Tessera del tifoso, illegittimo l’abbinamento con la carta di credito

Accolto il ricorso di Codacons e Federsupporter. Questione nuovamente affidata al Tar Lazio, perché merita di essere approfondita . Per l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive non cambia nulla in discussione solo l’aspetto commerciale .

Tessera del tifoso nuovamente in discussione? Solo parzialmente, almeno per ora Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 5364/2011, depositata il 7 dicembre, del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto dal Codacons e dall’associazione Federsupporter. Nel mirino dei consumatori e dei tifosi era finita la decisione del Tar Lazio che aveva archiviato la segnalazione di presunte pratiche commerciali scorrette connesse all’operazione di rilascio della tessera del tifoso . Ora questa archiviazione viene bypassata , perché, per il Consiglio di Stato, la controversia merita di essere approfondita . Il nodo è proprio questo la possibile conflittualità della modalità – obbligatoria – di acquisto della tessera del tifoso col Codice del consumo. Operazioni bancarie? Vero pomo della discordia è la necessità, per arrivare ad ottenere la agognata ‘tessera’, di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata . Su questo punto avevano insistito Codacons e Federsupporter, e su questo punto si sofferma il Consiglio di Stato, chiarendo, in maniera netta, che l’abbinamento inscindibile tra il rilascio della ‘tessera’ istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della ‘tessera’ la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta , soprattutto alla luce di quanto prevede il Codice del consumo. Dubbio legittimo, quindi, secondo il Consiglio di Stato. Dubbio reso ancora più concreto da una ulteriore considerazione per il tifoso l’ottenimento della ‘tessera’ è condicio sine qua non per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti , quindi appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale sottoscrizione della carta prepagata che non avrebbe altrimenti compiuto . Palla di nuovo in campo. Per Codacons e Federsupporter un goal a proprio favore, che pareggia quello subito in occasione della pronuncia, negativa, del Tar Lazio. La partita, quindi, resta aperta Palla di nuovo in gioco, ora, con la decisione del Consiglio di Stato. E a riprendere le operazioni dovrà essere ancora il Tar Lazio, a cui tocca ora il compito di fissare una nuova udienza e di riconsiderare ancora le osservazioni critiche mosse da consumatori e tifosi. Punto centrale, però, resterà sempre l’abbinamento – di difficile comprensione – della tessera con l’obbligatorietà di un contratto con un partner bancario per una carta di credito prepagata. Calcio e tifosi, tessera e polemiche. A prescindere dagli effetti, ha rappresentato la novità principale, in questi ultimi anni, nel mondo del calcio professionistico italiano, ovvero Serie A e B e Lega Pro la vecchia Serie C . Obiettivo dichiarato rendere più responsabili i tifosi, in materia di sicurezza all’interno dello stadio, e, peraltro, con la creazione del biglietto nominativo, rendere più facile l’identificazione in occasione di gesti di violenza. Tutto ciò, però, non ha assolutamente reso più semplice l’approccio dei tifosi e delle società. In particolare, sono stati proprio i sostenitori delle squadre di calcio italiane – a prescindere dai rispettivi ‘colori’ – a contestare l’idea stessa della tessera. Diversi i motivi di scontro, tra i quali l’obbligatorietà della tessera per l’acquisto dell’abbonamento alle partite interne e per la partecipazione alle trasferte. Non pervenuta, invece, almeno ai tifosi, il concetto proposto dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive la tessera è uno strumento nuovo delle società sportive, che serve a valorizzare il rapporto trasparente ed aperto con i propri tifosi che diventano i veri protagonisti dell’evento sportivo . Tessera legittima. Ovviamente, la pronuncia del Consiglio di Stato ha richiamato anche l’attenzione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Ripercussioni possibili? Nessuna, secondo l’Osservatorio. A questo proposito, difatti, è stato sottolineato che la pronuncia riguarda l’aspetto commerciale , e quindi non può influire sulla legittimità della tessera del tifoso che continuerà ad essere necessaria per andare in trasferta . Ancora più chiaramente, l’Osservatorio ha rivendicato la bontà della stessa La sentenza riguarda, infatti, soltanto l’abbinamento ad uno strumento di pagamento bancario, che nulla ha a che vedere con le finalità proprie della tessera .

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 6 – 7 dicembre 2011, n. 5364 Presidente Coraggio – Relatore Castriota Scanderbeg Fatto e diritto Considerato che i motivi addotti a sostegno dell’appello cautelare inducono a ritenere che la controversia meriti di essere approfondita e definita nel merito,ai sensi dell’art. 55 comma 10 del cod.proc.amm. considerato infatti che l’abbinamento inscindibile e quindi non declinabile dall’utente tra il rilascio della tessera di tifoso istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo considerato, peraltro, che in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale sottoscrizione della carta prepagata che non avrebbe altrimenti compiuto considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello Ricorso numero 9005/2011 e riformala impugnata ordinanza ai soli limiti della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese del doppio grado cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.