L’ordinanza contraffatta ha l’apparenza di un originale? È falso punibile

In tema di delitti contro la fede pubblica, e segnatamente di falsità in atti, costituisce falso punibile la formazione della copia di un’ordinanza inesistente, quando la stessa assuma l’apparenza di una riproduzione di atto originale, normalmente non soggetto a circolazione, considerate le circostanze concrete e l’atteggiamento psicologico dell’agente, complessivamente diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell’atto, nonché considerata la veste formale attribuita all’atto medesimo, tipica di un provvedimento giurisdizionale.

Lo ha stabilito la V sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11402/21, depositata il 24 marzo. I modelli astratti di tutela nei reati di falso Secondo parte della dottrina, vi sarebbero tre modelli di tutela astrattamente prospettabili nel caso di falsità documentali . Il primo concepisce il falso come l’inganno della fiducia che la collettività ha nei documenti, intesi quali strumenti di certezza del diritto. Il secondo definisce invece il falso quale abuso del potere documentale, in relazione ai singoli documenti falsificati dal pubblico ufficiale, e dunque in violazione dell’art. 97, comma 1, Cost Anche il terzo modello attribuisce alla nozione di falso la qualità di abuso del potere documentale, ma inteso come categoria generale, caratterizzato dall’offesa alle funzioni del documento, e cioè a quella di garanzia della provenienza del contenuto, a quella di prova della veridicità del contenuto ed a quella di perpetuazione di quanto in esso contenuto. I modelli accolti dal vigente Codice Penale sono sostanzialmente il primo ed il secondo, fra quelli sopra richiamati. la nozione penalmente rilevante di documento Per la scienza penalistica, il documento consiste nella dichiarazione narrativa o dispositiva avente contenuto di pensiero, ed espressa mediante scrittura sia ideografica che alfabetica , incorporata in una base materiale durevole nel tempo. Il documento deve essere riconducibile ad un determinato autore, in modo certo ed univoco, nonché idoneo ad avere rilevanza giuridica. Tale idoneità deve essere valutabile in concreto, cioè al momento della falsificazione. Vi sono poi atti penalisticamente inesistenti e/o invalidi, per i quali cioè è esclusa la rilevanza penale della loro falsificazione, in quanto manca l’oggetto materiale della condotta art. 49, comma 2, c.p. in altri termini, per tali atti manca uno dei requisiti di cui alla nozione di documento sopra esposta. Quanto agli atti giuridicamente nulli e/annullabili, per essi non sussiste la rilevanza penale, ove si tratti di nullità e/o annullabilità non derivante dalla falsificazione. Due soluzioni sono state prospettate al riguardo in giurisprudenza. Per la prima, non è punibile la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente per la seconda, non è punibile la falsificazione di un documento giuridicamente nullo e/o annullabile, se questa è verosimilmente inidonea ad ingannare i terzi, trattandosi – in tal caso – di ipotesi di cosiddetto falso grossolano”. e la classificazione dei documenti. Quanto ai tipi di documenti penalmente rilevanti, il primo ad essere disciplinato nel vigente Codice Penale è – per importanza – l’atto pubblico art. 476, comma 1, c.p. , il quale, come è noto, è quel documento che proviene da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Va peraltro precisato che devono ritenersi privi di rilevanza penale gli atti pubblici redatti per finalità non inerenti a funzioni pubblicistiche. L’atto pubblico fidefacente art. 476, comma 2, c.p. e art. 2700 c.c. è invece, ad esempio, il verbale del cancelliere, o la relata di notifica predisposta dall’Ufficiale Giudiziario. Vi è poi la nozione di certificato art. 477 c.p. quest’ultimo si differenzia dall’atto pubblico, il quale produce effetti costitutivi, mentre il certificato produce effetti a sé preesistenti, e riguarda fatti risultanti da un altro atto pubblico in senso lato. Accanto all’atto pubblico ed al certificato vi è l’autorizzazione amministrativa art. 477 c.p. , la quale consiste in quell’atto che rimuove gli ostacoli di legge all’esercizio di una determinata attività come, ad esempio, nel caso della patente di guida, o di una prescrizione medica . Quanto alla copia autentica art. 478, comma primo, c.p. , essa costituisce atto pubblico fidefacente rispetto alla dichiarazione della sua conformità all’originale, fatta dal pubblico ufficiale. Nel caso dell’attestato art. 478, comma 2, c.p. , esso riproduce il contenuto del documento originale in modo sintetico come nell’ipotesi del disco-contrassegno . Le ipotesi di falso possono concernere anche la scrittura privata, come nel caso dei certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità art. 481 c.p. , dei registri e notifiche soggetti ad ispezione dell’autorità di pubblica sicurezza art. 484 c.p. e del documento informatico art. 491 bis c.p. .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 gennaio – 24 marzo 2021, n. 11402 Presidente Miccoli – Relatore Casaselice Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale in sede, del 12 ottobre 2018, nei confronti di L.F. , con la quale questi era stato condannato per i reati di cui all’art. 640 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, capo 1 , art. 476 c.p., commi 1 e 2, art. 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, capo 2 , art. 640 c.p., art. 81 c.p., comma 2, art. 62 c.p., nn. 7 e 11, capo 3 , alla pena di anni tre mesi undici di reclusione ed Euro 580 di multa, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 1 e 2, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, nonché alle restituzioni, determinate, rispettivamente, per la persona offesa B.C.R. , in Euro 2.500,00 ed Euro 300.610,15, per la persona offesa S.D.P.A. , in Euro 1.000,00 ed Euro 45.233,40, nonché alle restituzioni in favore della parte civile omissis , determinate in Euro 276.951,17, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 1.1. L’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, presentatosi alle persone offese come capace uomo d’affari, oil trader, imprenditore nel settore import/export di petrolio, aveva intrattenuto con le stesse rapporti di collaborazione e anche di amicizia. Questi, secondo la sentenza impugnata, si era interessato, gestendola, della gran parte delle intermediazioni del greggio iracheno, durante l’embargo degli anni ‘90 ed è stato indagato per corruzione internazionale, dalla Procura della Repubblica di Milano, per fatti di cui allo scandalo internazionale perpetrato durante il programma dell’Onu, Oil for food, relativi al passaggio illecito di rilevanti dazioni di danaro in favore di funzionari pubblici dell’ex regime iracheno. Nell’ambito di detto procedimento, era stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili riferibili alla omissis fino al controvalore di 15 milioni di Euro, in data 2 ottobre 2006, beni oggetto di confisca, con provvedimento del 5 luglio 2010, a seguito della disposta archiviazione per prescrizione dei fatti contestati. In tale contesto, i giudici di merito inseriscono i reati di cui ai capi 1 e 2, indicando che, nelle date 19 e 24 marzo 2015, L. inviava a B. , socio occulto al 49% in altra società di diritto greco, del pari riconducibile al ricorrente, denominata Ltd, due mail con allegato documento giudiziario apparentemente firmato dal giudice P.A. risultato, poi, trasferito in cassazione da tre anni , nel quale si attestava il dissequestro dei beni a suo tempo oggetto di sequestro in data 2 ottobre 2006, sopra descritti, facendo credere al B. di avere necessità di danaro per le spese necessarie ad ottenere la materiale restituzione dei beni dissequestrati. Di qui, l’inoltro di somme di danaro per un totale di Euro 339.000,00 e la scoperta della falsità dei documenti, avvenuta soltanto l’8 marzo 2016 quando la moglie della parte offesa si era recata in Italia accertando la falsità dei provvedimenti di dissequestro. 1.2. Quanto al capo di imputazione sub 3, la sentenza impugnata evidenzia che tra D. , dirigente presso società specializzate nel commercio di carburante e L. vi erano contatti lavorativi riguardanti la compravendita di combustibile o prodotti affini. La pronuncia inserisce in tali rapporti la vicenda svoltasi nel 2012, oggetto di contestazione, quando l’imputato propose a D. di aiutarlo economicamente per prestiti elargiti, tramite la società omissis di proprietà del detto D. , attiva nel settore dell’intermediazione di prodotti petroliferi. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b , in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 476 c.p., commi 1 e 2, e art. 