Prelievo ematico sul conducente, una casella barrata certifica la comunicazione sulla possibile assistenza legale

Incontestabile la responsabilità penale dell’automobilista. Respinta l’obiezione difensiva mirata a mettere in discussione il verbale redatto dagli agenti di polizia giudiziaria e, soprattutto, l’accertamento del tasso alcolemico nel sangue del conducente.

Per l’accertamento alcolemico sul sangue dell’automobilista è sufficiente una ‘barratura’ sul verbale per dare prova che stata data comunicazione della possibilità di chiedere l’assistenza di un legale Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 12984/21, depositata oggi . Sotto processo un uomo, beccato a guidare ubriaco , a tarda ora, e capace anche di avere provocato un incidente . Il quadro probatorio è ritenuto sufficiente dai Giudici di merito consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado. Nel contesto della Cassazione, però, il difensore dell’automobilista sostiene la tesi della possibile nullità del verbale degli accertamenti del tasso alcolemico eseguiti sul suo cliente. A questo proposito, il legale pone in evidenza che non è stato accertato e chiarito se il prelievo ematico sia stato eseguito su iniziativa dei sanitari o su impulso degli operanti della polizia giudiziaria, né se l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia sia stato formulato in maniera chiara e intellegibile all’automobilista. E su quest’ultimo punto il legale ritiene anche doveroso chiarire se la semplice barratura della relativa casella sul verbale di accertamento di polizia giudiziaria vale quale avviso . Per i Giudici della Cassazione, però, le obiezioni difensive sono fragilissime, poiché l’avviso risultava dato in modo corretto all’automobilista. In particolare, l’assunto secondo cui la barratura della casella apposta in corrispondenza della dicitura ‘dato avviso della facoltà ’ o similare non varrebbe quale adempimento dell’obbligo previsto è erroneo . Ciò perché in primo luogo l’avviso è dato oralmente, e il verbale ne costituisce solo il mezzo di documentazione. In secondo luogo, le modalità con le quali può essere documentato il compimento dell’atto sono libere e quindi vale tanto la esplicita e diretta indicazione quanto la rappresentazione sintetica .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 gennaio – 6 aprile 2021, n. 12984 Presidente/Estensore Dovere Ritenuto in fatto 1. D.A. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Gianluca Graziani, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa dal Tribunale di Rieti, con la quale egli era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , commi 2-bis e 2-sexies e condannato alla pena ritenuta equa. 2. Il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c , artt. 180,191 e 356 c.p.p. perchè la Corte di appello ha ritenuto non viziato da nullità il verbale degli accertamenti del tasso alcolemico eseguiti sulla persona del D. nonostante non fosse stato accertato e chiarito se il prelievo ematico da questi patito fosse stato eseguito su iniziativa de sanitari o su impulso degli operanti, nè se l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato formulato in maniera chiara e intellegibile al prevenuto. Inoltre si sarebbe dovuto chiarire se la semplice barratura della relativa casella sul verbale di accertamento di p.g. vale quale avviso ex art. 356 c.p.p Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, esso non si confronta con la motivazione impugnata, rimanendo quindi aspecifico. Se è vero che la Corte di appello ha fatto riferimento ad un principio di diritto superato dalla giurisprudenza di questa Corte per la quale l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia va dato non solo quando l'esecuzione del prelievo del liquido biologico viene richiesta dalla p.g. ma anche quando questa chieda ai sanitari che sono già intenzionati ad eseguire il prelievo di accertare anche il tasso alcolemico cfr. Sez. 4, n. 11722 del 19.2.2019 è parimenti vero che di tale principio la Corte di appello non ha fatto alcuna applicazione, avendo evidenziato che nel caso di specie l'avviso risultava dato. Proprio sulla sussistenza di tale avviso verte il secondo motivo, che però risulta manifestamente infondato. L'assunto secondo il quale la barratura della casella apposta in corrispondenza della dicitura dato avviso della facoltà . o similare non varrebbe quale adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. è erroneo. In primo luogo l'avviso è dato oralmente il verbale ne costituisce solo il mezzo di documentazione. In secondo luogo, le modalità con le quali può essere documentato il compimento dell'atto sono libere e quindi vale tanto la esplicita e diretta indicazione quanto la rappresentazione sintetica. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila Euro alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.