L'insussistenza del dovere di soccorso

di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi In materia di condono edilizio, non esiste alcun dovere di soccorso per l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o l'amministrazione comunale non avrebbe dovuto indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con l'ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse. Infatti, non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi costituzionali art. 97 Cost. cui deve improntarsi l'azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l'amministrazione deve esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell'interesse pubblico, nel caso di specie, quello della tutela della bellezza del paesaggio dell'area interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere, pacificamente realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla legge. Il caso. Il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell'amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti. E' legittimo, quindi, il diniego al condono del Comune, posto sulla base del parere negativo reso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali sulla domanda di condono edilizio, e motivato sulla circostanza che i manufatti e le opere riguardano un punto di elevatissimo interesse ambientale e paesistico, nei confronti del quale costituiscono una presenza di degrado estetico per la natura e la forma dei manufatti, e costituiscono altresì una presenza preoccupante per i rischi derivanti all'ambiente da un incontrollato aumento del carico antropico . La puntuale indicazione degli elementi ostativi all'accoglimento della richiesta sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell'amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell'iter logico - giuridico ad esse sotteso. Né può condividersi, rileva la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2497, del 27 aprile, , la pur suggestiva tesi, secondo cui l'onere motivazionale incombente sull'amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte anche al fine di consentire l'adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica della valutazione di compatibilità ambientale delle opere abusive e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale. Il degrado non giustifica l'abusivismo. Deve essere infatti rilevato, per un verso, che lo stato di degrado e disordine ambientale riferito nell'impugnato parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente confermato, dagli appellanti non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l'imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, C.d.S., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761 27 aprile 2010, n. 2377 . Il sopralluogo non è obbligatorio. Per altro verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla - osta paesaggistico, l'attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377 . Non c'è, quindi, alcun vizio di istruttoria per la denunciata circostanza che il parere negativo espresso dall'amministrazione preposta al vincolo ed il successivo diniego dell'amministrazione comunale, che non sarebbero stati supportati da un'ispezione dello stato dei luoghi ovvero da un apposito sopralluogo, volto ad appurare l'effettiva consistenza delle opere realizzate e il loro inserimento nell'ambiente specifico della zona interessata, peraltro già antropizzata ed urbanizzata e già segnata dall'insediamento di una struttura ricettivo - turistica.