Graduatorie per le assunzioni, l'Adunanza plenaria afferma la giurisdizione del giudice ordinario

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di Geronimo Le controversie aventi per oggetto le graduatorie provinciali per l'assunzione dei docenti e del personale Ata della scuola statale rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. Dopo un braccio di ferro durato 11 anni la prima sentenza delle Sezioni Unite in materia risale al 2000 il Consiglio di Stato si è finalmente inchinato all'orientamento delle S. U. della Corte di Cassazione, prendendo atto che i conflitti che riguardano i punteggi e l'inserimento nelle graduatorie provinciali finalizzate all'assunzione nella scuola devono essere risolti dal Giudice del lavoro e non dal Tar. La pronuncia, n. 11/2011, depositata il 12 luglio scorso, è stata emessa dall'Adunanza plenaria ed apre nuove prospettive al patrocinio in tutti i tribunali territoriali. Gli effetti l'impugnazione va effettuata davanti ai Giudici del lavoro territorialmente competenti. L'errata convinzione che la materia rientrasse nella giurisdizione dell'AGA, infatti, confinava le liti in I grado a livello dei soli capoluoghi sede di Tar, se non addirittura davanti al solo Tar Lazio. L'impugnazione dei decreti ministeriali concernenti le graduatorie, infatti, in quanto atti generali, andava effettuata direttamente davanti al collegio laziale, mentre l'impugnazione delle graduatorie avveniva davanti ai Tar territorialmente competenti. Adesso, invece, l'impugnazione va effettata direttamente davanti ai giudici del lavoro, individuando il giudice naturale secondo il criterio della ubicazione della scuola di servizio oppure , se il ricorrente è disoccupato, dell'ultima scuola dove si è prestato servizio. In più, non sarà necessario impugnare i decreti davanti al Tar, perché con un solo ricorso si potrà chiedere al Giudice del lavoro di accogliere la domanda e, contestualmente, disapplicare il decreto in quanto di interesse. L'antefatto. Il caso riguardava una docente precaria che aveva impugnato la graduatoria a esaurimento della materia da lei insegnata davanti al Tar perché, a suo dire, il collega che la precedeva in graduatoria non aveva titolo ad una parte di punteggio conferitogli dall'amministrazione. Il giudice amministrativo, però, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. E quindi l'interessata aveva riassunto il giudizio davanti al giudice ordinario, secondo il principio della translatio judicii orizzontale, di cui all'art. 59 della legge n. 69/2009. Nel frattempo, però, aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la declinazione di giurisdizione effettuata dal giudice di I grado e la Sezione aveva rimesso gli atti all'Adunanza plenaria. Dopo di che il supremo collegio si è pronunciato per il difetto di giurisdizione confermando la decisione del Tar. In ciò operando una sorta di rivoluzione copernicana sul proprio orientamento, da sempre incline a ritenere il contrario. Il principio. Ripetendo le parole delle S. U., l'Adunanza plenaria ha ribadito che le controversie sulle graduatorie per le assunzioni nella scuola non hanno per oggetto un concorso e dunque non rientrano nella riserva di giurisdizione del giudice amministrativo, che il Legislatore ha ritagliato per le liti che hanno per oggetto le selezioni concorsuali in senso stretto l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione - ha ribadito l'Adunanza plenaria - colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione .