale della norma invocata. Né appariva illogico prevedere la eliminazione di un box coperto e la sua sostituzione dello stesso con un appartamento, posto che tale modifica di destinazione d’uso era permessa dalla legge e si inquadrava nella finalità della stessa, volta al recupero di volumi interni ai fabbricati che potevano essere adibiti ad abitazione. Peraltro, il Giudice ordinario aveva già accertato che ai singoli comproprietari dell’area era stata assegnata in via esclusiva la disponibilità di tre posti auto e tre posti moto ad ognuno dei germani, di guisa che allo stato erano disponibili parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari ivi compresa quella realizzata previa soppressione del box . rispettando l'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali. Relativamente alla questione posta all’attenzione del Collegio, il disposto di cui all’articolo 5 comma 1 l.r. Liguria 6 agosto 2001 n. 24, Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti estende le disposizioni ivi contenute al recupero di altri volumi o superfici , ancorandolo al rispetto delle precise indicazioni contenute nella seconda parte della disposizione predetta e sopra indicate. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge stessa, allorché detta attività di recupero abbia luogo, e si concreti nella realizzazione di nuove unità autonome residenziali la concedibilità del titolo edilizio è anche subordinata all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 6 – 15 dicembre 2011, n. 6606 Presidente Numerico – Relatore Taormina Fatto Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado ed il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’odierno appellato F. M., volto ad ottenere l’annullamento della concessione edilizia n. 63 del 18 dicembre 2001, rilasciata al controinteressato F. E. dal Comune di Casarza Ligure ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale della Liguria 6 agosto 2001 n. 24, per la ristrutturazione con cambiamento di destinazione d’uso dei locali – già adibiti a box auto e cantina pertinenziali con risarcimento dei danni e del provvedimento del 4 aprile 2003, di revoca dell’ordinanza n. 25/02 di sospensione dei lavori assentiti con la predetta concessione n. 63/01. Il primo giudice ha innanzitutto rilevato che le modifiche apportate dall’odierno appellante E. F. al progetto originario determinavano la parziale improcedibilità delle censure svolte dall’odierno appellato la sostituzione della superficie originariamente destinata a parcheggio con altro box ubicato in prossimità dello stabile di via Garibaldi 7, assentita dal Comune di Casarza Ligure con nota n. 236 del 2003, rendeva infatti irrilevante ogni questione circa l’indisponibilità della porzione di corte comune che avrebbe dovuto essere asservita alla nuova unità abitativa secondo il progetto iniziale approvato con la concessione n. 63/01. Quanto ai residui profili di doglianza, il primo giudice ha rilevato che non poteva in linea di principio escludersi che in virtù della clausola di estensione dell'efficacia contenuta nell'articolo 5 della legge regionale della Liguria 06 agosto 2001 n. 24 il recupero a fini abitativi ivi previsto potesse riguardare porzioni di edificio già adibite a ricovero per le autovetture laddove fossero state positivamente riscontrate le altre condizioni previste dalla legge nessuna modifica della sagoma o delle caratteristiche architettoniche essenziali dell'edificio, rispetto dei requisiti igienico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, nessuno sbancamento del terreno . Tuttavia gli interventi volti, come nella specie, alla realizzazione di nuove unità autonome residenziali dovevano essere subordinati all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione, venendo così alla luce l'intento del legislatore regionale di salvaguardare in ogni caso l'interesse pubblicistico alla disponibilità di parcheggi in misura proporzionale alla cubatura delle nuove destinazioni abitative, in palese analogia con la disciplina delle nuove costruzioni. Dinanzi alle esigenze di recupero abitativo ispiratrici della legge, l’interesse alla disponibilità di parcheggi recedeva e doveva essere limitata all’ unica ipotesi della dimostrata preesistente impossibilità di reperire spazi idonei soltanto in tale evenienza operando il diverso obbligo di versare al Comune una somma equivalente al valore di mercato dei parcheggi pertinenziali mancanti . Costituiva una contraddizione in termini, secondo il T.A.R., ammettere il ricorso alla monetizzazione