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, di cui al capo 2 della contestazione. Si tratta, secondo la Difesa, dell’invio, a mezzo mais, in data 24 marzo 2015, come allegato in formato pdf, di un’ordinanza, apparentemente emessa dal Tribunale di Milano, alla persona offesa B. . Si assume che, in primo grado, l’imputato era stato condannato sulla base di un ragionamento solo apparentemente confortato dalla giurisprudenza citata nella sentenza di condanna. Come, infatti, il ricorrente aveva notato con l’atto di gravame, i precedenti indicati erano tutti relativi a casi in cui la Suprema Corte aveva escluso la sussistenza del falso Cass. del 10 novembre 2017, n. 2297, 21 dicembre 2012 n. 10959, 3 novembre 2010 n. 42065 considerato che la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l’autenticità, non può mai integrare il reato di falso materiale anche in caso di inesistenza dell’originale. Nella specie, osserva il ricorrente che si tratta di file pdf, privo di firma digitale o autenticazione, presentato come copia. Del resto, si deduce che nessuna motivazione è stata svolta sul punto devoluto dalla Corte di appello che si limita a richiamare il precedente delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, n. 35814, affermando che la trasmissione dell’ordinanza era avvenuta con tutti i requisiti, sostanziali e formali e che dunque, tali requisiti erano idonei a farla apparire come copia di un atto originale. Si deduce, invece, che, in primo luogo, il caso della Suprema Corte a sezioni unite, si era concluso proprio nel senso dell’esclusione del reato di falso, trattandosi di documento che rappresenta copia di atto inesistente. In secondo luogo, si richiama giurisprudenza successiva senza indicarne gli estremi secondo cui, trattandosi di atto che rappresenta una mera stampa di una fotocopia, priva di attestazione di conformità o autenticità, trasmessa a mezzo mail, senza alcuna attestazione del mittente p.e.c. e senza autenticazione del file digitale trasmesso, non si tratta di atto che appare come originale nè è una copia di atto originale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e correlato vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’artificio e raggiro per il reato di cui al capo 1. Il ricorrente rinvia alle argomentazioni svolte con l’atto di appello, circa la totale inverosimiglianza della versione del denunciante B. , sia in ordine ai rapporti con l’imputato che alle ragioni sottese alle dazioni di danaro contestate. Si assume, poi, che il rapporto tra parte offesa ed imputato, sorto come rapporto di lavoro era, successivamente, mutato in un mero rapporto amicale. Si sottolinea che la contestazione dell’imputazione reca la data del 19 marzo 2015, dunque il primo versamento sarebbe precedente rispetto alla trasmissione della mail di cui al capo 2, avvenuta il 24 marzo 2015, circostanza sulla quale i giudici di merito non avrebbero fornito alcuna spiegazione, nonostante la sua indicazione nei motivi di gravame. Dunque, vi sarebbe assenza di motivazione circa la sussistenza del raggiro. Nè, per il ricorrente, può assumere rilievo, ai fini della non contraddittorietà della motivazione, il riferimento alla dicitura loan, presente nella causale di alcuni versamenti della parte civile B. , trattandosi di causale che, per il ricorrente, si rinviene anche nel bonifico relativo alla parte civile D. , nonostante si stesse, con quel bonifico, investendo fondi in una compravendita di petrolio. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e correlato vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’artificio e raggiro per il reato di cui al capo 3. Anche per il reato contestato come commesso ai danni della parte offesa D. non sarebbe dimostrata la sussistenza del raggiro, nè la sentenza di appello avrebbe risposto ai motivi di gravame. La stessa Corte territoriale, per il ricorrente, avrebbe ammesso che l’operazione poteva essere reale, anche se ad alto rischio, a fronte del quale il ricorrente si sarebbe limitato a tacere, maliziosamente, che, in caso di mancato buon esito dell’operazione medesima, non sarebbe stato in grado di restituire i fondi. Si tratta, per la Difesa, di settore e tipologia di affari basati sulla fiducia, in cui è prassi fondare gli accordi sul descritto rapporto, ove si è soliti concludere accordi ad alto rischio ma con potenziale, corrispondente, alto guadagno, senza alcuna garanzia da parte degli interlocutori. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione all’esclusione del vincolo della continuazione, circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 e vizio di motivazione in relazione alla comparazione tra circostanze e sulla quantificazione della pena. Sulla richiesta di continuazione tra i reati di cui ai capi 1 e 2 da un lato, nonché al capo 3 dall’altro, si era dimostrato, secondo la Difesa, che il contesto, la spinta a delinquere, il modus operandi, oltre che la tipologia del reato in considerazione anche del bene tutelato, erano elementi che andavano considerati ai fini del riconoscimento del vincolo. L. , in sintesi, avrebbe agito per ottenere somme liquide, in quanto in difficoltà economica e lavorativa. Sull’esistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 si osserva che non vi era rapporto di prestazione d’opera tra le parti, posto che B. era mero creditore di somme prestate per le quote della Ltd, mentre inesistente sarebbe la compravendita di petrolio proposta da L. a D. . Inoltre, i rapporti di affari pregressi con quest’ultimo, cui fa riferimento la motivazione della Corte territoriale, sarebbero inesistenti, dunque alcuna relazione di prestazione d’opera potrebbe ritenersi tra le parti. Esclusa l’aggravante, quindi, si chiede anche di rivedere il giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p., indicando la totale assenza di motivazione circa i motivi di gravame svolti sulla quantificazione della pena. 3. La parte civile B.C.R. , ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., memoria difensiva del 16 dicembre 2020. 3.1. In ordine al primo motivo, si osserva che è generico posto che la Corte territoriale, a pag. 12, affronta le doglianze difensive facendo rinvio espresso alla motivazione di primo grado. Questa ha puntualmente evidenziato che l’imputato non ha trasmesso alla parte offesa una fotocopia riconoscibile come tale, bensì una scansione telematica di apparenti provvedimenti di dissequestro. Questi si presentano come riproduzione fedele di altrettanti atti, sottoscritti dal giudice e con attestazione e data di deposito, requisiti formali di provvedimenti di dissequestro, idonei, pertanto, a documentare l’esistenza di un atto corrispondente e a trarre in inganno terzi in buona fede. 3.2. Il secondo motivo sarebbe inammissibile in quanto genericamente formulato per aver ignorato il contenuto della motivazione della Corte territoriale e del primo grado, i cui contenuti vengono ricordati a pagg. 6 e sgg 3.3. Sul motivo relativo alla sussistenza del vincolo della continuazione si osserva che è priva di vizi logici e ampia la motivazione della Corte territoriale circa la differenza tra i motivi a delinquere ed il vincolo di cui all’art. 81 c.p Si sottolinea, peraltro, che le coordinate fondamentali del fatti più recenti non potevano certo essere predeterminate al momento della consumazione dei fatti precedenti di cui al capo 3. Sicché il ricorso, sul punto, sarebbe inammissibile per genericità dei motivi. 3.4. Il motivo relativo all’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, con riferimento alla persona offesa B. , sarebbe inammissibile per la parte civile, tenuto conto che già il Tribunale l’aveva esclusa in relazione al capo 1 e 2, come confermato dalla Corte d’appello soltanto in ordine al capo 3, commesso ai danni delle parti offese D. e XXX. 3.5. Il motivo relativo alla quantificazione della pena, anche in relazione alla pretesa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. comunque, sarebbe inammissibile, trattandosi di mera riproduzione di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto puntualmente, con ragionamento logico. 4. La parte civile B.C.R. ha fatto pervenire conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, in data 16 dicembre 2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata allegando nota spese. 4.1. Quanto al reato di falsità materiale, si osserva che, nei gradi di merito, l’odierno ricorrente ha sempre sostenuto che il file pdf trasmesso è privo di autenticazione e firma e, quindi, si tratta di copia, presentata come tale, trattandosi di mera stampa di una fotocopia. Si rileva che, nel caso preso in esame dalle Sezioni unite penali, il mancato riconoscimento del reato di falsità materiale è stato determinato dalla qualità del documento inesistente nel caso di specie fotocopia di autorizzazione amministrativa privo di qualsiasi attestazione, di requisiti indispensabili, di forma e sostanza, tali da farlo apparire originale o documentativo dell’esistenza di un originale. Invece, nel caso al vaglio, gli atti trasmessi a mezzo mail a B. sarebbero descritti dai giudici di merito come riproduzione fedele di provvedimenti giurisdizionali, con firma del giudice, attestazione timbrata e datata del deposito in cancelleria, requisiti formali di provvedimenti giurisdizionali, rientranti dunque, nello schema legale dell’ordinanza di dissequestro. 