Se manca l’abitualità, il reato di maltrattamenti in famiglia non può ritenersi integrato

Il reato di maltrattamenti in famiglia si distingue dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce per il carattere dell’abitualità, intesa come sistematicità delle condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato all’aggressore dal vincolo familiare, è naturalmente esposto.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 35997/20, depositata il 16 dicembre. La Corte d’Appello confermava la condanna dell’imputato in relazione a due episodi di violenza tentata commessi ai danni della propria convivente . Avverso tale sentenza, l’imputato ricorre per cassazione lamentando, in particolare, la mancanza dell’elemento costitutivo dell’abitualità della condotta con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia. La Corte di Cassazione, ritenuto il ricorso fondato, ricorda che i maltrattamenti in famiglia integrano un’ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità . Pertanto, prosegue la Corte, ai fini del perfezionamento del reato occorre sia la presenza di ripetuti atti vessatori , anche di natura diversa, ma comunque lesivi dell’integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della persona offesa che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona . Dunque, chiarisce la S.C., ciò che contraddistingue il reato di maltrattamenti in famiglia dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce è proprio il carattere dell’ abitualità , intesa come sistematicità delle condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato all’aggressore dal vincolo familiare o parafamiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto . Nella fattispecie , la Corte territoriale ha omesso di affrontare la questione dell’abitualità delle condotte vessatorie messe in atto dall’imputato, elemento di cui la stessa difesa, con l’atto di appello, ne ha lamentato la mancanza, in ragione del fatto che il rapporto di convivenza con la vittima durava da soli 10 giorni, all’inizio dei quali l’uomo si era suo dire mostrato addirittura premuroso e gentile nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 novembre – 16 dicembre 2020, n. 35997 Presidente Ramacci – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17.6.2019 la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione inflitta, all’esito del procedimento di primo grado svoltosi con il rito abbreviato, dal Tribunale della stessa città a M.G. ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis e 56 in relazione a due episodi di violenza sessuale tentata, e artt. 582 e 585 c.p., commessi ai danni della propria convivente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 572 c.p. e al vizio di illogicità motivazionale, la configurabilità del reato di maltrattamenti mancando l’elemento costitutivo dell’abitualità della condotta. Deduce che la convivenza durata con la p.o. appena dieci giorni, all’inizio della quale, a detta di costei, l’imputato si sarebbe mostrato gentile e premuroso, non consentiva di ravvisare, sia pur senza contestare la riconducibilità del loro rapporto ad un’unione more uxorio, il regime di vita vessatorio, e dunque la serialità delle condotte maltrattanti, richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa, difettando comunque l’elemento temporale immanente allo stesso concetto di abitualità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza integrale di motivazione in ordine al reato di violenza sessuale non essendo sul punto neppure richiamata per relationem la sentenza di primo grado, laddove il relativo capo aveva costituito oggetto dell’atto di appello con il quale era stata contestata l’attendibilità della vittima alla luce della mancanza di riscontri alla sua deposizione e dei rapporti altamente conflittuali con il compagno. In particolare, la decisione del Tribunale era stata censurata in ordine alla circostanza che i messaggi inviati via cellulare dalla vittima al padre nei giorni omissis potessero costituire conferma della versione fornita dalla donna, non avendo alcun collegamento con le asserite violenze sessuali, nè tanto meno le deposizioni rese dal genitore e dalla madre adottiva. Considerato in diritto 1. Il primo motivo deve ritenersi fondato. Invero la Corte distrettuale, pur evidenziando come il rapporto instauratosi tra l’imputato e la vittima configurasse, indipendentemente dalla brevità della durata limitata a soli dieci giorni, una relazione more uxorio a tutti gli effetti in ragione del fatto che il progetto di vita condiviso con l’imputato unitamente alla loro convivenza insieme anche ai figli della donna era il naturale epilogo di una relazione sentimentale iniziata tre mesi prima, non affronta la questione dell’abitualità delle condotte vessatorie, destinata a rivestire un peso inequivocabile nella brevità del lasso temporale in cui si era