Giudizio penale d’appello e COVID-19: le conclusioni del PM devono essere trasmesse alla difesa in via telematica

Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il PM formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica, ai sensi dell’art. 24 del presente decreto.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20885/21, depositata il 26 maggio. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato un imputato colpevole dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale . L’accusato ricorre in Cassazione lamentandosi dell’ inosservanza dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 poiché le conclusioni del PM non sono state comunicate in via telematica alla difesa. Il ricorso è fondato in quanto il suddetto decreto-legge ha introdotto una disciplina per lo svolgimento in forma cartolare ” nel giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore per circa un mese, poi abrogata dall’art. 1, comma 2, l. n. 176/2020 che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del d.l. abrogato. La suddetta legge ha convertito il d.l. n. 137/2020, il cui art. 23- bis ha riprodotto la disciplina del precedente art. 23, ed il comma 2 ha stabilito che entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto . Nel caso di specie non risulta che le conclusioni del PM siano state comunicate alla difesa dell’imputato. E la Corte di Cassazione ha già avuto modo di puntualizzare che la nozione di intervento dell’imputato” non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell’imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare Cass. n. 4242/1997 . Ed il carattere cartolare” della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale impone di ricondurre la disposizione violata nelle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p Per questi motivi la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 marzo – 26 maggio 2021, n. 20885 Presidente Zaza – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata in data 02/12/2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25/06/2020 con la quale il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato H.S. responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione H.S. , attraverso il difensore avv. Luigi Ciotti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza del D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 2, non essendo state comunicate in via telematica alla difesa le conclusioni del pubblico ministero. 3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Perla Lori ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha trasmesso le proprie conclusioni, anch’esse nel senso dell’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In premessa, mette conto ricostruire la disciplina - applicata nel caso di specie - approntata dal legislatore nel quadro delle misure volte a fronteggiare la pandemia da Covid-19. Per quanto è qui di interesse, il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha introdotto, all’art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1, comma 2, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La L. n. 176 del 2020, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23 bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, in buona sostanza, la disciplina del D.L. n. 149 del 2020, art. 23. In particolare, il D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 2, stabilisce quanto segue Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell’art. 24 del presente decreto . La disciplina del procedimento cartolare in appello viene così a ricalcare quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo ad esempio, per l’ipotesi della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento cartolare non trova applicazione . 3. La Corte territoriale ha seguito la disciplina ora richiamata, come risulta dal verbale dell’udienza del 02/12/2020 in particolare, il giudice di appello ha acquisito la requisitoria del Procuratore generale del 18/11/2020, ma dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 , non risulta che le conclusioni del pubblico ministero siano state comunicate alla difesa dell’imputato. 3. Il denunciato vizio integra una nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta dal ricorrente attraverso il ricorso per cassazione. 3.1. È opportuno ricordare che la disciplina codicistica delle nullità è caratterizzata, per un verso, dal principio di tassatività delle stesse e, per altro verso, dalla previsione delle nullità di ordine generale come conseguenza della inosservanza delle disposizioni richiamate dall’art. 178 c.p.p. cfr., implicitamente, Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216768 Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008 Rv. 241227 Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005, Rv. 232941 dunque, la nullità può discendere da una norma che commini la sanzione dell’invalidità per la violazione di una certa disposizione ovvero dalla riconducibilità della fattispecie a una delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p., Sez. 1, n. 25782 del 07/05/2003, Manni, Rv. 225255 . All’istanza di tassatività delle nullità affermata dall’art. 177 c.p.p., il legislatore risponde con puntuali comminatorie disciplinate da singole disposizione ad esempio, l’art. 429 c.p.p., comma 2 ovvero con il riferimento a categorie generali di patologie dell’atto delineate dall’art. 178 c.p.p. corrispondenti, come ricorda autorevole dottrina, ai substantiala processus degli antichi dottori , in relazione alle quali la medesima disposizione commina sempre la nullità. Categorie , quelle delineate dalla previsione sulle nullità di ordine generale, che - fatta salva la disciplina ad hoc dettata da singole disposizioni - fungono anche da riferimento essenziale per individuare le nullità assolute art. 179 c.p.p. e quelle a regime intermedio art. 180 c.p.p. , nonché, al di fuori del perimetro disegnato dall’art. 178 c.p.p., quelle relative. 3.2. Nel caso di specie, la disposizione sopra richiamata, che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato, è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la nozione di intervento dell’imputato non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell’imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597 il carattere cartolare della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p Non versandosi in ipotesi di nullità assoluta, l’invalidità assume il connotato della nullità a regime intermedio, come si è anticipato, tempestivamente dedotta con il ricorso. 4. Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione considerando, in particolare, la sospensione del relativo corso per il rinvio dall’udienza del 05/12/2019 all’udienza del 25/06/2020 per astensione dell’avvocatura , la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma - Sezione per i minorenni, in diversa composizione Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278972-02 . La minore età dell’imputato impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.