4.2. Sull’esistenza del raggiro, si evidenzia che le sentenze di merito hanno, puntualmente, descritto la condotta, richiamando punti della motivazione del provvedimento di primo grado pag. 25 e 17 e di appello. Si sottolinea che L. avrebbe, attraverso la trasmissione dei falsi provvedimenti giurisdizionali di dissequestro, convinto B. a trasferire somme di danaro in suo favore, indicate come necessarie a sostenere le spese per liberare i beni sottoposti a sequestro, illustrando, anche oralmente, a mezzo di videochiamata, il contenuto degli apparenti provvedimenti giurisdizionali, traducendoli in lingua inglese così ritardando anche il momento delle verifiche all’esito delle quali B. avrebbe accertato la contraffazione. Si richiama, a conferma dell’attendibilità della parte lesa, anche la denuncia sporta dalla parte civile D. alla cui acquisizione l’imputato ha prestato consenso. 4.3. Si svolgono osservazioni anche in relazione al trattamento sanzionatorio sottolineando che, a seguito di denuncia per calunnia del B. , l’imputato è stato destinatario di avviso di conclusione indagini preliminari da parte del Tribunale di Milano, proc. n. 20584/19 r.g.n.r 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, P. Filippi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale richiamando Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, ric. Marcis, nonché Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, sulla questione se la formazione della copia di un atto inesistente integri o meno il reato di falsità materiale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, rilevando anche la genericità delle altre questioni devolute. 6. Il ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo è manifestamente privo di fondamento. Si osserva che nel caso di specie, gli atti che si assumono falsificati sono rappresentati da ordinanze, apparentemente emesse dal Tribunale di Milano, trasmesse alla parte civile in allegato a mail, in formato pdf, secondo la Difesa inoltrati senza indicazione del mittente e senza autenticazione del file digitale inoltrato. Il ricorrente assume, in sostanza, che trattandosi di trasmissione di fotocopie, prive di firma, presentate come tali e in assenza di attestazione che ne conferma l’autenticità, la condotta non può mai integrare il reato di falso materiale, pur risultando non esistente l’atto originale. Si richiama, sul punto, la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite, sottolineando che in quella sede si era concluso proprio nel senso dell’esclusione del reato di falso, trattandosi di documento che rappresentava copia di atto inesistente. 1.1.Ciò posto, osserva il Collegio che sulla rilevanza penale del falso in copia le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 35814 del 28 marzo 2019, Marcis, Rv. 276285 hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. Siffatto principio di diritto, per il quale è irrilevante la preesistenza ovvero l’integrale creazione dell’atto utilizzato in copia, sposa l’orientamento che si incentrava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112 Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443 . È stato, quindi, valorizzato da questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, il comportamento dell’agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli l’apparenza di autenticità, così da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento che si iscrive nell’alveo dell’ipotesi delittuosa del falso per contraffazione poiché, almeno apparentemente, creativo di un atto, sia pure in realtà inesistente, ma tale da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell’agente, l’apparente originalità. Entro tale prospettiva è stata segnalata, in modo definitivo dal Supremo Collegio, l’irrilevanza della circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto autentico, rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, ove esistente, rimane inalterato e, comunque, estraneo ai fatti. Inoltre, il Supremo collegio ha affermato, con un ragionamento che deve essere senz’altro condiviso, che le falsità materiali possono incidere su ogni tipo di atto, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati. Nelle norme sulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, invero, non solo non si rinviene alcun riferimento al fatto che l’atto falsificato deve esser destinato alla prova, ma v’è un’assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso. Deve, pertanto, ritenersi, conformemente all’indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi - oltre