ogniqualvolta la mancanza di tali spazi rappresentasse non una condizione preesistente all’intervento assentito, bensì una conseguenza prevista e prevedibile dell’intervento stesso. Nel caso di specie, per i primi Giudici dovevano ritenersi viziati gli atti impugnati nella parte in cui permettevano all’attuale appellante di sottrarsi surrettiziamente all’obbligo di reperire spazi a parcheggio utilizzando il disposto di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 24 mediante il versamento di una somma equivalente. Per altro verso, l’assentito mutamento di destinazione del volume adibito a box aveva determinato la perdita del posto auto a servizio dell’appartamento di proprietà di E. F., risultando vieppiù irragionevole la scelta dell’amministrazione procedente di autorizzare la trasformazione di un parcheggio in abitazione per poi consentire la monetizzazione del parcheggio relativo alla nuova unità residenziale e, al contempo, la sostituzione del parcheggio pertinenziale a servizio della vecchia abitazione con un box ubicato in area distante. Ravvisata la illegittimità degli atti gravati anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 quantomeno con riferimento all’ordinanza di revoca della sospensione dei lavori , il Tribunale amministrativo ha, perciò, annullato gli atti impugnati, mentre ha respinto la domanda risarcitoria proposta in difetto di allegazione e prova circa la natura e la consistenza dei danni asseritamente patiti. Il controinteressato originario resistente, F. E., rimasto soccombente, ha impugnato la detta decisione, criticandola sotto numerosi angoli prospettici e chiedendone la riforma, ed ha poi puntualizzato le proprie doglianze depositando due memorie illustrative. Anche l’appellato F. M. ha depositato due memorie, chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato. Alla odierna pubblica udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione. Diritto 1. L’appello è fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che segue, con conseguente riforma dell’impugnata decisione, reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati. 1.1. Si controverte in ordine alla possibilità che un box coperto venga trasformato in locale adibito ad abitazione tenuto conto della circostanza che altro box distante circa trecento metri dalla abitazione predetta venga asservito a pertinenza dell’abitazione soddisfacendo le condizioni imposte dall’amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 . Il primo giudice, in accoglimento del ricorso proposto dal controinteressato odierno appellato, ha annullato la concessione rilasciata all’odierno appellante. 2. Il Collegio ritiene che – sia pure con le precisazioni che verranno di seguito rese la impugnata decisione non resista alle censure contenute nell’appello. 2.1. È senz’altro corretta la affermazione del primo giudice secondo cui la sostituzione della superficie originariamente destinata a parcheggio con altro box ubicato in prossimità dello stabile di via Garibaldi 7, assentita dal Comune di Casarza Ligure con nota n. 236 del 2003, ha reso e rende nell’odierno segmento processuale irrilevanti le questioni afferenti alla indisponibilità della porzione di corte comune che avrebbe dovuto essere asservita alla nuova unità abitativa secondo il progetto iniziale dedotte con il secondo, terzo e quarto motivo di cui al ricorso introduttivo del giudizio. 2.2. Il tema centrale da esaminare attiene quindi alla interpretazione della legge regionale ligure 6 agosto 2001 n. 24 ed alla riscontrata violazione dell’obbligo partecipativo di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in pregiudizio dell’originario ricorrente odierno appellato. 2.3. Ciò premesso, con il primo motivo di appello viene avversata la interpretazione della citata disposizione di cui all’articolo 5 della legge regionale della Liguria 6 agosto 2001 n. 24 fatta propria dal primo giudice e se ne prospetta una con essa collidente. Più in dettaglio, la sostanza delle critiche rivolte dall’appellante alla impugnata decisione riposa, infatti, nel convincimento che tale disposizione comunque applicabile anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico-ricettivi di volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti , secondo l’appellante, era unicamente condizionata dal ricorrere di tre condizioni non sia modificata la sagoma dell'edificio, né le caratteristiche architettoniche essenziali siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno” e che ne era esclusa qualsiasi interpolazione di carattere teleologico. La ratio della legge era contenuta all’articolo 1 della predetta La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva” il Legislatore regionale aveva voluto consentire il recupero di porzioni degli edifici anche diverse dai sottotetti come appunto stabilito all’articolo 5 ed era quindi precluso mettere in discussione il dato testuale della norma invocata. Né appariva illogico prevedere la eliminazione di un box coperto e la sua sostituzione dello stesso con un appartamento, posto che tale modifica di destinazione d’uso era permessa dalla legge e si inquadrava nella finalità della legge, volta al recupero di volumi interni ai fabbricati che potevano essere adibiti ad abitazione. In punto di fatto, peraltro, dalla sentenza n. 756/2004 del Tribunale di Chiavari, confermata in appello discendeva la circostanza che ai singoli comproprietari dell’area era stata assegnata in via esclusiva la disponibilità di tre posti auto e tre posti moto ad ognuno dei germani, di guisa che allo stato erano disponibili parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari ivi compresa quella realizzata previa soppressione del box . Quanto alla lamentata violazione della legge n. 122/1989, la doglianza era improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse proprio a cagione della predetta sentenza n. 756/2004 del Tribunale di Chiavari, confermata in appello ancorché avverso la stessa l’appellato F. M. avesse proposto ricorso per cassazione . Né – ad avviso dell’appellante poteva affermarsi la illegittimità della monetizzazione” degli spazi a parcheggio, in quanto la stessa era espressamente consentita dal comma 3 dell’articolo 2 della predetta legge regionale della Liguria 6 agosto 2001 n. 24, gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, lettera d , della legge 5 agosto 1978 n. 457. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità autonome residenziali il rilascio del relativo diretto titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo.” che non distingueva tra impossibilità preesistente e precostituita od auto-provocata. La circostanza che si era comunque reperito un parcheggio la cui distanza di soli 300 metri dall’immobile non costituiva elemento ostativo alla ravvisabilità della sussistenza del vincolo di pertinenzialità e lo si era asservito a pertinenza dell’edificio rendeva evidente che non v’era stato alcuna illegittima diminuizione degli standards urbanistici dell’area. La circostanza che il predetto parcheggio era stato reperito nell’area circostante” rendeva evidente l’avvenuto rispetto della disposizione di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 la distanza tra il predetto box e l’immobile ubicato in via Garibaldi n. 7 non poteva ostare a che il primo fosse funzionale all’immobile predetto le disposizioni del PRG di Casarza Ligure non prevedevano alcuna distanza massima tra l’autorimessa pertinenziale e l’immobile residenziale . 3. La complessa censura articolata in appello persuade il Collegio nei termini che verranno di seguito chiariti. 3.1. In via di principio la ricostruzione ermeneutica formulata dal primo giudice appare immune da mende. Il disposto di cui all’articolo 5 comma 1 della legge regionale della Liguria 6 agosto 2001 n. 24, Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti” estende le disposizioni ivi contenute al recupero di altri volumi o superfici”, ancorandolo al rispetto delle precise indicazioni contenute nella seconda parte della disposizione predetta e sopra indicate. Ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge stessa, allorché detta attività di recupero abbia luogo, e si concreti nella realizzazione di nuove unità autonome residenziali la concedibilità del titolo edilizio è anche” subordinata all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo. Appare evidente che il concetto di impossibilità prescinde, e non può ricomprendere, l’ipotesi-limite in cui detta impossibilità” dipenda proprio dalla trasformazione di un volume” diverso dal sottotetto la tesi dell’appellante,fondata su una lettura restrittiva della citata disposizione, non appare condivisibile, in via di principio. Essa postula che pag. 14 del ricorso in appello l’obiettivo del recupero dei volumi non residenziali a fini abitativi prevalga sempre e comunque” sulla esigenza di reperire spazi a parcheggio, anche laddove la condizione fattuale del recupero del volume abitativo si rinvenga proprio nella deliberata soppressione dello spazio a parcheggio preesistente e non sovrabbondante. 3.2.Nel caso di specie, tuttavia, occorre tenere conto di una pluralità di circostanze di fatto che rendono l’affermazione formulata dal primo giudice non condivisibile in concreto. Ciò perché, da un canto, la riscontrata carenza di spazi a parcheggio pertinenziali alla unità immobiliare venutasi a creare a seguito della assentita trasformazione del box non era riferibile, in via assoluta, alla condotta dell’appellante, ma, al contrario, era determinata da un cumulo di circostanze soltanto in parte a costui ascrivibili secondariamente, perché essa già a far data dal 2004 e quindi prima della pronuncia della sentenza del Tribunale ammnistrativo era del tutto insussistente, in quanto superata” dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 756/2004 del Tribunale di Chiavari, confermata in appello. 3.3.Risulta dagli atti di causa, infatti, che la circostanza secondo cui il box oggetto di trasformazione costituiva parcheggio pertinenziale” all’unità immobiliare trasformata di guisa che dalla soppressione dello stesso discendesse la stigmatizzata esigenza di monetizzare” lo spazio medesimo discendeva sostanzialmente dalla condotta del controinteressato appellato e del comune . È risultata incontestata, infatti, la assoluta particolarità della situazione di fatto creatasi, in quanto l’impossibilità di reperire ulteriori spazi da adibire a parcheggio riferibili alla nuova unità residenziale realizzata previa soppressione del box è da ascrivere al diniego opposto dal proprio germano controinteressato ad acconsentire all’asservimento a parcheggio di una seppur limitata porzione della corte in comproprietà antistante al fabbricato. Quel che più rileva, però, è la circostanza che in passato proprio il germano controinteressato aveva ottenuto la concessione in sanatoria n. 12174/1999 per lavori di trasformazione in abitazione di una preesistente autorimessa insistente a pianterreno in abitazione. Tali condotte – che avevano sottratto alla corte comune degli spazi a parcheggio che sarebbero state fruibili e che quindi non avrebbero determinato l’esigenza di monetizzare lo spazio” furono comunque giudicate illegittime giusta sentenza n. 756/2004 del Tribunale di Chiavari. La detta sentenza confermata in appello e quindi fornita di esecutività, ha allo stato sancito la assegnazione dell’uso in via esclusiva – a ciascuno dei germani e, quindi, anche all’odierno appellante – di tre posti auto e di altrettanti posti moto, dal che discende che i motivi ostativi all’intervento edilizio modificativo riscontrati dal primo giudice risultano insussistenti. 3.3.1. Né dicasi che – risalendo la detta decisione del Tribunale civile di Chiavari ad epoca successiva alla emissione del titolo abilitativo edilizio impugnato da F. M. innanzi al Tribunale amministrativo quest’ultimo non avrebbe potuto tenerne conto, atteso che l’annullamento giudiziale era stato disposto proprio nella persistenza di una situazione di fatto indisponibilità di parcheggio per l’unità residenziale creatasi in realtà non sussistente al momento della emissione della sentenza. In realtà detta situazione di fatto non era riscontrabile , in via assoluta, neppure al momento del rilascio del titolo abilitativo, in considerazione della sussistenza di uno spazio comune di natura condominiale del quale si sarebbe dovuto unicamente regolamentare l’uso si veda sul punto pag 3 della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 956 del 2010 . 3.3.2.A ciò si aggiunga che l’appellante ha comunque acquisito rogito del 4 febbraio 2003 la disponibilità di altro box ubicato in prossimità dello stabile di via Garibaldi 7, assentita dal Comune di Casarza Ligure con nota n. 236 del 2003, per completare un quadro in cui – proprio a cagione della particolare circostanza effettuale riscontrata non si rinvengono elementi sostanziali militanti a sfavore dell’intervento edilizio in parola, che, dunque, sotto tale profilo appare immune da censure. Né – quanto a tale ultimo aspetto le eccezioni dell’appellato in ordine alla asserita infruibilità in concreto a fini di parcheggio di tale box ubicato in via Garibaldi possono essere favorevolmente delibate, in quanto esse, da un canto, non ne prospettano una assoluta inutilizzabilità ma fanno riferimento ad una situazione di scomodità di uso dovuta alla pendenza della strada e, dall’altro, collidono con l’intervenuto asservimento pertinenziale della struttura alla unità immobiliare creatasi. Si rammenta, quanto a simile profilo, che per dottrina e giurisprudenza gli spazi da destinare a parcheggio ex articolo 18 l. 6 agosto 1967 n. 765 sono qualificati dall'articolo 26 l. 28 febbraio 1985 n. 47 pertinenze come tali essi rientrano nel fenomeno dell'aggregazione funzionale e non strutturale di cosa a cosa, sicché non debbono, necessariamente essere in rapporto di congiunzione fisica o di stretta contiguità con l'edificio da costruire, essendo, invece sufficiente che essi siano collegati da un rapporto di strumentalità o complementarità funzionale es., dislocati anche in aree esterne, circostanti o adiacenti all'edificio, e persino ad una certa distanza da questo . 