La scuola di specializzazione è autonoma anche se interna all’Università

Colui che ha lavorato presso una scuola di specializzazione, non ha diritto alla riserva nei concorsi per la stabilizzazione del precariato, se non dimostra effettivamente l'appartenenza del personale alla stessa Università che tali concorsi ha indetto.

Il caso . Il ricorrente riteneva di essere in possesso dei requisiti indicati dal bando avendo svolto attività connesse alle esigenze della scuola di specializzazione interuniversitaria per l’insegnamento della scuola secondaria SSIS presso l’Università di Bari ma con note rettorali del 23 ottobre 2008 era stata esclusa la domanda dal concorrere per i posti riservati ed era stata ammessa solo per i posti non riservati, dato che l’attività lavorativa non era stata prestata a favore dell’Università. La scuola di specializzazione è una struttura didattica dell’Università? La scuola di specializzazione presso la quale il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, aveva affermato già il giudice di primo grado, è Ente dotato di propria soggettività giuridica, di proprio statuto, di propri regolamenti e di autonomia finanziaria, e quindi distinto dalla Università di Bari che ha indetto la selezione e che, insieme al Politecnico di Bari e alla Università di Lecce, ne ha promosso l’istituzione, sulla quale il Comitato interuniversitario di coordinamento regionale-Puglia in data 21 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole. A smentire tale autonomia non valgono le osservazioni del ricorrente, incentrate sulla natura della scuola quale struttura didattica dell’Università, sulla composizione del comitato interateneo per la gestione delle risorse, composto dai Rettori delle Università pugliesi oltre che dal Direttore della SSIS, sulla gestione e provenienza delle risorse finanziarie e sull’appartenenza all’ordinamento universitario, sulla retribuzione del personale e sulle relative ritenute fiscali, sul sigillo impresso sui contratti di lavoro stipulati. Queste scuole sono autonome . La scuola di specializzazione della quale si discute ha indubitabilmente una propria struttura, un proprio personale e una autonomia finanziaria distinta da quella delle Università che vi hanno dato vita, come ha osservato la sentenza impugnata. Oltre ad aver struttura, contabilità, regolamenti propri e distinti, le scuole di specializzazione previste dall’art. 4, comma 2, legge n. 341/1990 perseguono anche e soprattutto compiti del tutto diversi da quelli delle Università degli studi. Queste hanno come fine l’istruzione pubblica, secondo il dettato degli artt. 33 e 34 Cost., e perseguono tale fine mediante l’attività formativa che si conclude con un titolo universitario, valido per l'accesso a determinate aree professionali le scuole di specializzazione, invece, provvedono alla formazione professionale degli insegnanti di scuola secondaria secondo specifici percorsi abilitativi ministeriali, mediante l’organizzazione di corsi di studio finalizzati all’abilitazione all’insegnamento, corsi al cui termine viene rilasciato un diploma che costituisce titolo di ammissione ai concorsi. .rispetto alle Università. Finalità, compiti e ambiti, oltre che strutture e normative di riferimento come già evidenziato dal Tar, come si vede, del tutto diversi e, se il fine perseguito costituisce uno degli elementi fondamentali per riconoscere la soggettività dell’Ente pubblico e la sua connotazione distintiva rispetto ad altre Amministrazioni, non si può che concludere nel senso della autonomia della scuola di specializzazione rispetto alle Università, e che, quindi, il lavoro prestato presso la prima non può essere considerato come attività lavorativa alle dipendenze della seconda.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 – 30 novembre 2011, n. 6322 Presidente Coraggio – Relatore Vigotti Fatto e diritto Il signor Gaetano Pace chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Puglia ha respinto il ricorso proposto avverso l’esclusione dalla quota riservata agli stabilizzandi del concorso indetto per la copertura di sette posti di categoria B presso l’Università di Bari, e del concorso a sedici posti di categoria C presso la medesima Università. I I bandi dei concorsi prevedevano la riserva a favore di unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 1° gennaio 2008 e che abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università di Bari”. Il ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti indicati e avendo svolto attività connesse alle esigenze della scuola di specializzazione interuniversitaria per l’insegnamento della scuola secondaria SSIS presso l’Università di Bari, ha chiesto