all’idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale - l’orientamento finalistico dell’agente che quell’atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto. 1.2. Ciò premesso si rileva che, nel caso in esame, non vi è dubbio che gli atti trasmessi, con formato pdf, come allegati di posta elettronica di due mais, siano stati accreditati dall’agente come copia di ordinanze apparentemente emesse dal Tribunale di Milano, in data 18 marzo 2015, a firma del giudice P.A. , peraltro già trasferito da tempo alla Corte di cassazione. Si osserva che gli atti formati, intrinsecamente dotati di requisiti che consentivano di accreditarli come corrispondenti all’originale numero di notizia di reato e di iscrizione al registro generale del Giudice per le indagini preliminari corrispondenti a quello reale, sottoscrizione del giudice , risultano trasmessi dalla casella di posta elettronica dell’agente, quale copie attestanti l’esistenza di un originale corrispondente, con lo specifico scopo di dimostrare l’avvenuto apparente dissequestro di beni del L. , giustificativo della richiesta di somme avanzata, contestualmente, alla trasmissione dei provvedimenti, alla parte civile. Di qui l’infondatezza manifesta dei rilievi mossi, fondati sulla mancanza di autenticazione delle ordinanze, nonché sulla circostanza della riproduzione telematica, avvenuta in modo tale da renderne evidente la qualità di mera copia. Risulta il primo profilo irrilevante ed il secondo, invece, inconducente, in quanto è evidente la modalità ingannatoria che la trasmissione degli atti falsi ha inteso accreditare, in un contesto caratterizzato dall’esigenza dell’agente di mostrare un provvedimento dell’autorità giudiziaria che, liberando i beni in sequestro, indicava come necessario, all’uopo, il pagamento di una consistente somma, onde giustificare la richiesta di danaro alla parte civile e che, nel contempo, garantisse con la disposta falsa restituzione di due lotti di beni in sequestro in realtà confiscati dall’autorità giudiziaria la restituzione delle somme richieste. Nel caso in esame, peraltro, non vi è dubbio che le false ordinanze, trasmesstvia mail alla persona offesa, siano state, dal punto di vista soggettivo, accreditate come corrispondenti all’inesistente originale tanto considerato che risulta dagli atti che il contenuto di queste, in lingua italiana, era stato anticipato oralmente alla parte lesa, persona di nazionalità straniera, peraltro collegandosi con la medesima in video chiamata, anticipando la parziale restituzione di beni, e mostrando a questa dei dipinti. Peraltro, si osserva che l’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria è documento che può circolare solo in copia, restando l’originale allegato agli atti del fascicolo processuale sicché, la trasmissione di un atto di tal fatta, accompagnata dalla prospettazione di conformità all’originale in conseguenza della simulata restituzione dei beni in esse indicati, dotata di numero di registro, nonché di sottoscrizione dell’autorità giudiziaria, s’appalesa del tutto idonea a ledere l’affidamento pubblico, in quanto riproduzione fedele di provvedimenti giurisdizionali, con firma del giudice, attestazione timbrata e datata del deposito in cancelleria, requisiti formali di provvedimenti giurisdizionali, rientranti dunque, nello schema legale dell’ordinanza. Deve essere, pertanto, affermato il principio per cui costituisce falso punibile la formazione della copia di una ordinanza inesistente, quando la stessa assuma l’apparenza di una riproduzione di atto originale, normalmente non soggetto a circolazione, considerate le circostanze concrete e l’atteggiamento psicologico dell’agente, complessivamente diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell’atto, nonché considerata la veste formale attribuita all’atto medesimo, tipica di un provvedimento giurisdizionale. 1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, pur formalmente prospettando un vizio ammissibile in sede di legittimità, in sostanza reitera le medesime censure svolte, in fatto, con l’atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede. In relazione, poi, alla discrasia relativa alla data del primo versamento, secondo la Difesa, precedente all’inoltro dell’ordinanza falsa a mezzo mail, si osserva che dalla motivazione lineare e non manifestamente illogica delle convergenti sentenze di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056 Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722 risulta un primo inoltro, proprio in data 19 marzo 2015, con allegata copia dell’ordine del Tribunale riguardante il primo lotto , accompagnata dal testo del messaggio che anticipava la successiva restituzione anche del secondo lotto di beni in sequestro. Di qui, l’evidente infondatezza del rilievo nel senso prospettato con il ricorso. 