Per la pubblicità lungo le strade non basta il silenzio assenso

L'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede sempre l'autorizzazione amministrativa, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.

Con la pronuncia n. 19103 del 19 settembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che i cartelli pubblicitari lungo le strade non possono essere impiantati in difetto di autorizzazione amministrativa, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione e, quindi, all'incolumità pubblica. Non opera, quindi, l'istituto del silenzio assenso. La fattispecie. Una concessionaria di pubblicità veniva sanzionata con verbale dell'autorità amministrativa per violazione del Codice della strada, in quanto aveva affisso cartelli pubblicitari lungo una strada provinciale senza la necessaria autorizzazione. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione della concessionaria, ritenendo che l'autorizzazione dovesse considerarsi acquisita in virtù del silenzio assenso. La Provincia, ente proprietaria della strada, proponeva ricorso per cassazione. I limiti all'istituto del silenzio assenso. La S.C. accoglie le eccezioni avanzate dalla Provincia è vero, infatti, che la legge n. 241/1990 prevede, in termini generali, che l'autorizzazione amministrativa si considera accordata se, a fronte di una richiesta dell'interessato non sopraggiunge una risposta nei termini di legge, in ciò costituendo il silenzio assenso. Ma tale istituto non è di portata illimitata, in quanto sono previste deroghe per alcuni atti e procedimenti. Autorizzazioni amministrative a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione. È, appunto, il caso della fattispecie dedotta in giudizio il potere conferito agli enti locali proprietari della strada di disciplinare l'installazione di impianti pubblicitari risponde alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione e quindi l'incolumità di persone e cose . È evidente, infatti, che la presenza di pubblicità ai bordi delle strade potrebbe distrarre gli automobilisti alla guida, contribuendo ad aumentare il rischio di sinistri. Per la pubblicità lungo le strade serve un'autorizzazione espressa. I cartelli pubblicitari lungo le strade, quindi, non possono essere installati senza espressa autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 luglio - 19 settembre 2011, n. 19103 Presidente Schettino - Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo Con atto notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario con consegna in data 23 gennaio 2006, la Provincia di Lecce ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 553 del Giudice di Pace di Campi Salentina, depositata il 29 settembre 2005 e notificata il 28 novembre 2005, che aveva accolto l'opposizione da Cibra Pubblicità s.r.l. per l'annullamento del verbale che le contestava la violazione dell'art. 23 codice della strada, per avere affisso su strada provinciale un cartello pubblicitario senza autorizzazione, avendo ritenuto il giudicante che, poiché la opponente aveva presentato regolare domanda di autorizzazione all'affissione pubblicitaria in data 5 dicembre 2003e la Provincia, ente proprietario della strada, non aveva in alcun modo provveduto nei successivi 60 giorni né oltre, su di essa si fosse formato il silenzio assenso a mente dell'art. 53 del regolamento al codice della strada. La società intimata non si è costituita. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 11 codice della strada, 53 del relativo regolamento e 20 legge n. 241 del 1990, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, nessuna di queste norme prevede o autorizza a ritenere che nella specifica materia operi l'istituto amministrativo del silenzio assenso. Il motivo è fondato. Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che l'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, l'istituto in parola non è applicabile a questa fattispecie, ove il potere conferito agli enti proprietari della strada di disciplinare l'installazione di impianti pubblicitari risponde alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità di persone e cose. I cartelli pubblicitari lungo le strade non possono essere impiantati in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione Cass. n. 4045 del 2011 Cass. n. 4869 del 2007 . Il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, si dichiara assorbito. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, sussistendone le condizioni, non apparendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione. Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dalla Cibra Pubblciità s.r.l. Condanna la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 600, di cui euro 100 per esborsi, per il giudizio di merito ed in euro 700, di cui euro 200 per esborsi, per quello di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.