Nulla l’udienza dell’appello cautelare se non viene attivata la videoconferenza con l’indagato

La normativa emergenziale prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza del soggetto detenuto o in stato di custodia cautelare sia assicurata, quando possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Da ciò consegue che la mancata attivazione di tali strumenti è equiparabile alla mancata traduzione del soggetto, conseguendone la nullità assoluta e insanabile del giudizio cautelare e della sentenza relativa.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 2213/21, depositata il 19 gennaio. In sede di appello cautelare, il Tribunale di Torino confermava le ordinanze emesse dal GIP con cui erano state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate dall’indagato. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione contro la suddetta decisione, lamentando una violazione di legge per via del mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza ai fini della sua partecipazione a distanza all’udienza camerale nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., derivandone la nullità assoluta della stessa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato , osservando come il ricorrente, trovandosi in stato di detenzione, aveva avanzato l’istanza di partecipazione a distanza all’udienza tramite videoconferenza ai fini della trattazione dell’appello cautelare. Tenuto conto che egli non era stato presente alla menzionata udienza, nemmeno a distanza e nonostante non risulti che il difensore avesse eccepito in udienza la mancata attivazione del collegamento, la violazione del diritto dell’indagato di partecipare all’udienza camerale integra una nullità di carattere assoluto, sempre che la richiesta sia giunta in tempi utili per predisporre i collegamenti necessari, come avvenuto nel caso in oggetto. A tal proposito, gli Ermellini richiamano l’ orientamento delle Sezioni Unite in base al quale la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento . Tra le altre cose, il Collegio rileva che nel periodo interessato era già in vigore la normativa emergenziale anti-COVID , la quale prevede la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di conseguenza, la mancata attivazione di tali strumenti può equipararsi alla omessa traduzione . Ora, nel caso di specie non sono stati attivati i mezzi necessari per consentire al ricorrente la partecipazione a distanza all’udienza, dunque questa è nulla e di conseguenza anche l’ordinanza impugnata, che viene annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 novembre 2020 – 19 gennaio 2021, n. 2213 Presidente Petruzzellis – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, adito ex art. 310 c.p.p., in sede di appello cautelare ha confermato le ordinanze emesse dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 08/02/2020, 23/04/2020 e 30/04/2020, con le quali sono state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate da M.P. , indagato per avere partecipato ad una gara pubblica con false attestazioni, con l’aggravante dell’art. 416-bis c.p., comma 1, per avere agevolato l’associazione mafiosa di P.G. . 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il M. ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione al mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza per la partecipazione a distanza dell’indagato alla udienza camerale nelle forme dell’art. 127 c.p.p., fissata e svoltasi in data 29 maggio 2019 per la trattazione dell’appello cautelare. Secondo l’assunto del ricorrente, il dedotto malfunzionamento, dovuto a ragioni non accertate e non rivelate, nè rilevabili durante l’udienza neppure dal difensore, che ne ha avuto notizia solo dopo lo svolgimento dell’udienza, comporta la nullità assoluta dell’udienza ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, ristretto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Torino, ha avanzato in data 20 maggio 2020 a norma del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12, conv., con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la richiesta di partecipazione a distanza all’udienza mediante videoconferenza fissata per il giorno omissis per la trattazione dell’appello cautelare, promosso tempestivamente ai sensi dell’art. 310 c.p.p Dal verbale della sopra menzionata udienza camerale si evince che l’indagato non è stato presente all’udienza e neppure viene dato atto della sua partecipazione a distanza, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 146-bis, comma 6, richiamato dal già citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83. Pertanto, sebbene non risulti che il difensore presente all’udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell’indagato di partecipare all’udienza camerale, fissata nelle forme dell’art. 127 c.p.p., integra una nullità assoluta, allorché la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione nove giorni prima dell’udienza. Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836, la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Conseguentemente, essendo in vigore nel periodo interessato la normativa emergenziale per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19, che al citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, o in stato di custodia cautelare, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, ne deriva che la mancata attivazione della videoconferenza e degli altri mezzi di collegamento da remoto è da equipararsi all’omessa traduzione perché ugualmente lesiva del diritto di partecipazione. In assenza dell’attivazione di detti mezzi, infatti, come già affermato nel caso di omessa traduzione, l’avviso non può svolgere in concreto l’unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere Sez. U. n. 35399 del 254/06/2010, Rv. 247836 . Ne consegue la nullità dell’udienza dell’appello cautelare e della ordinanza impugnata, che va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio, competente ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 7. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 7. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.