materializzato il rapporto di fatto. Invero, come già affermato da questa Corte, i maltrattamenti in famiglia integrano un’ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità Sez. 6, n. 34480 del 31/05/2012 - dep. 10/09/2012, D. L., Rv. 253568 che ha annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto la continuazione tra condotte commissive e omissive, evitando di considerare il carattere unitario dell’azione di maltrattamenti . Occorre pertanto ai fini del perfezionamento del reato sia la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, ma comunque lesivi dell’integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o. che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona. Quello che infatti consente di ritenere integrato il reato di cui all’art. 572 c.p., distinguendolo dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui eventualmente si compone è proprio l’abitualità, intesa come sistematicità delle suddette condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato all’aggressore dal vincolo familiare o parafimiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018 - dep. 11/10/2018, C, Rv. 27451902 Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012 - dep. 25/06/2012, Rv. 253041 . Se è vero che ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del reato non è necessario che gli atti cd. vessatori vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un periodo cronologicamente limitato, è pur sempre imprescindibile tuttavia che si concretizzi l’abitualità della condotta e che ad essa corrisponda la condizione di soggezione della vittima rispetto a chi, proprio in ragione della relazione sentimentale o del legame parentale o comunque di una stretta comunanza di vita assimilabile ad un consorzio familiare, si ponga rispetto ad essa si ponga in posizione di supremazia. Orbene su tale punto, che aveva costituito oggetto di specifico motivo di appello avendo la difesa lamentato la mancanza di un regime di vita abitualmente vessatorio in ragione del fatto che il rapporto di convivenza, iniziato appena dieci giorni prima non avesse nella parte iniziale presentato, a detta della stessa vittima, episodi lesivi essendosi il prevenuto mostrato premuroso e gentile nei confronti di costei, la sentenza impugnata resta silente omettendo di dare le necessarie risposte. Si impone pertanto limitatamente al capo A dell’imputazione l’annullamento della pronuncia in esame con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo che dovrà, in ragione dei sovraesposti rilievi, procedere a nuovo esame sulla configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della convivente. 2. Il secondo motivo non può, invece, ritenersi meritevole di accoglimento. L’oggetto delle doglianze esposte nell’atto di impugnazione indirizzato alla Corte di appello era costituito dalla valutazione di credibilità della vittima alla luce dei rapporti gravemente conflittuali correnti con l’imputato che minavano la genuinità del suo racconto. La sentenza impugnata, sebbene non esamini singolarmente i due capi di imputazione contestati dall’appellante, affronta ciò nondimeno compiutamente, passando in rassegna le plurime minacce che precedevano o accompagnavano, secondo quanto emerso dalle s.i.t. rese da costei alla PG, la richiesta di congiunzioni sessuali in cui si estrinsecavano per lo più le condotte vessatorie dell’imputato, la questione dell’attendibilità della p.o Con puntuale motivazione la Corte palermitana sottolinea come il racconto reso dalla donna dovesse ritenersi intrinsecamente genuino alla luce sia della sua mancata costituzione come parte civile tale da fugare ogni dubbio su possibili rivendicazioni di natura economica nei confronti del prevenuto, sia della linearità, della spontaneità, della ripetitività di singoli particolari e delle stesse parziali ammissioni dell’imputato che aveva riconosciuto di aver dato nel corso dell’episodio del 9 agosto un morso sulla coscia destra della compagna, inequivoco indice della brutalità dell’aggressione sessuale, riscontrato anche dai sanitari del Pronto Soccorso, nonché estrinsecamente credibile evidenzia al riguardo come convergessero con la narrazione resa da costei gli sms inviati via cellulare al padre per sollecitare il suo aiuto ed esortarlo a chiamare la polizia avendo peraltro il genitore confermato integralmente la versione della figlia ribadito l’atteggiamento violento e minaccioso tenuto dal M. anche nei suoi confronti e le dichiarazioni della vicina di casa presso la quale la donna aveva cercato quella notte rifugio, nonostante si trattasse, come precisa la sentenza di primo grado, di persona fino a quel momento a lei sconosciuta. Non risultando sul punto la sentenza impugnata passibile di alcuna censura, il motivo in esame deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 572 c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.