Quali sono i limiti alla retroattività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato?

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 – 1° gennaio 2008 – e dalla corrispondente annualità di imposta

Il caso Il Tribunale di Lodi, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, condannava L.M. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000, disponendo altresì la confisca del denaro o, in mancanza, la confisca per equivalente dei beni dell’imputato fino alla concorrenza della somma ritenuta profitto dei reati, ovvero € 93.645,71. Avverso la sentenza de qua ricorreva per Cassazione L.M. deducendo due motivi di gravame in primis, violazione di legge in relazione all’avvenuta applicazione della pena su richiesta delle parti , ritenuta non ammissibile per mancanza dei presupposti di legge in secundis , violazione di legge con riferimento alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato, ritenuta non possibile in quanto al momento di commissione dei reati la stessa era normativamente prevista solo in via diretta per il profitto del reato. I limiti del ricorso per Cassazione in punto di condizioni di accesso al rito speciale del patteggiamento. Il primo motivo di doglianza è stato valutato inammissibile per carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente, il quale si lamenta della riduzione di un terzo della pena per il patteggiamento che, a suo dire, non doveva essere ammesso tuttavia, tale profilo riguarda non l’illegalità della pena ma le condizioni di accesso al rito . Ragion per cui, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover ribadire il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di applicazione della pena sul presupposto della inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato qualora lo stesso non indichi nel ricorso lo specifico interesse all’annullamento della sentenza. I limiti alla retroattività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato. Il secondo motivo di ricorso è stato, invece, valutato quale manifestamente infondato. In particolare, i Supremi Giudici hanno avuto modo di affermare il seguente principio di diritto in tema di reati tributari di cui all’art. 1, comma 143, l. n. 244/2007, oggi sostituito dall’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto – e, quindi, la confisca in sede di sentenza – corrispondente all’imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della legge n. 244/2007 – 1 gennaio 2008 – e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all’entrata in vigore della legge 190/2012, atteso che l’integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all’art. 322-ter c.p., nella formulazione all’epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2 fattispecie relativa ai reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, commessi nelle annualità 2011 e 2012 .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 novembre 2020 – 25 febbraio 2021, n. 7415 Presidente Ramacci – Relatore Scocci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lodi con sentenza del 4 febbraio 2020, ex art. 444 c.p.p., applicava a M.L. , la pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ritenuta la continuazione tra i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, a lui contestati, con la pena sospesa e la non menzione della condanna con successivo provvedimento, di correzione di errore materiale, il Tribunale disponeva la confisca del denaro o in mancanza per equivalente dei beni di M.L. fino alla somma di Euro 93.645,71 somma ritenuta profitto dei reati . 2. Ricorre in cassazione l’imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 448 c.p.p., comma 2 bis, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, con specifico riferimento alla violazione D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2 . L’applicazione della pena non poteva essere disposta in quanto mancavano i presupposti di legge l’estinzione mediante pagamento dei debiti tributari relativi ai reati contestati, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 13, comma 2 bis, nella vigenza temporale rilevante nel caso . Infatti, come già deciso dalla Cassazione su una contestazione analoga anno di imposta 2012 la pena deve ritenersi illegale Cassazione, Sez. 3, del 12 dicembre 2019, n. 55498, Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia c/ Demiri . La pena con la riduzione di un terzo ex art. 444 c.p.p., risulta, quindi illegittima. 2. 2. Violazione di legge art. 240 c.p., art. 448 c.p.p., comma 2 bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, artt. 2 e 25 Cost. difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione e sulla ritenuta obbligatorietà della confisca. L’art. 240 c.p., comma 1 bis, è stato inserito successivamente ai fatti di cui all’imputazione D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, art. 2, comma 1 i fatti sono del 30 settembre 2012 . Anche il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, è stato inserito successivamente ai fatti di cui all’imputazione D.Lgs. 22 settembre 2015, n. 158 . L’art. 12 bis, citato riproduce il disposto della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, tranne che per un unico determinante presupposto il profitto , che risulta aggiunto solo con la L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 75. Il Tribunale nel provvedimento di correzione di errore materiale definisce come profitto l’oggetto della confisca. Limitatamente alla confisca per equivalente - all’epoca del commesso reato - il profitto non era contemplato per la confisca obbligatoria profitto inserito solo con la L. 6 novembre 2012, n. 190, successivamente alla data del commesso reato del 30 settembre 2012. Al momento del commesso reato non era prevista la confisca obbligatoria per equivalente del profitto del reato, ma solo del prezzo e del profitto in via diretta. La norma non può, quindi, trovare applicazione retroattiva Corte Costituzionale n. 97 del 2009 . Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per mancanza di interesse. Relativamente al primo motivo di ricorso si deve rilevare la mancanza di interesse del ricorrente al ricorso. Egli si lamenta, infatti, della riduzione di un terzo della pena per il patteggiamento, che nel caso non doveva essere ammesso questo, però, riguarda non l’illegalità della pena, ma le condizioni di accesso al rito. Infatti, È inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di applicazione della pena, sul presupposto dell’inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, qualora lo stesso non indichi nel ricorso lo specifico interesse all’annullamento della sentenza. In motivazione la Corte ha precisato che, nella specie, l’illegalità non connota la determinazione della sanzione in quanto tale, bensì le condizioni di accesso al rito, che escludono l’effetto premiale ove la pena concordata superi i due anni Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019 - dep. 21/05/2019, TAIB AMIN, Rv. 27559001 vedi anche Sez. 6, n. 7405 del 07/02/2013 -dep. 14/02/2013, Vallone, Rv. 25450201, sugli omessi aumenti di pena per l’art. 81 c.p., e Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 25169301 . Conseguentemente non essendo la pena illegale il ricorrente non ha interesse all’impugnazione. Deve, comunque, rilevarsi come il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, è previsto nel D.Lgs. n. 74 del 200, art. 13, comma 2, e, quindi In tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, rispettivamente previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 5 e 10 quater, l’estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 13 bis, del medesimo D.Lgs., in quanto l’art. 13, della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili. In motivazione, la Corte ha precisato che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, disciplinando la predetta condizione per accedere al rito speciale, fa espressamente salve le ipotesi di non punibilità previste dal citato art. 13 del medesimo D.Lgs. Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2019 - dep. 26/11/2019, PG C/ VITALI DIEGO, Rv. 27746601 . 4. Anche l’altro motivo risulta manifestamente infondato. La confisca è stata disposta nei confronti dell’imputato risulta quella per equivalente e non diretta. Infatti, la confisca diretta riguardava, eventualmente, la società che ha beneficiato delle fatturazioni per operazioni inesistenti. Nei confronti dell’imputato la confisca è quella per equivalente. Per la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, Nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. . Conseguentemente per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e 8, era già prevista la confisca obbligatoria. In tema di reati tributari di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, oggi sostituito dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 - 1 gennaio 2008e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all’entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l’integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all’art. 322 ter c.p., nella formulazione all’epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti contro la P.A. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva l’inapplicabilità del sequestro per equivalente del profitto del reato di evasione tributaria in quanto commesso anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, che, modificando l’art. 322 ter c.p., comma 1, ha introdotto la possibilità di confiscare anche il profitto dei delitti contro la P.A. ivi previsti. Sez. 6, n. 10598 del 30/01/2018 - dep. 08/03/2018, Cristaudo, Rv. 27272001 vedi anche Sez. 3, n. 15745 del 14/12/2018 - dep. 10/04/2019, PG C/ LAI SAIFANG, Rv. 27595701, che esclude la confisca per equivalente peri reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, proprio in quanto non ricompreso tra quelli previsti dall’art. 1, comma 143 citato . Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto In tema di reati tributari di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, oggi sostituito dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto - e, quindi, la confisca in sede di sentenza corrispondente all’imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 - 1 gennaio 2008 - e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all’entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l’integrale rinvio contenuto nel citato art. 1, all’art. 322 ter c.p., nella formulazione all’epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, fattispecie relativa ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e 8, commessi nelle annualità 2011 e 2012 . 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.