Richiesta di decreto penale: che tipo di prova per il proscioglimento?

Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove ulteriori o anche integrative di quelle già in atti, della sua colpevolezza. Non può, invece, essere emessa tale tipo di sentenza quando l’infondatezza dell’accusa deve essere affermata tramite un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.

Il fatto. Il GIP di Sciacca assolveva l’imputato dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ai sensi dell’art. 459, comma 3 e 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Secondo il giudice di merito, invero, non vi era prova certa dei fatti addebitati all’imputato. Ebbene, il Pubblico Ministero proponeva ricorso, deducendo violazione di legge, atteso che il giudice per le indagini preliminari, cui viene richiesta l’emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., non può assolvere per insussistenza o mancanza della prova, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite sentenza n. 18/1995 . Ed infatti, in tale ipotesi, il PM deve essere messo in condizioni di integrare la prova nella sua sede naturale, ovverosia il dibattimento. Normativa di riferimento. Come è noto, ai sensi dell’art. 459, comma 1, c.p.p., nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva può presentare al giudice per le indagini preliminaririchiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna . Secondo il successivo comma 3, poi, il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero . La disciplina dell’assoluzione nel caso di richiesta di decreto penale. Sulla base della normativa appena richiamata, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso del PM, ed ha effettuato un esame della disciplina dell’assoluzione dell’imputato da parte del Giudice per le indagini preliminari nel caso specifico in cui debba essere o meno emesso decreto penale di condanna. Rammentano, infatti, i giudici che, quando il GIP viene investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna art. 459, comma 1, c.p.p. , egli può prosciogliere l’imputato solamente nelle ipotesi tassativamente individuate dall’art. 129 c.p.p. in presenza di determinate cause di non punibilità e non quando ritenga che manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p Ed invero, tale tipo di valutazione può essere effettuata solo a seguito di istruzione dibattimentale tale che si consenta un’analisi compiuta delle prove a carico o a discarico. Il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p La sentenza, invece, nel caso di cui all’art. 129 c.p.p., viene pronunciata allo stato degli atti. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. può essere emessa anche nel caso di richiesta di decreto penale, altresì quando risulti evidente che non possano essere più acquisite delle prove circa la sua colpevolezza dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato . Per tali ragioni, dunque, il legislatore ammette tale tipo di proscioglimento nei casi in cui vi è assoluta certezza che non possano essere acquisite nuove prove e ciò anche nel caso in cui vi sia una precedente richiesta di decreto penale di condanna.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 novembre – 17 dicembre 2020, n. 36240 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca con sentenza del 4 maggio 2020, ex art. 459 c.p.p., comma 3 e art. 129 c.p.p., ha assolto S.M. dal reato contestatogli art. 54 e 1161 Cod. Nav. - accertato fino al omissis - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Ricorre in cassazione il Pubblico Ministero, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 129 e 459 c.p.p. . L’assoluzione è stata pronunciata per mancanza delle prove relativamente al reato in accertamento. Il giudice nella sentenza dà atto che le navi erano ormeggiate di punta con il relativo corpo morto, ma si esprimeva per difetto del quadro probatorio per addivenire ad una condanna. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’indicare l’illegittimità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale, per insussistenza o mancanza della prova S.U. n. 18 del 1995, Rv. 202375 . Il P.M. è stato privato della possibilità di integrare la prova ove necessario nella sede dibattimentale, ove fosse necessario. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca Ufficio G.I.P. per il prosieguo. Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale. - Conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 - dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 20237501 vedi anche Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014 - dep. 06/11/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv. 26094101 . La sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3 potrebbe - in tesi - essere pronunciata anche quando risulti evidente che non possano essere più acquisite prove della sua colpevolezza Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta Sez. 5, n. 14981 del 24/03/2005 - dep. 21/04/2005, P.M. in proc. Becatelli, Rv. 23146101 . È evidente che l’insufficienza di prove è prevista dall’art. 530 c.p.p., comma 2, e non dall’art. 129 c.p.p. poiché, mentre la sentenza ex art. 530 c.p.p., comma 2, è emessa dopo il dibattimento con l’acquisizione di tutte le prove richieste dalle parti e ammesse dal giudice, la sentenza ex art. 129 e 459 c.p.p., invece, è pronunciata allo stato degli atti, con le prove che possono essere ancora acquisite nella sede naturale del dibattimento. Allora, solo la certezza argomentata dell’impossibilità in assoluto di nuove prove può far estendere anche in sede di richiesta di decreto penale l’eventualità dell’emissione di una sentenza ex art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3, sull’insussistenza probatoria. La sentenza impugnata nell’ultima parte della sua motivazione cerca di rappresentare proprio l’impossibilità di superare la situazione di impasse probatorio , in relazione alla necessità di un accertamento tramite rilievi fotografici subacquei della presenza di corpi morti in quanto l’ormeggio di punta potrebbe essere stato effettuato tramite l’utilizzo di ancore con esclusione del carattere permanente ed esclusivo dell’utilizzo dello specchio d’acqua da parte dei diportisti. Tale deduzione del giudicante risulta però una congettura in quanto il giudice non ha evidenziato una modifica dello stato dei luoghi con la rimozione definitiva di eventuali corpi morti in genere costituiti da blocchi di cemento ai quali si agganciano con idonei funi o catene le imbarcazioni che renda impossibili ulteriori accertamenti, e non ha neanche argomentato sulla possibilità concreta della visione diretta della P.G. dei corpi morti al momento del sequestro e dell’intervento la P.G. potrebbe benissimo nel corso di un esame dibattimentale chiarire la situazione di fatto riscontrata per l’imbarcazione da diporto del ricorrente nel porto di Porto omissis . Posto che il reato si configura proprio in relazione al tipo di ancoraggio del natante, se fisso o mobile Sez. 3, n. 49328 del 14/11/2013 - dep. 09/12/2013, D’Errico, Rv. 25734901 . L’impossibilità ulteriore probatoria, quindi, è stata solo assertiva e scollegata dai dati processuali, e comunque la stessa non risultava evidente. Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove ulteriori o anche integrative di quelle già raccolte dall’accusa della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta che si concluda per una incertezza probatoria . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca, Ufficio G.I.P. per l’ulteriore corso.