Telepass aziendali utilizzati sulle vetture private: è peculato

Condanna definitiva per due vigili del fuoco. Acclarate le loro condotte, consistite nel prendere i telepass destinati ai veicoli di servizio e nell’utilizzarli con le loro vetture private.

Può costare carissimo il prendere in prestito il telepass destinato a un veicolo di servizio e utilizzarlo sulla propria vettura privata. Sacrosanta, difatti, la condanna per peculato Cassazione, sentenza n. 18107/21, sez. VI Penale, depositata il 10 maggio . Sotto accusa due vigili del fuoco, ai quali viene contestato di essersi appropriati di telepass aziendali per utilizzarli indebitamente con le loro autovetture . Il quadro probatorio è ritenuto sufficiente sia dal GUP del Tribunale che dai giudici della Corte d’appello. Consequenziale la condanna per entrambi i lavoratori, ritenuti colpevoli di peculato . In Cassazione i due vigili del fuoco provano a ridimensionare le accuse, chiarendo il senso della loro condotta. Un lavoratore pone in evidenza l’ uso soltanto momentaneo del telepass , mentre l’altro sottolinea la mancanza di un apprezzabile pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione e di un danno patrimoniale, poiché il telepass utilizzato era stato concesso gratuitamente al Corpo dei Vigili del fuoco, e peraltro la vettura alla quale era collegato l’uso del telepass era fuori uso e aggiunge di avere comunque pagato i pedaggi autostradali e infine rimarca anche lui l’uso solo temporaneo del telepass – per il tragitto casa-lavoro per poi ricollocarlo presso il parco dei veicoli dei Vigili del fuoco – e potendosi comunque configurare il peculato d’uso anche nel caso di reiterazione dell’utilizzo indebito . Prima di esaminare la vicenda, i Giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che il peculato d’uso ricorre soltanto nei casi di un uso effettivamente momentaneo, inteso come limitato nel tempo, della cosa sottratta , nel senso che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione . Invece, è catalogabile come peculato la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica, esercitando un potere uti dominus tale da sottrarlo alla disponibilità dell’ente e nei casi in cui all’uso non segua l’immediata restituzione della cosa . Per i Giudici è inequivocabile la condotta tenuta dai due vigili del fuoco. In sostanza, essi hanno utilizzato privatamente sui loro mezzi i telepass aziendali, che non sono stati prontamente restituiti dopo l’uso e non furono trovati sui veicoli dei vigili del fuoco ai quali erano stati originariamente abbinati mentre soltanto uno venne poi rinvenuto, peraltro su un mezzo diverso da quello al quale era assegnato e presso altro distaccamento dei vigili del fuoco . Peraltro, le condotte incriminate si sono protratte per circa due anni e gli episodi di indebito utilizzo furono numerosi , come si desume anche dal rilevante ammontare complessivo dei pedaggi 880 euro circa per un lavoratore e 4mila euro per un altro lavoratore . E va escluso l’uso temporaneo da parte di entrambi i vigili del fuoco, poiché uno non ha più restituito i telepass da lui utilizzati anche in periodi di ferie o in giorni festivi mentre il telepass utilizzato dall’altro è stato trovato con il numero identificativo parzialmente abraso . Escludo perciò ogni dubbio sulla condanna per peculato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 marzo – 10 maggio 2021, n. 18107 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 2511/2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha condannato B.P.G. , direttore antincendi presso il omissis , e D.A. , capo squadra dei Vigili del fuoco in servizio presso il Distaccamento aeroportuale di omissis , ex art. 81 c.p., comma 2 e art. 314 c.p. per essersi appropriati dei telepass indicati nelle imputazioni per utilizzarli indebitamente con le loro autovetture. 2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso di B. si deducono violazione di legge e vizio della motivazione a perché la Corte ha qualificato il fatto ex art. 314 c.p.p., comma 2, trascurando l’uso soltanto momentaneo del telepass non essendo dimostrato che la parziale abrasione del codice identificativo del telepass, comunque leggibile e identificabile, sia stata compiuta da B. e al fine di conseguire l’impunità b perché la Corte ha escluso l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. in considerazione dell’intensità del dolo e della avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Nel ricorso di D. si deducono a la mancanza di un apprezzabile pregiudizio al buon andamento della Pubblica amministrazione e di un danno patrimoniale poiché il telepass utilizzato era stato concesso gratuitamente al Corpo dei Vigili del fuoco peraltro la vettura alla quale era collegato l’uso del telepass era fuori uso e avendo poi l’imputato comunque pagato i pedaggi autostradali b l’uso solo temporaneo del telepass per il tragitto casa-lavoro per poi ricollocarlo presso il parco dei veicoli dei Vigili del fuoco , potendosi configurare il peculato d’uso anche nel caso di reiterazione dell’utilizzo indebito. Considerato in diritto 1. Il reato ex art. 314 c.p., comma 2, peculato d’uso ricorre soltanto nei casi di un uso effettivamente momentaneo, inteso come limitato nel tempo, della cosa sottratta nel senso che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione Sez. 6, n. 9205 del 19/11/2003, dep. 2004, De Santis, Rv. 229303 Sez. 6, n. 4651 del 10/03/1997, Federighi, Rv. 207594 . Invece, costituisce peculato ex art. 314 c.p., comma 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica Sez. 6, n. 53974 del 15/11/2016, Freda, Rv. 268588 , esercitando un potere uti dominus tale da sottrarlo alla disponibilità dell’ente Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191 e nei casi in cui all’uso non segua l’immediata restituzione della cosa Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019, Varrasi, Rv. 276836 . 2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che i telepass aziendali, utilizzati privatamente dagli imputati sui propri mezzi, non sono stati prontamente restituiti dopo l’uso non furono trovati sui veicoli dei Vigili del Fuoco ai quali erano stati originariamente abbinati e soltanto uno quello utilizzato dal D. è stato rinvenuto nel marzo del 2018 peraltro su un mezzo diverso da quello al quale era assegnato e presso altro distaccamento dei Vigili del fuoco . Inoltre, le condotte si sono protratte dal omissis e gli episodi di indebito utilizzo furono numerosi, come si desume anche dal rilevante ammontare complessivo dei pedaggi per 880,84 Euro e per 4.120 Euro , sicché non ricorre la circostanza attenuante ex art. 323-bis c.p Pertanto, va escluso l’uso temporaneo da parte sia di B. che non ha più restituito i telepass da lui utilizzati anche in periodi di ferie o in giorni festivi sia di D. considerato che il telepass da lui usato è stato trovato con il numero identificativo parzialmente abraso . Ne deriva che la qualificazione delle condotte ex art. 314 c.p., comma 1, è corretta. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 154-ter disp. att. c.p.p