1.4. Il terzo motivo è del tutto destituito di fondamento. La censura è, in primo luogo, reiterativa del motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione ampia e non manifestamente illogica. Inoltre, la critica è generica posto che non si misura con il complesso della motivazione la quale, anzi, a pagg. 15 e seguenti della pronuncia impugnata, evidenzia che il raggiro, nel rapporto con D. , si sarebbe sostanziato non solo nel pretendere in prestito somme di danaro prospettando la possibilità di ingenti guadagni, in realtà inesistenti, peraltro celando l’assenza di risorse per far fronte alla restituzione. La Corte d’appello, anzi, sottolinea che il termine prestito loan era stato indicato anche in una comunicazione trasmessa all’apparente indirizzo mail dell’avv. Romeo e allo stesso D. per conoscenza, con la quale si incaricava il legale, poi risultato del tutto ignaro non riconoscendo neppure come proprio l’indirizzo cui la comunicazione risultava trasmessa , di predisporre una scrittura per la restituzione. Dunque, la censura non affronta il complesso della motivazione e si palesa non specifica, tenuto conto che, come è noto, il requisito della specificità è riferito non solo alle ragioni di diritto, ma anche agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 . 1.5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.5.1.Sulla richiesta di continuazione tra i reati di cui ai capi 1 e 2 da un lato, nonché al capo 3 dall’altro, la Corte d’appello con ragionamento corretto ed immune da censure di ogni tipo, distingue i motivi a delinquere dall’identità del disegno criminoso, necessario per il riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81 c.p Per la configurazione giuridica della continuazione tra varie azioni criminose, invero, è noto il principio di legittimità secondo cui non è sufficiente che esse siano compiute con analoghe modalità, in un breve lasso di tempo e che siano comuni i motivi a delinquere, nella specie indicati dalla Difesa nell’esigenza di ottenere somme liquide, in quanto in difficoltà economica e lavorativa. La condizione essenziale richiesta è, invece, l’unicità del disegno criminoso con riferimento al momento ideativo. Sicché, anteriormente al compimento del primo fatto criminoso, le varie azioni devono risultare programmate nelle linee fondamentali, presupposto che, in ragione dell’ampio lasso temporale tra le condotte, è stato correttamente indicato dai giudici di merito come inesistente Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 . 1.5.2.Sull’esistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 si osserva che si reitera analoga istanza, avanzata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da censure e logica. In ogni caso, la censura fonda su un’alternativa lettura dei rapporti tra le parti, rispetto a quelli ricostruiti dalle convergenti sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità. Dunque resta assorbita in tale conclusione, la valutazione del motivo avanzato circa la necessita, ove esclusa l’aggravante, di rivedere il giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p 1.5.3.Circa la totale assenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame svolti sulla quantificazione della pena si rileva che il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 c.p La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio nè illogico, ha fondato il giudizio circa l’entità della pena e sulla misura della stessa derivata all’esito della concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza, su un ragionamento sufficientemente articolato, in quanto opera espresso richiamo all’entità del danno, al ricorso alla falsa riproduzione di un provvedimento giurisdizionale, dunque alla gravità intrinseca delle condotte in addebito, tali da giustificare l’entità della pena irrogata dal primo giudice Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 Sez.2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 . Quindi, alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile. 2. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano, tenuto conto della nota spese prodotta, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.C.R. , che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.