Il TAR ""promuove"" lo studente illegittimamente bocciato agli esami di riparazione

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * La sentenza del Tar di Lecce sez. II n. 793/11 è un unicum, poiché, per la prima volta in assoluto, promuove d'ufficio un ragazzo respinto al termine della sessione di recupero. Il caso. Uno studente rimandato in due materie, pur avendo seguito i prescritti corsi di recupero dei crediti formativi , veniva bocciato alla verifica finale. I genitori, nell'esercizio della patria podestà e nell'interesse del figlio minorenne, impugnavano il provvedimento ed il verbale d'esame per vizi attinenti alla mancata valutazione del curriculum formativo e dei progressi compiuti, dei criteri della griglia di valutazione, della conduzione dei corsi di recupero, delle vicende anche personali dell'alunno e del giudizio positivo riconosciuto all'altro discente . Ciò costituiva un chiaro abuso di potere così come il fatto che il verbale fosse stato sottoscritto dal presidente di un'altra commissione, anziché da quello designato. Contestavano anche il diverso e sfavorevole trattamento rispetto ad un altro alunno rimandato nelle stesse materie. Il G.A. ha accolto il ricorso e condannato la P.A. alle spese di giudizio facendo interessanti riflessioni. Il verbale deve essere sottoscritto dai membri della commissione e non da terzi. Pur non potendo sindacare il merito della decisione della scuola, il G.A. può esprimersi sulla sua legittimità a fronte di valutazioni macroscopicamente illogiche e contraddittorie, ovvero allorquando le stesse costituiscano l'esito di un procedimento che palesi rilevanti deficit nella formazione del giudizio qualora sia violato il diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale . Il tribunale amministrativo ha tenuto conto dei risvolti psicologici e delle difficoltà trovate dallo studente nel dover sostenere la prova dinanzi ad un docente diverso da quello della sua classe ed originariamente nominato. Inoltre non è vero che il verbale sia stato sottoscritto da un diverso presidente, poiché è stato firmato dal dirigente del plesso scolastico. Questi, però, non ha assistito a tutto l'esame, ma solo ad una parte come confermato da un docente della commissione. Essa si era insidiata regolarmente, ma il suo operato, come detto, è stato illegittimo. 15 minuti sono troppo pochi per valutare l'alunno. Il G.A. nota come sia impossibile che in questo breve lasso temporale l'esaminato possa esporre adeguatamente gli argomenti, ciascun insegnate possa formulare la propria proposta di voto per ogni alunno rimandato, la stessa venga discussa e venga redatto il relativo verbale. Anche sotto questo punto di vista la decisione è illegittima, perché è pacificamente impossibile concentrare tutte queste attività e svolgerle correttamente in così poco tempo. Si noti che questa è una ragione solitamente adottata per risolvere anche le liti sulle ingiuste esclusioni o sulle bocciature agli esami di stato maturità, abilitazioni professionali etc. . Mancata predisposizione dei corsi di recupero. Le recenti riforme scolastiche impongono agli studenti, con chiare lacune formative, di frequentare gli appositi corsi di recupero tenuti dai loro docenti nell'istituto. Orbene lo studente attore aveva carenze in una pluralità di materie, ma le aveva colmate frequentando i suddetti corsi, dimostrando una chiara attitudine a recuperare il deficit di preparazione rispetto agli altri alunni. Infatti era stato rimandato solo a storia e filosofia. Proprio per queste materie, però, come denunciato dai suoi genitori, c'è stata un'erronea predisposizione delle misure di recupero del rendimento scolastico per la prima non è stato predisposto alcun corso, mentre per l'altra è stato attivato, in sostituzione, uno sportello di sostegno . È palese la violazione delle norme che disciplinano questo punto e l'illegittimità della scelta operata della scuola. Disparità di trattamento degli esaminati. Il G.A. ha rigettato le altre censure constatando il trattamento equo ed ugualitario con gli altri rinviati . * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

TAR Lecce, sez. II, sentenza 2 febbraio - 3 maggio 2011, n. 793 Presidente Costantini - Relatore Esposito Sentenza sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2010, proposto da B. G. e G. A. M., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore B. D., rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Piccinno, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7 contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna - Liceo Classico di Galatina e Consiglio di Classe II^ A - Liceo Classico P. Colonna di Galatina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Lecce, via F. Rubichi 23 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale l'alunno B. D. non è stato ammesso alla classe successiva del liceo classico P. Colonna di Galatina e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, in particolare dei verbali n. 6 del 10.6.2010 e n. 7 del 22.7.2010 del Consiglio di classe della II^ A - Sezione Liceo Classico, nonché della nota prot. n. 3373/C27 del 17.6.2010 a firma del Dirigente Scolastico, del verbale n. 1 del Collegio Docenti dell'1.9.2010 e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto. Visti il ricorso e i relativi allegati Visti l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna - Liceo Classico di Galatina e Consiglio di