3.3.3.Le ulteriori doglianze dell’appellato sinteticamente riproposte in appello, e relative alla asserita carenza di istruttoria da parte del comune in ordine alla inesistenza di parcheggi pertinenziali e sulle dimensioni di quello asservito dall’appellante, oltre che genericamente formulate, appaiono inaccoglibili proprio alla stregua della circostanza che una parte della corte comune è stata dal giudice civile di fatto adibita a parcheggio, consentendosene tale uso anche da parte dell’appellante. Del pari non conduce ad alcuna illegittimità l’omessa comunicazione di inizio dei lavori, perché tale omissione procedimentale non implica che l’inizio dei lavori non vi sia stato lavori, di fatti, che, una volta realmente iniziati, furono sospesi dall’amministrazione comunale . 3.4. Con le precisazioni sinora esposte l’appello merita accoglimento, con conseguente riforma della impugnata decisione e reiezione del ricorso di primo grado. 4. Resta da esaminare la questione relativa alla lamentata omissione delle garanzie partecipative in proprio favore prospettata in primo grado dall’appellato ed accolta dal primo giudice. 4.1. Il Tribunale amministrativo ha accolto la censura quantomeno con riferimento alla revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori da parte del comune” l’appellante si duole anche di detto capo della decisione, evidenziando come vi fosse la prova che l’appellato che pure, in quanto mero proprietario frontista, non aveva alcuna posizione legittimante tale da rendere necessario inoltrare allo stesso l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori era stato notiziato della pendenza del procedimento, ed a mezzo di suoi incaricati aveva costantemente visionato gli atti della pratica pendente al comune. In ogni caso avrebbe dovuto operare l’articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 4.2. In disparte il richiamo a tale ultima norma di legge, le doglianze sono fondate. In particolare, da un canto non risulta contestata la circostanza che l’appellato è stato sempre comunque informato dell’evolversi della pratica altrimenti non avrebbe potuto, peraltro, proporre tempestivamente il ricorso di primo grado che ha dato origine alla odierna vicenda contenziosa , di guisa che, in concreto, nessun danno dalla lamentata omissione è in concreto disceso sulla posizione del predetto e sui diritti di difesa di questi ex multis , Consiglio Stato, sez. IV, 27 ottobre 2003 , n. 6631 . Secondariamente, il Collegio rammenta il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vicino, sebbene abbia provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento di ufficio. Come in passato evidenziato da questo Consiglio di Stato, infatti, Consiglio Stato, sez. VI, 18 aprile 2005 , n. 1773 , l'invocata estensione ad esso della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa. 4.3. Ne consegue anche l’accoglimento della seconda censura, mentre devono essere disattesi i contrapposti argomenti contenuti nelle memorie dell’appellato con riferimento ai quali il Collegio ha già chiarito le ragioni che militano per la non reiterabilità degli argomenti di cui al secondo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo comunque dichiarati improcedibili dal primo giudice con statuizione non impugnata con appello incidentale . Tutti gli argomenti di doglianza prospettati dall’appellato nelle proprie memorie difensive e non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 5. Conclusivamente, l’appello va accolto, e per l’effetto, in riforma della impugnata decisione, deve essere respinto il ricorso di primo grado. 6. La particolare complessità in fatto della controversia, e la parziale novità degli argomenti giuridici prospettati, inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese processuali sostenute. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 3397 del 2008 come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata decisione, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.