Presenza e attenzione del padre per i figli non bastano a rendere meno grave il mancato versamento del mantenimento

Definitiva la condanna per il genitore. Inutile, innanzitutto, il richiamo alla solidità economica della moglie. Inutile anche il riferimento alla capacità dell’uomo di stare vicino ai figli e di venire incontro alle loro esigenze.

Le trasferte affrontate dal padre per stare vicino ai tre figli non sono sufficienti a ridimensionare l’inadempimento concretizzatosi nell’ omesso versamento alla moglie del mantenimento per la prole stabilito a chiusura del giudizio di separazione Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n 11195/21, depositata il 23 marzo . I dettagli della vicenda convincono i Giudici di merito a sancire la condanna dell’uomo, reo di avere, in tre diversi periodi, violato gli obblighi di assistenza familiare , non versando all’ex moglie l’importo di 300 euro mensile stabilito a suo carico dal Tribunale, con sentenza relativa alla separazione coniugale, per il mantenimento dei tre figli minori . Il legale dell’uomo contesta la visione tracciata in secondo grado, osservando, innanzitutto, che i tre figli non si sono mai trovati in uno stato di bisogno né a loro sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza, dato che essi hanno vissuto con la madre che ha avuto significative capacità economiche e reddituali e che è stata pure aiutata dai genitori . Invece, l’ uomo , pur trovandosi in precarie condizioni economiche ed avendo violato solo un obbligo civilistico, non ha mai mancato di garantire ai tre bambini la sua presenza e la sua attenzione , venendo incontro, per quanto gli è stato possibile, alle loro esigenze personali, mediche e scolastiche , sottolinea il legale. A margine, poi, l’uomo ha anche trovato, dodici mesi fa, un accordo con la ex moglie, definendo ogni pendenza patrimoniale anche riguardante il passato , aggiunge il legale. Le obiezioni difensive non convincono i Giudici della Cassazione. In premessa viene ricordato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare , l’ incapacità economica dell’obbligato , intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 del Codice Penale, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti e che la minore età del figlio , a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore . Nella vicenda presa in esame in Cassazione è emerso che il padre ha in maniera sistematica disatteso l’obbligo di versamento dell’importo mensile per il mantenimento dei tre figli minori, stabilito a suo carico dal giudice della separazione . Ciò rende irrilevanti, chiariscono i magistrati, tanto il fatto che egli non ha violato l’obbligo di incontrare periodicamente i tre bambini, quanto le sue vicissitudini economiche , anche perché, comunque, egli non si è trovato nell’assoluta impossibilità di adempiere al versamento mensile del mantenimento, essendo stato anzi provato che ha acquistato un immobile, ha avuto la disponibilità di una vettura di ‘fascia alta’ ed ha svolto attività lavorativa come geometra . Inutile è poi il richiamo difensivo al fatto che i tre figli sono stati adeguatamente mantenuti dalla madre, che ha un proprio lavoro ed è stata aiutata dai genitori . Ed inutile è anche la circostanza che l’uomo non ha, comunque, fatto mancare la sua attenzione verso i bambini . Su quest’ultimo punto, in particolare, i Giudici tengono a precisare che il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico , cioè non può, ad esempio, limitarsi ad ospitare i figli nella propria abitazione e a provvedere in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori . Privo di valore poi, secondo i Giudici, anche il riferimento difensivo alle spese affrontate dall’uomo per recarsi periodicamente ad incontrare i tre figli minori che vivono con la madre . In sostanza, quelle spese di viaggio e di pernottamento che il genitore ha dovuto sostenere per frequentare i figli sono state già considerate dal giudice civile della separazione al momento di stabilire l’entità dell’assegno mensile dovuto dall’uomo . Ininfluente, infine, il fatto che gli ex coniugi abbiano raggiunto una intesa per definire le reciproche pendenze economiche, concludono i Giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 – 23 marzo 2021, n. 11195 Presidente Fidelbo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 9 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato F.T. in relazione al reato di cui all’art. 570 c.p. contestato con riferimento a tre diversi periodi il primo a partire dal 14 gennaio 2011, il secondo a partire dal novembre del 2011 e il terzo a partire dal novembre del 2012 , per avere violato gli obblighi di assistenza familiare non versando, per il mantenimento dei figli F. , S. e L. , alla ex coniuge T.M.V. l’importo mensile di 300 Euro stabilito a suo carico dal Tribunale civile di Roma con sentenza relativa alla separazione coniugale del omissis . 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il F. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1.Violazione di legge, in relazione all’art. 570 c.p. e art. 1218 c.c., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la condanna di primo grado, benché le emergenze processuali avessero dimostrato che i tre figli non si erano mai trovati in uno stato di bisogno nè agli stessi erano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, dato che essi avevano vissuto con la madre che aveva avuto significative capacità economiche e reddituali, essendo stata pure aiutata dai di lei genitori e che egli, pur trovandosi in precarie condizioni economiche ed avendo così violato solo un obbligo civilistico, non aveva mai mancato di garantire ai tre bambini la sua presenza e la sua attenzione, venendo incontro, per quanto gli era stato possibile, alle loro esigenze personali, mediche e scolastiche nonché per avere la Corte territoriale sottovalutato la circostanza che, nel marzo del 2020, egli aveva trovato con la ex moglie un accordo, definendo ogni pendenza patrimoniale anche riguardante al passato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 190 e 468 c.p.p., anche per mancata assunzione di una prova decisiva, e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale omesso di censurare la scelta del giudice di primo grado di revocare l’originaria ordinanza ammissiva delle prove, ritenendo superfluo l’esame di alcuni testi indicati dalla difesa, e per avere disatteso la sollecitazione alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello per provvedere all’ascolto di quei testimoni. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 c.p., art. 521 c.p.p., per avere la Corte di appello confermato la decisione del Tribunale di condannare l’imputato ad una pena calcolata con aumenti per la continuazione tra i più reati contestati, rigettando le richieste difensive finalizzate ad ottenere una riduzione della sanzione irrogata, anche in considerazione dell’accordo raggiunto tra gli ex coniugi per la definizione di ogni rapporto creditorio tra le parti. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Il primo motivo dell’atto di impugnazione è manifestamente infondato. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti così, tra le molte, Sez. 6, n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613 e che la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore in questo senso Sez. 6, n. 17766 del 27/02/2019, V., Rv. 275726 . Di tali regulae iuris la Corte di appello di Ancona ha fatto corretta applicazione, evidenziando - con motivazione congrua, nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità - come il F. avesse in maniera sistematica disatteso l’obbligo di versamento dell’importo mensile per il mantenimento dei tre figli minori, stabilito a suo carico dal giudice della separazione e come, in quel contesto omissivo nella sostanza non negato dall’imputato , fossero del tutto ininfluenti tanto il fatto che il F. non aveva violato l’obbligo di incontrare periodicamente i tre bambini quanto le vicissitudini economiche di un soggetto che, comunque, era stato dimostrato non si fosse trovato nell’assoluta impossibilità di adempiere al quel obbligo di versamento della somma mensile di mantenimento, essendo stato anzi provato che in quel periodo egli aveva acquistato un immobile, aveva avuto la disponibilità di una vettura di fascia alta” ed aveva svolto attività lavorativa come geometra. Per le ragioni innanzi esposte non è neppure condivisibile la tesi difensiva secondo la quale i tre figli erano stati adeguatamente mantenuti dalla madre, che aveva un proprio lavoro ed era stata aiutata dai di lei genitori nè conduce a differenti conclusioni la circostanza che l’imputato non abbia, comunque, fatto mancare la sua attenzione verso i bambini, in quanto, al riguardo, i giudici di merito hanno fatto buon governo del criterio interpretativo fissato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, convincentemente spiegando che il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori così, ex multis, Sez. 6, n. 418 del 30/04/2019, dep. 2020, G., Rv. 278092 . 3. Del tutto prive di pregio sono le doglianze formulate dalla difesa con il secondo motivo del ricorso. La Corte di appello di Ancona ha spiegato come non fosse affatto censurabile la scelta del Tribunale di revocare l’ordinanza di ammissione delle prove ritenendo superfluo l’esame di alcuni testi, indicati dalla difesa, che avrebbero dovuto confermare che il F. aveva avuto difficoltà economiche e aveva affrontato delle spese per recarsi periodicamente da XXXX ad OMISSIS per incontrare i tre figli minori che vivevano con la madre avendo il Tribunale chiarito in maniera perspicua come quelle spese di viaggio e di pernotto che il genitore avrebbe dovuto sostenere per frequentare i figli erano state già considerate dal giudice civile della separazione al momento di stabilire l’entità dell’assegno mensile dovuto dall’imputato e come in ordine alle condizioni economiche del prevenuto fossero stati già acquisiti elementi di prova sufficienti a definire il contesto della vicenda oggetto di esame. Ragioni, queste, che correttamente la Corte territoriale ha posto a fondamento della determinazione di non disporre alcuna rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale, decisione sul punto contestata dal ricorrente in termini molto generici. 4. Anche il terzo e ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall’ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all’imputato. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all’imputato un’ulteriore riduzione della pena irrogata dal giudice di primo grado, avendo evidenziato - con motivazione completa e logicamente adeguata - che la sanzione irrogata, per giunta con la riduzione per le attenuanti generiche, fosse equa rispetto a un inadempimento che aveva riguardato il sostentamento di ben tre figli minori e che il prevenuto aveva anche un precedente penale. Contesto nel quale, ad avviso della Corte territoriale, era risultato ininfluente il fatto che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per definire le reciproche pendenze economiche, peraltro formalizzato, molti anni dopo la commissione del reato, in un ricorso che, finalizzato al riconoscimento di una sentenza canonica di nullità del matrimonio, non era stato ancora depositato nè vagliato dall’autorità giudiziaria civile. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quella della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.