Classe II^ A - Liceo Classico P. Colonna di Galatina e la documentazione prodotta Visti tutti gli atti della causa Relatore per l'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv.to M. Piccinno e l'Avvocato dello Stato A. Roberti Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue Fatto L'alunno D. B. ha frequentato la classe II A del Liceo Classico di Galatina nell'anno scolastico 2009/2010 dopo il primo quadrimestre riportava debiti formativi in Greco, Filosofia e Matematica al termine dell'anno scolastico, con il verbale del 10/6/2010 n. 6 il Consiglio di Classe deliberava di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva, prescrivendo il recupero nelle materie di Storia e Filosofia, con verifica finale da sostenere il 22/7/2010. L'alunno frequentava i nuovi corsi di recupero sino al 14 luglio e sosteneva le prove alla data suindicata, dopo di che il Consiglio di Classe, con verbale dello stesso giorno n. 7, stabiliva di non ammetterlo alla classe successiva. Avverso il giudizio negativo è stato proposto il presente ricorso, affidato a nove motivi con cui è dedotta la violazione del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.R. n. 249/98, nonché della normativa secondaria e delle disposizioni e circolari ministeriali, denunciandosi altresì l'eccesso di potere sotto plurimi profili. Con il primo e il secondo motivo, si afferma che due docenti della classe sono stati sostituiti senza che risulti la delega del Dirigente scolastico né siano sussistenti i giustificati motivi tenuto conto, in particolare, che il supplente cessato dall'incarico al termine delle lezioni è destinatario di un contratto aggiuntivo per la partecipazione agli scrutini e non può essere sostituito . Con il terzo motivo, si rappresenta che alla seduta di valutazione della prova orale di Storia ha partecipato un'insegnante non facente parte del corpo docente della classe, firmando il verbale e attestando così la sua partecipazione alla valutazione dell'alunno il verbale, inoltre, è stato sottoscritto dal Presidente di altra Commissione e non dal soggetto designato a presiederla . Con il quarto motivo, si sostiene che illegittimamente gli esami sono stati fissati in data 22 luglio 2010, nonostante i corsi di recupero fossero terminati solamente il 14 dello stesso mese e benché il Collegio dei docenti avesse proposto la fissazione a settembre degli esami di recupero, onde consentire agli alunni di prepararsi alle prove. Con il quinto motivo, si contesta che sia stata prevista per l'8/6/2010 la fine delle lezioni, mentre le valutazioni finali si sono tenute il 10/6, costringendo la docente supplente sostituita per lo scrutinio a depositare in anticipo i registri personali. Con il sesto motivo, si censura la valutazione del profitto dell'alunno nel corso dell'anno, con specifico riferimento alla prova scritta di Filosofia non corrispondente a quanto riferito alla famiglia e la cui effettuazione non è stata correttamente riportata nel registro di classe, senza che l'elaborato sia nemmeno più rinvenibile . Con il settimo motivo - si censura ancora la valutazione del profitto nel corso dell'anno con difformi parametri adottati dai docenti di Italiano, di Storia e di Filosofia - viene denunciata la scelta di attivare per l'alunno, al termine del primo quadrimestre, il recupero in Matematica e Greco e solo lo sportello di sostegno per Filosofia neppure questo per Storia - si affermano sussistere lacune e mancata corrispondenza tra attività e riporto dei voti nel registro personale del docente di Filosofia - si contesta articolatamente la non corrispondenza tra gli argomenti richiesti e le lacune di preparazione riscontrate e i temi trattati nei corsi di recupero - si denuncia il diverso e favorevole trattamento riservato ad altro alunno nelle stesse condizioni. Con l'ottavo motivo, si rileva che il verbale n. 7 è stato aperto alle ore 14 00 e chiuso alle ore 14 15 sicché i dodici docenti non hanno potuto in un tempo così ristretto proporre e motivare il proprio voto per i quattro alunni valutati e si contesta la motivazione del giudizio di non ammissione, per una serie di considerazioni attinenti alla mancata valutazione del curriculum formativo e dei progressi compiuti, dei criteri della griglia di valutazione, della conduzione dei corsi di recupero, delle vicende anche personali dell'alunno e del giudizio positivo riconosciuto all'altro discente. Con il nono motivo, si censura infine il 6 in condotta, assegnato in assenza di fatti degni di nota. L'Amministrazione scolastica costituitasi in giudizio ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato in data 8/10/2010 è stato depositato rapporto informativo dell'Istituto di istruzione, corredato da documentazione. Con ordinanza del 21 ottobre 2010 n. 810 è stata accolta l'istanza cautelare e disposta l'ammissione con riserva alla classe successiva, fissando per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 2 febbraio 2011, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione. Diritto Per quanto esposto in premessa, occorre considerare che i profili di illegittimità denunciati dai ricorrenti attengono in parte alle modalità attraverso le quali la scuola è pervenuta alla decisione finale e, per altra parte, si rivolgono alla stessa valutazione negativa del rendimento scolastico e dell'esame finale di recupero nelle materie di Storia e Filosofia. Ciò posto, sebbene è chiaramente inammissibile