Lo stalking per un giorno non è reato

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un imputato accusato nuovamente di stalking. Nel caso di specie il delitto, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un’unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12041/21, depositata il 30 marzo. Il Tribunale di Caltanissetta affermava la responsabilità di un imputato per il reato di stalking in danno ad una donna, limitatamente alle condotte poste in essere il 10 settembre 2018. La Corte d’Appello di Caltanissetta riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il fatto commesso dall’accusato fosse stato posto in esecuzione del medesimo disegno criminoso commesso in precedenza e per il quale egli aveva già riportato condanna irrevocabile. L’imputato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, per l’ erronea applicazione della legge penale in quanto nella specie la condotta per cui egli è stato condannato sarebbe unica e non reiterata. La doglianza è fondata in quanto nel caso di specie egli si sarebbe recato presso l’abitazione della donna ed avrebbe suonato due volte il citofono della stessa, invitandola a scendere per poterci parlare. La donna molto agitata avrebbe richiesto immediatamente l’intervento dei Carabinieri. Ma dal suo agire molesto, non risulta che nel brevissimo arco temporale ci sia stata soluzione di continuità La Corte di Cassazione ha già chiarito a riguardo che in tema di atti persecutori , nel caso in cui un soggetto già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell’art. 81 cod.pen., solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad un serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all’art. 612-bis cod.pen. e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un’ unica , per quanto grave, condotta di molestia e minaccia Cass. 11925/2020 . Inoltre, il Collegio ha anche già sottolineato che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale Cass. n. 33842/2018 e che è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice Cass. n. 38306/2016 . Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 dicembre 2020 – 30 marzo 2021, n. 12041 Presidente Sabeone – Relatore Francolini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 maggio 2019 il Tribunale di Caltanissetta - ha affermato la responsabilità di C.R.O. per il delitto aggravato di atti persecutori in danno di A.L.C. limitatamente alle condotte poste in essere il 10 settembre 2018 ed ha condannato l’imputato alla pena di giustizia con le conseguenti statuizioni civili - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per le condotte antecedenti perché l’azione penale non doveva essere proseguita poiché l’imputato per esse era già stato sottoposto a procedimento. Con pronuncia del giorno 3 dicembre 2019 dep. il 16 gennaio 2020 , a seguito del gravame interposto dall’imputato, la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il fatto per cui era stata resa condanna fosse stato posto in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso ai fatti per cui il C. aveva già riportato condanna irrevocabile giusta sentenza della stessa Corte territoriale del 9 gennaio 2018 e rideterminato la pena inflitta. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione sia nell’interesse dell’imputato che della parte civile, per i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 . 2.1. Il difensore dell’imputato ha articolato quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata assunta la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , e, segnatamente, la violazione dell’art. 612-bis c.p., art. 649 c.p.p. e art. 50 Carta EDU, denunciando che nella specie la condotta per cui l’imputato è stato condannato sarebbe unica e non reiterata e non potrebbe essere perciò sussunta nel precetto penale in contestazione. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata assunta la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in particolare richiamando l’art. 612-bis c.p. e art. 50 Carta EDU, nonché per l’inosservanza di norme processuali art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , richiamandosi al riguardo l’art. 649 c.p.p Ad avviso del ricorrente, le condotte antecedenti al 10 settembre 2018, oggetto di giudicato, sono state ritenute atto prodromico ed integrativo della condotta per cui nel presente procedimento è stata resa condanna per il delitto di atti persecutori in tal modo sarebbero stati contestati al C. fatti già oggetto di condanna, senza i quali l’unico episodio del 10 settembre 2018 non avrebbe rilevanza penale. 2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , poiché la Corte territoriale avrebbe, da un lato, assunto che la condotta dell’imputato che ha fatto suonare il citofono della persona offesa due volte nell’arco di pochi minuti integrerebbe il delitto di atti persecutori e, dall’altra parte, affermato che in difetto della condotta già giudicata, presumibilmente non si sarebbe pervenuti alla stessa conclusione. 2.1.4. Con il quarto motivo è stata prospettata l’inosservanza di norme processuali art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , indicate negli artt. 521 e 522 c.p.p., denunciandosi la violazione del principio di correlazione tra il fatto oggetto di contestazione e quanto posto a fondamento della decisione, poiché soltanto la condotta del 10 settembre 2018 avrebbe potuto essere oggetto del giudizio in quanto - a ritenere diversamente - si avrebbe una modifica dell’imputazione non consentita. 2.2. La parte civile ha formulato un unico motivo di ricorso, denunciando - sub specie dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e lett. e , - la violazione degli artt. 541 e 605 c.p.p. e l’omessa motivazione, e deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi statuizione sulla condanna alle spese dell’imputato e sulla conferma della decisione di primo grado sul risarcimento del danno, come invece richiesto dalla stessa parte civile nel giudizio di appello. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso avanzato nell’interesse del C. è fondato e deve essere accolto, con la conseguente revoca delle statuizioni civili già rese, rimanendo assorbite le ulteriori censure dello stesso imputato e quella mossa dalla parte civile. 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, adducendo che la condotta posta in essere dall’imputato non potrebbe integrare il delitto di atti persecutori, poiché essa non sarebbe reiterata. 1.1. Nel caso in esame, la sola condotta - tra quelle in imputazione - per cui all’esito del giudizio di primo grado - la cui statuizione è stata in parte qua confermata dalla sentenza impugnata - è quella verificatasi il 10 settembre 2018, allorché il C. , dopo essere tornato in libertà a seguito della reclusione patita per aver commesso il delitto di atti persecutori proprio in danno dell’A. , si è recato presso l’abitazione della donna ed ha suonato il citofono della stessa, invitandola a scendere impiegando le seguenti espressioni sono lo amore mio, scendi sono O. , dammi una possibilità, dai ti prego fammi parlare . Dalla ricostruzione dell’occorso compiuta dalla sentenza impugnata, non in contestazione, risulta che intorno alle ore 16.45 il C. abbia suonato una prima volta e proferito la prima frase la A. ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri dopo qualche minuto il campanello ha nuovamente suonato e la A. ha risposto credendo che si trattasse dei militari sopraggiunti, e tuttavia ha riscontrato che era ancora il C. che ha proferito la seconda frase. Sopraggiunti prontamente, i Carabinieri hanno in effetti verificato la presenza in loco del C. e lo stato di forte agitazione della donna che piangeva . 1.2. Questa Corte ha già chiarito che - in tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto sia stato già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell’art. 81 c.p., solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all’art. 612-bis c.p. e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un’unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia Sez. 5, n. 11925 del 15/01/2020, Ballus, Rv. 278931 - 01 - integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01 - è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, C., Rv. 267954 - 01 Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B., Rv. 264356 - 01 . 1.3. Ciò posto, è allora dirimente comprendere se l’agire del C. sopra richiamato si sia sostanziato in una pluralità di azioni ovvero abbia costituito una sola azione. Al fine di chiarire se ricorra una pluralità di condotte ovvero un’unica azione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che - occorre aver riguardo al duplice criterio finalistico e temporale ossia, come rilevato pure in dottrina, alla contestualità degli atti e all’unicità del fine azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di atti che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell’azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa - l’unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all’azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l’immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l’azione unica Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994 - dep. 1995, Periodo, Rv. 200554 - 01, in tema di tentativo di estorsione cfr. pure Sez. 5, n. 4554 del 14/01/1987, Amore, Rv. 175658 - 01, secondo cui In tema di violenza privata l’azione deve considerarsi unica anche in presenza di una pluralità di atti tipici, quando questi si presentino offensivi del medesimo interesse tutelato e si svolgano in unico contesto Sez. 6, n. 9952 del 22/01/ 2003 Fanti, Rv. 224040 - 01, in tema di rapina impropria, con riguardo alle minacce rivolte a più persone nell’ambito del medesimo ed unico contesto illecito, senza un’apprezzabile soluzione di continuità ed all’unico fine di garantirsi l’impunità Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016 - dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005 - 01, in tema di resistenza a pubblico ufficiale . 1.4. Ebbene, nel caso di specie, il C. nell’occorso si presentato presso l’abitazione della A. ed ha bussato chiedendole di scendere una prima volta e, dopo pochi minuti, senza che consti essersi mai allontanato, ha nuovamente bussato chiedendo alla donna di poter parlare. Dunque, non risulta che nel brevissimo arco temporale in discorso ci si stata soluzione di continuità nel suo agire molesto, posto in essere in una pressoché immediata successione nè vi è dubbio sull’unicità del fine da lui perseguito. Ne discende che sub specie iuris nella specie deve ravvisarsi un’unica azione, che da sé sola - in forza dei principi di diritto già esposti - non può integrare il delitto in contestazione. Alla luce del limitatissimo lasso di tempo in cui ha avuto luogo il fatto, esso non può considerarsi insistente e perciò petulante Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Fontanive, Rv. 236503 - 01 , non potendo ravvisarsi nella specie neppure la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. . Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio, perché il fatto non sussiste e devono essere revocate le statuizioni civili già rese. 2. Rimangono, dunque, assorbite sia le ulteriori censure avanzate nell’interesse dell’imputato sia il motivo di ricorso - relativo alle statuizioni civili - proposto nell’interesse dell’A. . Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull’originale della sentenza, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Dr. Francolini Giovanni, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, art. 2, comma 1, art. 546 c.p.p., comma 2 .