Sgombero possibile se vi è un reale pericolo di inconvenienti igienici o sanitari

di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi La mancata abitabilità non legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, per asserite ragioni di tutela della salute di chi vi abita . Per lo sgombero occorre un reale pericolo. In sostanza, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 4227/2011 del Consiglio di Stato, depositata il 13 luglio, è evidente che il presupposto sostanziale per l'adozione di un provvedimento di tale contenuto non potrebbe essere costituito dalla mera irregolarità urbanistica del manufatto e nemmeno dalla sola mancanza di licenza di abitabilità occorre anche la dimostrazione di un reale pericolo di inconvenienti igienici o sanitari. Il caso. All'esame della Sezione, non solo non era emersa la prova di tale situazione, ma risultava documentato che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato in primo grado, la competente Azienda Sanitaria Locale aveva escluso la sussistenza di particolari rilievi d'ordine igienico sanitario , attestando che tutti i locali ispezionati si presentano in buone condizioni igienico-sanitarie . Pertanto, non sussistevano i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento contingibile e urgente di sgombero dell'immobile per la tutela della salute, previsto dall'articolo 222 del testo unico delle leggi sanitarie.