Il furto è solo tentato se l’allarme sonoro e l’addetto alla vigilanza stoppano il ladro

Accolta la tesi proposta dal difensore dell’uomo sotto processo il reato non è stato consumato. Decisivo il controllo esercitato dal proprietario del negozio attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce.

Ladro fermato dopo le casse, quasi all’uscita del negozio, grazie all’allarme sonoro delle cosiddette barriere antitaccheggio. Impossibile, di conseguenza, parlare di furto consumato Cassazione, sentenza n. 15481, depositata il 23 aprile . Ricostruita la vicenda, i Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell’uomo sotto processo. Conseguente la sua condanna per il furto – aggravato dall’utilizzo di un mezzo fraudolento – di sedici capi di abbigliamento, del valore complessivo di 1.200,56 euro, sottratti dagli espositori di un negozio e inseriti all’interno di una borsa ‘schermata’ . Per quanto concerne la pena, in Appello essa viene ridotta a cinque mesi di reclusione e 180 euro di multa . In Cassazione, però, il ladro prova a ridimensionare la condotta in esame, sostenendo di non avere mai conquistato una autonoma signoria sul bene , essendo stato fermato all’interno del negozio quando, al suo passaggio, è scattato l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio . Evidente il nodo da sciogliere furto consumato o solo tentato ? Per i Giudici di terzo grado non vi sono dubbi il ladro ha ragione, si deve parlare di mero tentativo di furto. Decisivi i dettagli dell’episodio. Si è appurato, difatti, che l’uomo ha prelevato sedici capi di abbigliamento dagli espositori di vendita e li ha inseriti in una borsa ‘schermata’. Poi, però, al momento del passaggio attraverso la barriera elettronica, è scattato l’allarme sonoro, e l’uomo è stato immediatamente fermato, all’interno dei locali dell’esercizio commerciale, dall’addetto alla vigilanza che ha effettuato un ulteriore controllo e ha rinvenuto la merce all’interno della borsa . Erronea, quindi, la visione dei Giudici d’Appello, i quali hanno sostenuto la tesi del reato consumato , ponendo in evidenza che il ladro è stato fermato dopo aver superato le casse nel mentre si era diretto verso l’uscita nel tentativo di allontanarsi e dunque dopo avere varcato le barriere che delimitano l’area di controllo dominicale . Dalla Cassazione tengono infatti a precisare che la diretta osservazione dell’azione furtiva può essere compiuta anche grazie ad appositi strumenti di rilevazione . Ciò significa che il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce sensori o placche antitaccheggio ed il conseguente intervento difensivo impediscono che l’avviata azione delittuosa venga portata a compimento , come avvenuto nel caso esaminato dai magistrati. Per ampliare il quadro viene anche chiarito che il discrimine tra tentativo e consumazione riposa sulla considerazione che l’impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte del ladro e che la consumazione del furto deve essere agganciata alla completa rescissione anche se istantanea della signoria che sul bene esercitava il detentore, mentre, di converso, se lo sviluppo dell’azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell’offeso, si rimane allo stadio del tentativo . Nella vicenda presa in esame il controllo esercitato attraverso gli apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce e l’intervento difensivo ‘in continenti’ – attraverso il posizionamento di un addetto alla vigilanza all’uscita dalle barriere – hanno impedito al ladro di conseguire, anche solo momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di dominio della persona offesa . Logico, quindi, concludono dalla Cassazione, parlare di furto tentato . Ciò rende necessario un nuovo processo in Appello per ridefinire il trattamento sanzionatorio a carico del ladro.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 marzo – 23 aprile 2021, n. 15481 Presidente Palla – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di T.P. per il furto, aggravato dall’utilizzo di un mezzo fraudolento, di sedici capi di abbigliamento del valore complessivo di 1.200,56 Euro, sottratti dagli espositori di un negozio e inseriti all’interno di una borsa schermata mentre, dopo aver escluso la recidiva reiterata e riconosciuto soltanto quella specifica e infraquinquennale, ha ridotto la pena a mesi cinque di reclusione ed Euro 180 di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con i primi due denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. Il reato si sarebbe arrestato alla fase del tentativo, poiché l’imputato non ha mai conquistato una autonoma signoria sul bene è stato fermato all’interno del negozio quando, al suo passaggio, è scattato l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio. 2.2. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per non avere il giudice di appello rinnovato il giudizio di bilanciamento una volta esclusa la recidiva reiterata. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. rito scritto ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le proprie articolate conclusioni in epigrafe trascritte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo e secondo motivo sono fondati. La fattispecie in rassegna si inquadra nella ipotesi del tentativo. 2.1. La condotta è pacifica l’imputato ha prelevato sedici capi di abbigliamento dagli espositori di vendita e li ha inseriti in una borsa schermata al momento del passaggio attraverso la barriera elettronica è scattato l’allarme sonoro, l’imputato è stato immediatamente fermato, all’interno dei locali dell’esercizio commerciale, dall’addetto alla vigilanza che ha effettuato un ulteriore controllo e ha rinvenuto, poi, la merce all’interno della borsa. 2.2. La Corte di appello ha riconosciuto la figura del reato consumato in forza dei seguenti rilievi - il caso in rassegna è eccentrico rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186, che si sono occupate della diretta osservazione del fatto da parte del personale di vigilanza pag. 4 sentenza impugnata - l’imputato è stato fermato dopo aver superato le casse nel mentre si era diretto verso l’uscita nel tentativo di allontanarsi pag. 5 , dunque ha varcato le barriere che delimitano l’area di controllo dominicale. 2.3. La decisione è errata e muove, peraltro, da una lettura parziale della sentenza delle Sezioni Unite Prevete che si sono occupate non solo del caso di azione posta in essere sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei suoi dipendenti ma anche di quello, diverso ma equiparabile, in cui il monitoraggio della azione furtiva viene esercitato grazie ad appositi strumenti di rilevazione. Anche nella seconda ipotesi il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce sensori o placche antitaccheggio ed il conseguente intervento difensivo in continenti impediscono che l’avviata azione delittuosa venga portata a compimento. In questa seconda ipotesi ricade, all’evidenza, la condotta in esame, che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non è affatto eccentrica rispetto alle statuizioni delle Sezioni Unite Prevete. 2.4. Il discrimine tra tentativo e consumazione riposa sulla considerazione che l’impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente. La consumazione del furto deve essere agganciata alla completa rescissione anche se istantanea della signoria che sul bene esercitava il detentore, mentre, di converso, se lo sviluppo dell’azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell’offeso, si rimane allo stadio del tentativo Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, cit. . Nella specie il controllo esercitato attraverso gli apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce e l’intervento difensivo in continenti attraverso il posizionamento di un addetto alla vigilanza all’uscita dalle barriere hanno impedito all’agente di conseguire, anche solo momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di dominio della persona offesa. 3. Il terzo motivo è assorbito. 4. Consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto della qualificazione giuridica del fatto in termini di reato consumato e il processo va rinviato al giudice di merito che, previa riqualificazione del fatto come delitto tentato, provvederà alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, tenendo conto anche del terzo motivo di ricorso rimasto assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.