Ghiaccio contaminato utilizzato per la presentazione del pesce fresco: commerciante condannato

Confermata la pesante responsabilità penale del titolare di una pescheria. Fatale il non avere tenuto in condizioni di sicurezza il macchinario utilizzato per la produzione del ghiaccio.

Pesce fresco in bella mostra per la clientela. A rovinare il quadro però è il ghiaccio su cui sono posizionati i prodotti ittici, ghiaccio che, preparato con un macchinario non adeguatamente pulito, presenta cariche microbiche superiori a quelle consentite dalla legge. Inevitabile la condanna per il titolare della pescheria, punito con 5mila euro di ammenda Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 16347/21, depositata il 29 aprile . Fatale per il titolare della pescheria – collocata in Sicilia – è un controllo effettuato dalla polizia giudiziaria. Obiettivo è accertare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari . Ciò che emerge però mette nei guai il commerciante l’apposita macchina del ghiaccio era contaminata da cariche microbiche superiori a quelle consentite e la vendita al dettaglio del pesce fresco era stata effettuata con l’utilizzo del ghiaccio contaminato . Il quadro probatorio è chiarissimo, secondo i Giudici del Tribunale. Consequenziale la condanna del titolare della pescheria, sanzionato con 5mila euro di ammenda per avere prodotto – con apposito macchinario – ghiaccio contenente cariche microbiche superiori a quelle consentite e utilizzato per la conservazione di prodotti ittici freschi destinati alla clientela. In Cassazione il commerciante prova a ridimensionare le accuse, spiegando di essersi adoperato al fine di pulire il macchinario del ghiaccio e ponendo in rilievo l’ulteriore dato del mancato rinvenimento di batteri o sostanze pericolose all’interno del serbatoio dell’acqua con cui era stato prodotto il ghiaccio . In aggiunta, poi, ritiene anche plausibile la non punibilità, poiché l’offesa posta in essere risulta di particolare tenuità, in ragione dell’assenza di un danno penalmente rilevante . I dati messi sul tavolo dal commerciante non sono però sufficienti, secondo i Giudici della Cassazione, per mettere in discussione la condanna decisa in Tribunale. Inutile il richiamo alla ripulitura del macchinario del ghiaccio e al mancato ritrovamento di batteri o sostanze pericolose all’interno del serbatoio dell’acqua , soprattutto perché il commerciante ha ammesso che l’addebito era da attribuire alla scorretta operazione di pulizia delle vasche, essendo stati da lui omessi normali accorgimenti quali lo smontaggio e la sterilizzazione del tubo e del serbatoio che porta alla macchina del ghiaccio . Logico, in sostanza, parlare di cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari , poiché, osservano i Giudici, ci si trova di fronte a una situazione in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione, contaminazione o alterazione in prospettiva della vendita alla clientela, e in questa ottica non sono necessari né un previo accertamento sulla commestibilità dell’alimento, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore . Acclarata la violazione compiuta dal titolare della pescheria, i Giudici ritengono anche impossibile ridimensionarne la gravità. Ciò perché sulla base delle modalità di detenzione del macchinario e del ghiaccio prodotto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici , modalità contrarie alle più elementari norme igienico-sanitarie, e sulla base dell’omessa vigilanza sulla ripulitura della macchina del ghiaccio, utilizzata per la vendita al dettaglio del pesce fresco ci si trova, secondo i Giudici, di fronte a un comportamento caratterizzato da un totale dispregio della legalità e quindi di fronte a una colpa grave .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 29 aprile 2021, n. 11347 Presidente Manna – Relatore D’Antonio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 marzo 2020, il Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. c , perché, nella qualità di titolare di un esercizio per la vendita al dettaglio di pesce fresco, produceva - con apposito macchinario - ghiaccio utilizzato per la conservazione di prodotti ittici, contente cariche microbiche superiori a quelle consentite dal D.Lgs. n. 31 del 2001. 2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione, con riferimento all’elemento soggettivo del reato. La difesa ritiene che sia dirimente, sul punto, il fatto che il ricorrente si sia adoperato al fine di pulire il macchinario del ghiaccio, come dichiarato in sede di interrogatorio in data 13.06.2017 circostanza che consentirebbe di dimostrare l’insussistenza dell’elemento soggettivo, insieme con l’ulteriore dato del mancato rinvenimento di batteri o sostanze pericolose all’interno del serbatoio dell’acqua con la quale il ghiaccio era stato prodotto. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 131-bis c.p., sul rilievo che, nel caso di specie, l’offesa posta in essere risulterebbe certamente di particolare tenuità, in ragione dell’assenza di un danno penalmente rilevante. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che non sarebbero emersi elementi rivelatori da cui possa desumersi che il ricorrente non si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si deducono la violazione dell’art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa ritiene che sia evidente che il fatto in esame non sia di gravità tale da non consentire la concessione di dette attenuanti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamentano violazione di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo - è inammissibile per genericità. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dal Tribunale, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa e dalla motivazione della sentenza impugnata, relativamente all’elemento soggettivo del reato e richiamando pretesi dati fattuali, quali la ripulitura del macchinario del ghiaccio da parte del ricorrente e il mancato ritrovamento di batteri o sostanze pericolose all’interno del serbatoio dell’acqua. Nè il ricorrente contesta le sue affermazioni, sostanzialmente confessorie, secondo cui l’addebito era da attribuire alla scorretta operazione di pulizia delle vasche, essendo stati omessi - evidentemente dallo stesso imputato - normali accorgimenti quali lo smontaggio e la sterilizzazione del tubo e del serbatoio che porta alla macchina del ghiaccio. Del resto, il Tribunale ha correttamente evidenziato come, nel corso del controllo finalizzato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, la polizia giudiziaria ha accertato, nel verbale di prelevamento di campione, che l’apposita macchina del ghiaccio era contaminata da cariche microbiche superiori a quelle consentite e che la vendita al dettaglio del pesce fresco era stata effettuata con l’utilizzo del ghiaccio contaminato pagg. 23 della sentenza . E la giurisprudenza di questa Corte ha più volte osservato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, non è necessario che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle previsioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza, senza che rilevi, per la concretizzazione dell’illecito contravvenzionale, la produzione di un danno alla salute ex plurimis, Sez. 3, n. 44927 del 14/06/2016, Rv. 268715 Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, dep. 01/08/2013, Rv. 257130 Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Rv. 246970 . Più in generale, deve ricordarsi che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice in esame riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienicosanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione, contaminazione o alterazione ex plurimis, Sez. 3, n. 14549 del 05/03/2020, Rv. 278775 Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, Rv. 273919 Sez. 3, n. 35828 del 02/09/2004 Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Rv. 203094 . In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, in diverse pronunce, la natura della contravvenzione in esame quale reato di pericolo presunto, ritenendo non necessario per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell’alimento, nè il verificarsi di un danno per la salute del consumatore ex plurimis, Sez. 7, n. 11128 del 22/02/2019 Sez. 3, n. 35828 del 02/09/2004 Sez. 3, n. 2649 del 16/12/2003, dep. 2004, Rv. 22687401 . 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell’art. 131-bis c.p. - è manifestamente infondato. La difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sulla base della mera asserzione secondo cui l’offesa posta in essere risulterebbe di particolare tenuità, in ragione dell’assenza di un danno penalmente rilevante. Il Tribunale ha, invece, correttamente osservato come la contravvenzione in esame costituisca un reato di pericolo, per la cui consumazione non è necessario dimostrare che il cattivo stato di conservazione abbia effettivamente danneggiato o alterato il prodotto. Ebbene, il giudice di merito, sulla base delle accertate modalità di detenzione dell’apposito macchinario e del ghiaccio prodotto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici, contrarie alle più elementari norme igienico-sanitarie e dell’omessa vigilanza della ripulitura della macchina del ghiaccio, utilizzata dall’imputato per la vendita al dettaglio del pesce fresco, indici di una colpa non lieve, ha ritenuto e valutato correttamente l’insussistenza della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. 1.3. Il terzo motivo di doglianza - con cui si deduce violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena - è parimenti inammissibile per genericità. La difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni, del tutto generiche, circa il fatto che non sono emersi elementi rivelatori da cui possa desumersi la circostanza che il ricorrente non si asterrà dal commettere ulteriori reati. E sul punto la sentenza fornisce una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio della sospensione della pena, attese le accertate modalità di detenzione e utilizzo dell’apposito macchinario e del ghiaccio prodotto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici, risultate contrarie alle più elementari norme igienico-sanitarie e indice di un totale dispregio della legalità. 1.4. Il quarto motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione dell’art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione - è parimenti inammissibile. La censura della difesa sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è formulata in termini totalmente assertivi, non essendo ancorata alla prospettazione di elementi concreti che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dal Tribunale. In ogni caso, la difesa si limita ad osservare come sia evidente che il fatto in esame non sia di gravità tale da non consentire la concessione delle attenuanti generiche, trascurando di considerare che non aveva sollevato richieste al riguardo in primo grado, come emerge dalle conclusioni riportate in sentenza e non contestate con il ricorso per cassazione. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2, conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020 - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore.