Si possono tenere due piante di marijuana a casa

Esclusa la responsabilità penale di un uomo, finito sotto processo per avere coltivato tra le mura domestiche due piante di marijuana, sufficienti a produrre poco meno di cinquanta dosi. Fondamentali il quantitativo modesto del raccolto e la destinazione all’uso personale.

Nessun rischio a livello penale se a casa si coltiva – a proprio uso e consumo – due piantine di marijuana Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 5626/21 depositata il 12 febbraio . Riflettori puntati su un cittadino. A farlo finire sotto processo è il suo pollice verde, impiegato per coltivare a casa della marijuana . Per i Giudici di merito la decisione dell’uomo, cioè seminare e far crescere tra le mura domestiche due piantine di marijuana – destinate a produrre quasi cinquanta dosi droganti –, va ritenuta rilevante dal punto di vista penale, ma non punibile perché catalogabile come fatto di particolare tenuità. La linea di pensiero condivisa dal GUP del Tribunale e dai Giudici della Corte d’Appello è però censurata dalla Cassazione. Il difensore dell’uomo sottolinea nel contesto del ‘Palazzaccio’ che la coltivazione di piante di cannabis sativa per uso personale non costituisce reato . Per i magistrati è decisiva la constatazione che, sia in primo che in secondo grado, si è riconosciuto che la condotta dell’uomo si è risolta in una coltivazione domestica destinata al suo uso personale , avente ad oggetto due sole piante di cannabis con produzione di quarantasette dosi droganti , cioè, osservano i Giudici, un quantitativo modesto . Non a caso, è la stessa Corte d’Appello a parlare di coltivazione domestica destinata all’uso personale . Tirando le somme, ci sono tutti i presupposti , osservano dalla Cassazione, per l’ esclusione della tipicità della coltivazione penalmente rilevante . Ciò significa che va esclusa ogni ipotesi di responsabilità penale a carico dell’uomo sotto processo. Applicato, quindi, il principio secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, perché svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di prodotto .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 gennaio – 12 febbraio 2021, n. 5626 Presidente Bricchetti - Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 1895 del 12 marzo 2020, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha riqualificato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la condotta di Se. Co. consistita nella coltivazione di due piante di marijuana dalle quali erano ricavabili complessivamente 47 dosi droganti e ne ha escluso la punibilità ravvisandovi un fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., mentre, per altro verso, lo ha assolto dal reato di detenzione di sostanza stupefacente dei tipi hashish e marijuana perché il fatto non sussiste. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Co. si chiede annullarsi la sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perché la coltivazione di piante di cannabis sativa per uso personale non costituisce reato. Considerato in diritto Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, bastando la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, perché svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di prodotto Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 . Nel caso in esame entrambe le sentenze di merito riconoscono che la condotta di Co. si è risolta in una coltivazione domestica destinata all'uso personale del coltivatore avente ad oggetto due sole piante di cannabis con produzione di 47 dosi droganti, un quantitativo modesto che ha portato sin dal primo grado a qualificare il fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, e, in secondo grado, anche come di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. . Inoltre, nella ricostruzione dei fatto nella sentenza impugnata ricorrono tutti gli indici per l'esclusione della tipicità della coltivazione penalmente rilevante e la Corte di appello la qualifica come coltivazione domestica destinata all'uso personale . Ne deriva, in applicazione del principio di diritto fissato dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla imputazione ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riguardo alla contestata coltivazione di piante da stupefacenti, perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 12/01/2021.