di partecipare per i posti così riservati, ma con note rettorali del 23 ottobre 2008 è stata esclusa dal concorrere per i posti riservati ed è stata ammessa solo per i posti non riservati, dato che l’attività lavorativa non era stata prestata a favore dell’Università. II Tali note, e i decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi, sono stati impugnati davanti al Tar della Puglia che, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha respinto il ricorso. Nel giudizio di primo grado si era costituito il dottor A. S., classificatosi all’ultimo posto della graduatoria di merito relativa ai posti riservati agli stabilizzandi in questo secondo grado lo S. ha proposto appello incidentale, chiedendo la reiezione dell’appello principale. III La sentenza impugnata merita conferma. Come ha osservato il primo giudice, infatti, la scuola di specializzazione presso la quale il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa è Ente dotato di propria soggettività giuridica, di proprio statuto, di propri regolamenti e di autonomia finanziaria, e quindi distinto dalla Università di Bari che ha indetto la selezione e che, insieme al Politecnico di Bari e alla Università di Lecce, ne ha promosso l’istituzione, sulla quale il Comitato interuniversitario di coordinamento regionale-Puglia in data 21 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole. A smentire tale autonomia non valgono le osservazioni del ricorrente, incentrate sulla natura della scuola quale struttura didattica dell’Università, sulla composizione del comitato interateneo per la gestione delle risorse, composto dai Rettori delle Università pugliesi oltre che dal Direttore della SSIS, sulla gestione e provenienza delle risorse finanziarie e sull’appartenenza all’ordinamento universitario, sulla retribuzione del personale e sulle relative ritenute fiscali, sul sigillo impresso sui contratti di lavoro stipulati con il ricorrente stesso né valgono a far ritenere l’erroneità della sentenza le ulteriori censure svolte con l’appello, tutte non condivisibili. La scuola di specializzazione della quale si discute ha indubitabilmente una propria struttura, un proprio personale e una autonomia finanziaria distinta da quella delle Università che vi hanno dato vita, come ha osservato la sentenza impugnata. Oltre ad aver struttura, contabilità, regolamenti propri e distinti, le scuole di specializzazione previste dall’art. 4 comma 2 legge n. 341 del 1990 perseguono anche e soprattutto compiti del tutto diversi da quelli delle Università degli studi. Queste hanno come fine l’istruzione pubblica, secondo il dettato degli artt. 33 e 34 della Costituzione, e perseguono tale fine mediante l’attività formativa che si conclude con un titolo universitario, valido per l'accesso a determinate aree professionali le scuole di specializzazione, invece, provvedono alla formazione professionale degli insegnanti di scuola secondaria secondo specifici percorsi abilitativi ministeriali , mediante l’organizzazione di corsi di studio finalizzati all’abilitazione all’insegnamento, corsi al cui termine viene rilasciato un diploma che costituisce titolo di ammissione ai concorsi. Finalità, compiti e ambiti, oltre che strutture e normative di riferimento come già evidenziato dal Tar, come si vede, del tutto diversi e, se il fine perseguito costituisce uno degli elementi fondamentali per riconoscere la soggettività dell’Ente pubblico e la sua connotazione distintiva rispetto ad altre Amministrazioni, non si può che concludere nel senso della autonomia della scuola di specializzazione rispetto alle Università, e che, quindi, il lavoro prestato presso la prima non può essere considerato come attività lavorativa alle dipendenze della seconda. Si deve quindi escludere che il ricorrente potesse essere considerato, ai fini della ammissione alla riserva nei concorsi de quibus , come appartenente al personale della stessa Università che tali concorsi ha indetto del resto, ed è considerazione conclusiva, la tesi opposta abiliterebbe l’interessato a partecipare, quale riservatario, non solo alla procedura concorsuale indetta dalla SSIS, ma anche a quelle indette dalla Università di Bari, dalla Università di Lecce e da quella di Foggia, che si è aggiunta alla convenzione originaria, oltre che dal Policlinico di Bari. IV L’appello è, pertanto, infondato e deve essere respinto, con conseguente inammissibilità dell’appello incidentale e conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti per questo secondo grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile l’appello incidentale. Spese del giudizio compensate per il secondo grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.