il sindacato del Giudice amministrativo sulla valutazione del profitto dell'alunno essendogli precluso, per pacifica giurisprudenza, di sovrapporre il proprio esame a quello effettuato dall'Amministrazione a mezzo dei soggetti dotati di specifiche cognizioni , il sindacato medesimo va invece esercitato - per garantire il diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale - a fronte di valutazioni macroscopicamente illogiche e contraddittorie, ovvero allorquando le stesse costituiscano l'esito di un procedimento che palesi rilevanti deficit nella formazione del giudizio. Per tale ultimo aspetto, emergono nel caso di specie notevoli vizi sia nell'operato della Commissione nominata per la verifica dei debiti formativi che in quello del Consiglio di classe. Fondata è la censura, di cui al terzo motivo di ricorso, riguardante l'illegittima partecipazione alla seduta di valutazione della prova orale di Storia di un'insegnante non facente parte della Commissione nominata, nonché dello stesso Dirigente scolastico. Invero, sebbene la Commissione fosse composta dai docenti Proff. G. P. e B. come da nota del Dirigente scolastico prot. n. 3755/C27 del 6/7/2010 , il verbale del 22/7/2010 recante il giudizio è stato sottoscritto anche dalla docente di altra classe Prof. D. N. e dal Dirigente Scolastico Prof. M La dichiarazione dell'insegnante conferma l'illegittimità dell'operato della Comissione, avendo la Prof. N. riconosciuto di aver assistito alla prova, anche se soltanto per i primi dieci minuti cfr. all. 8 della produzione documentale dell'Amministrazione . Tale presenza, indipendentemente dalla concreta partecipazione all'esame, costituisce indice sufficiente della denunciata illegittimità per gli effetti che determina sulla genuinità della prova, dovendosi attribuire giusto rilievo alla percezione che l'alunno riceve dal trovarsi di fronte a un nuovo esaminatore, non potendone conoscere il ruolo se più o meno attivo , per cui può restare influenzato dalla necessità di dover dar prova del recupero delle lacune al docente di altra classe. A ciò si aggiunga l'ulteriore illegittimità rinvenibile nella valutazione finale resa con il verbale n. 7 dal Consiglio di classe nello stesso giorno, all'esito di una seduta apertasi e conclusasi in soli quindici minuti dalle 14 00 alle 14 15 . L'illegittimità è stata denunciata con l'ottavo motivo di ricorso e si palesa evidente, sol che si rifletta sull'impossibilità di concentrare in tale lasso di tempo, trattando adeguatamente l'argomento, sia la formulazione delle proposte di voto di ogni docente per ciascun alunno come da invito rivolto dal Dirigente scolastico , sia la discussione che il verbale certifica quale ponderata , sia infine la verbalizzazione. Il giudizio finale risulta altresì inficiato dalla erronea predisposizione delle misure di recupero del rendimento scolastico illegittimità denunciata con il settimo motivo di ricorso, sub B . Invero l'alunno, pur riportando numerose carenze nella preparazione alla fine del primo quadrimestre, al termine dell'anno ha riportato nelle altre materie la sufficienza, dimostrando attitudine a colmare i debiti formativi e a recuperare al termine della frequentazione degli appositi corsi. Sennonché, per le uniche materie che fondano il giudizio negativo finale, non è stato assegnato il recupero mediante l'apposito corso per Storia, ovvero è stato attivato in sostituzione, per Filosofia, lo sportello di sostegno cfr. verbale n. 4 del 5/2/2010 . Avuto dunque riguardo alla valutazione complessiva dell'alunno e alle sue capacità di recupero, le censure indicate sono dunque meritevoli di accoglimento, in quanto è da ritenersi che le dedotte illegittimità hanno negativamente inciso e determinato l'esito finale, affidato a valutazioni che non appaiono corrispondere all'andamento del rendimento scolastico dell'alunno nel corso dell'anno e alla sua idoneità ad essere ammesso alla classe successiva. Le restanti censure vanno disattese, in quanto - la sostituzione dei docenti assenti o impediti a partecipare al Consiglio di classe è stata regolarmente effettuata come comprovato dall'Amministrazione, che ha depositato le deleghe del Dirigente Scolastico, il quale non era obbligato a nominare la supplente che aveva ricoperto l'incarico per due soli mesi - il Collegio dei docenti ha fissato a luglio la data degli esami di recupero, nonostante la proposta di effettuarli a settembre cfr. punto 5 del verbale dell'21/9/2009 n. 1 , ancorché appaia un margine effettivamente stretto tra il termine dei corsi di recupero giorno 14 e l'esame giorno 22 - non risulta che il calendario delle lezioni sia stato anticipato per dar corso agli scrutini - non è possibile sindacare, in ragione di quanto detto, l'attribuzione dei voti di profitto, compreso quello di condotta - è del tutto inconfigurabile l'esistenza di situazioni identiche, che possano far prospettare una disparità di trattamento cfr. Cons. Stato - Sez. VI, 27 dicembre 2010 n. 9413 e 20 luglio 2010 n. 4663 . In ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento del ricorso per la fondatezza delle censure di cui sopra, le spese di giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida per spese, diritti ed onorari in complessivi € 1.500,00 millecinquecento/00 , oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, comprendente quanto già liquidato per la fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.