Citare non è plagiare se le soluzioni dell’esame non sono ""pescate"" in rete

Due innovative sentenze sul plagio delle prove d’esame di avvocato devono sempre essere annullate se ispirate dal web. Non si ravvisa, però, nella mera citazione di principi di diritto consolidati e/o contenuti in leggi fondamentali .

La sentenza emessa dal Tar Calabria, sez. II Catanzaro, n. 1439 lo scorso 24 novembre 2011, costituisce un unicum nel variegato panorama giurisprudenziale sull’esame d’avvocato. Analizza una nuova fattispecie ed introduce un diverso orientamento sul plagio è sempre ravvisabile quando il compito è ripreso dal web, non avendo alcuna rilevanza se la soluzione sia stata proposta su un sito specializzato o su un social network. Non si applicano le scriminanti elaborate dalla giurisprudenza in materia, anzi è ribadita la linea dura delle tesi ora minoritarie. La pronuncia emessa dal Tar Puglia, sez. I Lecce, n. 1837 del 24 ottobre 2011, invece, ribadendo il suo orientamento costante, lo esclude quando siano indicati principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali . I casi. Un candidato non era ammesso agli orali avendo l’Amministrazione riscontrato oggettivi elementi di plagio del parere di civile. Infatti, coincideva con quello pubblicato online , in una community , alle 15,18 , quando la prova era ancora in corso. Vani tutti i tentativi di difesa, la condanna è stata dura e senza appello l’aspirante legale non solo è stato bocciato, ma dovrà risarcire le spese legali al Ministero di Giustizia € 1.850,00, oltre accessori di legge se dovuti . Nel secondo caso la commissione aveva annullato l’atto di penale del ricorrente che aveva riproposto alcune considerazioni identiche a quelle di un altro aspirante legale, correttamente evidenziate con segni grafici, ma relative a concetti comuni sull’articolo 56 c.p. . Quando si deve annullare l’elaborato per plagio? Con tale termine si indica qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di brani di dottrina, di manuali o di compiti redatti in serie Un’esegesi, ora desueta, ma sino a qualche anno fa prevalente, sanciva l’annullamento del compito ogni qualvolta si riscontrassero le analogie sopra descritte. Il Tar Campania, sez. VIII, n. 581/11, poi, lo impone per la mancanza di originalità dell’elaborato riconducibile a fonti d’ispirazione estranee alla competenza del candidato. Inoltre, non è onere della commissione giustificare tale scelta, né evidenziare i passaggi incriminati. La giurisprudenza e la dottrina costanti e maggioritarie, invece, mitigano questo rigore introducendo la scriminante della prova rigorosa dell’avvenuto plagio. Infatti l’ottima esposizione del parere o la complessa struttura dell’atto possono essere riconducibili alla sua effettiva preparazione CDS, sez. IV, n. 6113/11 od alle sue capacità mnemoniche . Citare non è copiare Il Tar Lecce, aderendo a questa linea, ha introdotto una nuova scriminante relativa all’impossibilità di considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati o la mera copiatura” della formulazione delle norme . In questo caso si tratta di un mero richiamo, privo degli elementi caratteristici della condotta contestata. se il materiale non è reperito da un forum. Il ricorrente rilevava l’inopponibilità di tale istituto perché le soluzioni erano state immesse sul forum di una social community e non su un sito od in una banca dati giuridica, id est uno dei tanti luoghi di discussione e confronto presenti in internet, nel quale chiunque può inserire un proprio messaggio . Per il Tar ciò non ha alcuna rilevanza tanto più è severamente vietato, pena l’espulsione, introdurre nell’aula qualsiasi strumento atto a comunicare con l’esterno. L’orario prova con certezza la violazione. Infine, il Collegio smentisce la non contestualità dei due elaborati. Infatti l’ora e la data di pubblicazione di un documento su un forum di un sito internet sono generate in modo automatico e sono immodificabili, salvo l’intervento di un hacker . Inoltre, come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente Cons. St., IV, n. 3515/2011 , occorre fare riferimento a quanto oggettivamente riscontrabile con ragionevole certezza” . Tali dati sono perciò reali e certi in base all’ id quod plerumque accidit ” . Il messaggio online è equiparato alla pubblicazione cartacea. A conferma di tutto ciò, con un ragionamento per assurdo, dimostra che il post inserito nel forum è perfettamente equiparabile ad un manuale od ad una nota. Infatti, così come non si contesta la certezza della sua data di pubblicazione, notoriamente anteriore alle prove e riportata nel testo, allo stesso modo non si può mettere in dubbio l’orario del messaggio virtuale. Ergo come viene annullato l’elaborato identico ad un qualsiasi brano cartaceo, così dovrà essere inficiato quello ispirato dalla rete.- oltreché alle nuove memorie, opera una sorta di rimessione in termini, consentendosi la presentazione di repliche sol che siano depositati nuovi documenti, a prescindere cioè dal deposito di memorie, vanificandosi così il fine ultimo della modifica proposta.

TAR Puglia, sez. I, sentenza 20 - 24 ottobre 2011, n. 1837 Presidente Cavallari – Relatore Viola Fatto e diritto Il ricorrente partecipava alla sessione 2010 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge. A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stato ammesso alle prove orali, per effetto dell’annullamento del terzo elaborato d’esame relativo all’atto giudiziario in materia penale , da parte della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Palermo in particolare, l’annullamento dell’atto giudiziario in materia penale ritenuto sufficiente come, del resto, gli altri due elaborati era motivato sulla base della rilevazione di reiterati e significativi elementi di identità con l’elaborato del candidato n. 404, successivamente esaminato . I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003, violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la Sezione disponeva l’acquisizione degli elaborati d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato all’annullamento della terza prova d’esame T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n. 1696 . La prima parte del ricorso è infondata e deve pertanto essere rigettata. Contrariamente ad altre vicende già decise dalla Sezione in particolare, quella decisa con la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147 , deve, infatti, rilevarsi come l’elaborato relativo alla terza prova d’esame del ricorrente rechi alcuni segni grafici forse non adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti che evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato che dimostrano qualche concordanza con la terza prova d’esame del candidato contrassegnato con il numero n. 404 nella vicenda che ci occupa, deve pertanto ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata , l’individuazione, da parte delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio. A ben guardare però le parti dell’elaborato che hanno portato all’annullamento della prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili all’esposizione di principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56 c.p. Deve pertanto trovare applicazione l’altro principio già affermato dalla Sezione T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147 e relativo all’impossibilità di considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati o la mera copiatura” della formulazione delle norme è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti leggi, giurisprudenza comuni o nelle ordinarie capacità mnemoniche Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440 dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni. Del resto, in un’ottica sostanziale, l’elaborato del ricorrente e quello contrassegnato con il numero n. 404, al di là del necessario e inevitabile riferimento all’istituto del tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi talmente divergenti nel caso del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato contrassegnato con il numero 404, all’accordo non punibile ex art. 115 c.p. da portare a ritenere non credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in buona sostanza, nella semplice parafrasi della formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art, 56 c.p. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Calabria, sez. II, sentenza 23 - 24 novembre 2011, n. 1439 Presidente Calveri – Relatore Burzichelli Fatto e diritto Considerato che - il ricorso, prescindendo dall’esame di eventuali profili di inammissibilità, è manifestamente infondato e, pertanto, può essere definito con sentenza in forma semplificata art. 60 cod. proc. amm. - sul punto sono state sentite le parti, anche in ordine all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria - il ricorrente impugna a il provvedimento della Commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Catanzaro in data 26 giugno 2011, con cui gli è stato comunicato il mancata superamento delle prove scritte b il verbale della II Sottocommissione in data 20 aprile 2011, con cui è stata annullata la prova di diritto civile, avendo l’Amministrazione riscontrato oggettivi elementi di plagio - il ricorrente lamenta violazione dell’art. 23 r.d. n. 37/1934, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti”, osservando che a ai sensi della disposizione indicata, la Commissione può annullare l’elaborato nel caso in cui lo stesso risulti copiato da un altro elaborato o da una pubblicazione, mentre nella specie l’annullamento è stato disposto per il presunto plagio rispetto allo svolgimento della traccia riportata alle ore 15.18 del 14 dicembre 2010 sul sito internet forumcommunity.net b il sito in esame non è una banca dati giuridica né un sito di diritto, ma solo uno dei tanti luoghi di discussione e confronto presenti in internet, nel quale chiunque può inserire un proprio messaggio c l’ora e la data indicate dall’Amministrazione non sono attendibili in quanto l’ora e la data che risultano dal sito non sono immodificabili, ma dipendono dalle impostazioni del singolo utente che interagisce e possono, inoltre, essere rettificate in vario modo da qualsiasi utente o da eventuali hackers ” d non può quindi affermarsi con ragionevole certezza che il contenuto in questione sia stato inserito sul sito forum community.net esattamente alle ore 15.18 del 14 dicembre 2010 e, pertanto, non vi è la prova che lo svolgimento della traccia sia stato pubblicato contestualmente allo svolgimento della prova d’esame e sia stato, pertanto, copiato dal ricorrente - al riguardo deve osservarsi che a l’ora e la data di pubblicazione di un documento su un forum di un sito internet sono generate in modo automatico e, salvo ipotesi eccezionali, esse corrispondono al dato reale in quanto nessuno ha interesse a provvedere alla loro modifica o correzione, sebbene sia fuori discussione che una loro modifica o correzione sia teoricamente possibile b nella generalità dei casi gli hackers ” non attaccano i siti che ospitano un forum al fine relativamente innocuo di modificare la data e l’orario in cui i vari messaggi sono stati postati c anche nel caso in cui sia intervenuto un presunto plagio di una testo cartaceo, non vi è mai una certezza assoluta - se non all’esito di complesse e laboriose indagini - che il testo sia stato pubblicato in data anteriore, ben potendo, ad esempio, essere stata contraffatta la data di pubblicazione che risulta nel testo d come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente Cons. St., IV, n. 3515/2011 , occorre fare riferimento a quanto oggettivamente riscontrabile con ragionevole certezza” e il giudizio della Commissione, secondo cui la data e l’orario di inserimento del messaggio nel forum ospitato dal sito forum community.net sono quelli reali, appare del tutto congruo e ragionevolmente certo, in quanto si fonda sull’” id quod plerumque accidit ”, cioè sulla circostanza che, salve ipotesi eccezionali, l’ora e la data di inserimento di un messaggio corrispondono a quelli reali f allo stesso modo, sarebbe congruo e ragionevolmente certo il giudizio di una Commissione che annullasse un elaborato perché copiato da un testo cartaceo il quale risulti pubblicato in data anteriore, in quanto, in base all’ id quod plerumque accidit ”, la data di pubblicazione che appare sul testo cartaceo corrisponde a quella effettiva - per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto 1 rigetta il ricorso in epigrafe 2 condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate in complessivi € 1.850,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.