Multe notturne: bollettini postali con importi separati

Vanno indicati nei bollettini postali sia la sanzione ordinaria prevista per l'infrazione commessa sia l'aggravio di un terzo di tale importo, dovuto quando la violazione è stata commessa di notte.

Bollettini postali con distinzione. Vanno indicati separatamente la sanzione ordinaria prevista per l'infrazione commessa e l'aggravio di un terzo di tale importo, dovuto quando la violazione è stata commessa tra le 22 e le 7. A stabilirlo è il decreto ministeriale del 30 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio. Inoltre, il cittadino dovrà utilizzare il modello F23 se il pagamento avviene a seguito di un ricorso perso. Cartella esattoriale a chi non paga la multa. In questa ipotesi, sarà necessario pagare tutto l'importo all'agente della riscossione, sempre tenendo conto della distinzione degli importi. Per monitorare i flussi di denaro. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento, corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata dello Stato. Entro 60 giorni dalla fine di ogni trimestre. Gli uffici dei corpi statali di polizia provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, utilizzando il modello di distinta allegato al decreto.

Ministero dell'Interno decreto 30 marzo 2011 G.U. 16 maggio 2010, numero 112 Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto-legislativo numero 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna. IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI Visto l'art. 3, comma 55, lettera d , della legge 15 luglio 2009, numero 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, numero 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, numero 160, concernente il fondo contro l'incidentalità notturna Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, relativi all'alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo numero 285 del 1992, nonché per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo numero 285, destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna Decreta Art. 1 1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi. 2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo numero 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo F 23 , sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo. 3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo numero 285 del 1992, nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti. Art. 2 1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'interno, attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione dell'incremento ivi previsto, nonchè con l'ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente. 2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo numero 285 del 1992. Art. 3 1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo numero 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2. Art. 4 1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo numero 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo F 23 , sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo. Allegato 1 omissis Allegato 2 omissis