L'impugnazione è tardiva se il vettore privato si dimentica di spedire l’atto consegnato dal difensore

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, il cui difensore aveva consegnato l’atto di impugnazione avverso la pronuncia di prime cure ad un vettore privato, incaricato non della spedizione ma della conduzione del relativo plico presso Poste Italiane per la relativa spedizione a mezzo di raccomandata poi dimenticandosene . Tale impugnazione è risultata dunque tardiva in quanto l’art. 583, comma 2 c.p.p., afferma che l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata .

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 10948/21, depositata il 22 marzo. Il Tribunale di Locri rigettava l’incidente di esecuzione proposto da un imputato al fine di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo l’ erronea valutazione circa la tempestività della proposizione di appello avverso la sentenza di condanna in primo grado e in ordine alla sua irrevocabilità, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che l’ atto di impugnazione era stato validamente spedito nel termine a mezzo di raccomandata , attraverso la consegna a vettore privato . Il ricorso è infondato in quanto, come risulta dal contenuto del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso, in realtà il difensore, ai fini della spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione , si è rivolto ad un’ agenzia che non doveva provvedere quale vettore direttamente incaricato della materiale spedizione del recapito della raccomandata presso il destinatario, ma ai fini della conduzione del relativo plico presso Poste Italiane, tramite cui sarebbe dovuta la spedizione della raccomandata stessa, dimenticandosi poi di eseguire la suddetta richiesta. Nel caso di specie la consegna al vettore, pur rispettando i termini di impugnazione, non ha quindi potuto produrre gli effetti previsti dall’art. 583, comma 2 c.p.p., secondo cui l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata . Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 gennaio – 22 marzo 2020, n. 10948 Presidente Rocchi – Relatore Binetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Locri, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’incidente di esecuzione proposto ai sensi dell’art. 670 c.p.p., al fine di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei confronti di B.F. in data 8 luglio 2019, negando inoltre la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., per impugnare la medesima sentenza. 2. Propone ricorso per cassazione B.F. , tramite il difensore, svolgendo doglianze con cui lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che i rilievi svolti circa la tempestività della proposizione di appello avverso detta sentenza di condanna di primo grado e pertanto in ordine alla sua non irrevocabilità, sono stati disattesi senza considerare che l’atto di impugnazione era stato validamente spedito nei termini a mezzo di raccomandata, attraverso la consegna a vettore privato Italiana Servizi Postali a ciò abilitato sicché le vicende successive che avevano comportato il mancato invio del plico da parte di quest’ultimo non potevano assumere rilevanza, essendosi già verificati i presupposti di cui all’art. 583 c.p.p., comma 2. Tanto più a fronte di una motivazione adottato al riguardo dal giudice dell’esecuzione che è rimasta priva di ogni riferimento normativo a sostegno. Inoltre, tale giudice si è pronunziato anche in ordine al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine pur sussistendo le condizioni del caso fortuito o di forza maggiore e nonostante la questione fosse estranea alla sua competenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che, come risulta dal contenuto del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso, così come dagli atti allegati a quest’ultimo, il difensore, ai fini della spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione, si rivolse all’agenzia T.F. . Ciò non già affinché questa provvedesse quale vettore direttamente incaricato della materiale spedizione e del recapito della raccomandata presso il destinatario, ma ai fini della conduzione del relativo plico presso gli uffici delle Poste italiane s.p.a, tramite cui sarebbe dovuta avvenire solo successivamente la spedizione della raccomandata stessa. T. nel momento in cui ricevette il plico consegnò alla persona che glielo aveva portato un prestampato compilato delle Poste Italiane s.p.a. da utilizzare per la spedizione con raccomandata tramite tale ente. Lo stesso vi appose il timbro della sua agenzia e la data della consegna del plico. Poi, però dimentico` di portarlo agli uffici delle Poste Italiane s.p.a. in modo che fosse inviato da parte dell’ente che, secondo il formulario, avrebbe dovuto farlo. Pertanto, risultava chiaro, già alla consegna, che l’incarico conferito riguardava non la spedizione, cioè il diretto esercizio delle mansioni di invio da parte del privato, ma la sola propedeutica raccolta del plico per la sua conduzione allo sportello dell’ente che avrebbe potuto realizzare la spedizione con raccomandata, secondo diverse modalità di attestazione della data. Detto incarico non fu portato a compimento. Orbene, alla stregua di tale ricostruzione, rappresentata dagli atti la cui lettura è consentita in questa sede i rilievi attengono all’applicazione delle norme processuali , risulta evidente che nel caso di specie la consegna al vettore privato in data 18 novembre 2019, pur ricadendo nei termini di impugnazione, non ha potuto produrre gli effetti previsti dall’art. 583 c.p.p., comma 2, secondo cui l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata. Infatti, il plico non è mai giunto all’ente, individuabile nelle Poste Italiane s.p.a, che avrebbe dovuto dare corso alla spedizione a mezzo di raccomandata, assumendosi l’onere e le responsabilità del particolare tipo di invio e consegna al destinatario, secondo l’iter attestativo della raccomandata. Tale esatto inquadramento di quanto avvenuto avendo presente il regime giuridico di riferimento, costituito dal disposto dell’art. 583 c.p.p., comma 2, comporta l’infondatezza di tutti i rilievi mossi nel ricorso nel contestare la correttezza della negazione della non esecutività della condanna, presupponendo tali rilievi l’avvenuta consegna della raccomandata all’ente designato per spedirla, mentre nella specie si è avuto solo l’incarico ai fini di tale consegna. Quanto poi alle questioni relative alla restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., in ragione della sua mancata osservanza per caso fortuito o per forza maggiore, va anzitutto rilevato che l’istanza proposta dal difensore ed allegata agli atti del procedimento rappresentava nella prima pagina che, contestualmente alla questione sul titolo esecutivo , si avanzava richiesta di restituzione nel termine . Richiesta, quest’ultima, ancora enunciata, in alternativa , nell’ultima pagina dell’istanza, all’esito della rappresentazione delle ragioni che la supportavano. Sicché, il giudice dell’esecuzione, in presenza delle condizioni previste dall’art. 670 c.p.p., comma 3, dopo avere disatteso le prospettazioni concernenti direttamente l’esecutività della sentenza, ha correttamente provveduto in ordine alla contestuale istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione, risultando la stessa attratta alla sua competenza, secondo quanto specificatamente disposto dal succitato dell’art. 670, comma 3. Le considerazioni addotte dal giudice dell’esecuzione a supporto del rigetto della richiesta di restituzione nel termine, diversamente da quanto rilevato nel ricorso, esattamente escludono la forza irresistibile esterna che caratterizza la forza maggiore, così come l’impossibilità di rispettare il termine, nonostante l’esigibile diligenza, prudenza e perizia, che può fare ravvisare il caso fortuito, a fronte di una scelta certamente aleatoria che avrebbe dovuto solo in futuro consentire la spedizione dell’atto da parte di altro soggetto, secondo le stesse modalità della consegna in cui compariva il modello delle Poste Italiane s.p.a 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.