Figlio malato e moglie oberata dal lavoro: niente domiciliari per l’uomo sotto accusa di associazione mafiosa

Respinta l’ipotesi che la moglie non riesca ad occuparsi del figlio. Il suo impegno lavorativo è ritenuto compatibile con la presenza a casa, anche tenendo presenti gli obblighi imposti da marzo per l’emergenza sanitaria. E comunque è possibile, secondo i Giudici, il ricorso a una baby-sitter.

Niente domiciliari per l’uomo accusato di aver fatto parte di un’associazione di tipo mafioso. Secondari i problemi di salute del figlio e della moglie, oberata anche da un impegno lavorativo che, secondo il marito, le rende complicata l’assistenza al bambino. Confermata perciò l’applicazione della custodia cautelare in carcere Cassazione, sentenza n. 33628/20, depositata il 27 novembre . Concordi GIP e Tribunale va respinta l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari , istanza presentata da un uomo gravemente indiziato del delitto di cui all’articolo 416- bis del Codice Penale . Inutile il richiamo fatto dall’imputato alle condizioni di salute del figlio – affetto da una bronchite asmatica ricorrente –, con annessi problemi nella sua gestione per la moglie, oberata anche da un impegno lavorativo quotidiano. Su questi elementi, però, batte nuovamente l’avvocato dell’imputato nel ricorso proposto in Cassazione. In particolare, il legale sostiene che le condizioni di salute del minore implicano l’eventualità di momenti parossistici e la somministrazione di farmaci nell’arco della intera giornata , e aggiunge che la moglie del suo cliente è costretta, per ragioni di lavoro, ad una prolungata assenza da casa e non dispone di congiunti in grado di aiutarla nella gestione del figlio . Per chiudere il cerchio, infine, il legale pone in evidenza anche le uscite finanziarie mensili fronteggiate dalla moglie, uscite che non le consentono di ricorrere all’aiuto di una baby-sitter . Impossibile, quindi, secondo l’avvocato, ritenere che il ragazzino sia adeguatamente assistito dalla madre da sola. E ciò rende plausibile, a suo dire, la concessione dei domiciliari al suo cliente. Dalla Cassazione annotano, in premessa, che l’istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari è stata avanzata dall’uomo in considerazione della dedotta impossibilità per la moglie, impegnata nella attività lavorativa con trentacinque ore settimanali, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17 , di prestare assistenza al figlio, minore di 6 anni ed affetto da bronchite asmatica ricorrente . In aggiunta, la difesa ha sostenuto che nessuno dei prossimi congiunti dei due coniugi è in grado di coadiuvarli e ha precisato che la donna risulta affetta da depressione reattiva, ansia, attacchi di panico e disturbi del sonno , come attestato da un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Il GIP ha ritenuto irrilevanti le patologie accusate dalla donna e quelle accusate dal bambino e ha posto in evidenza la circostanza secondo cui il minore risulta impegnato a scuola sino alle 16, ovvero in un orario corrispondente a quello in cui la madre è impegnata sul posto di lavoro . E ad aprile di quest’anno il Tribunale ha aggiunto che la attività lavorativa della madre, ancorché protratta per oltre otto ore giornaliere non può, di per sé, integrare quella impossibilità assoluta di prendersi cura del figlio quale presupposto per la sostituzione della misura cautelare applicata al marito. Peraltro, alla luce dei nuovi orari lavorativi della donna, i giudici dell’appello cautelare ne hanno segnalato la rilevanza minima, sia perché non coincidenti con quello scolastico, sia, anche, e soprattutto, in quanto le previsioni conseguenti alla emergenza epidemiologica di cui al d.P.C.M. 4.3.2020 e successivi provvedimenti di contenimento del contagio da COVID-19 hanno imposto di tenere i figli a casa . E peraltro la madre, proprio alla luce degli orari di lavoro documentati, ha la possibilità ed è in condizione di assistere il figlio in tutte le mattinate della settimana tranne il sabato e quindi il tempo che ella è in grado di dedicare al figlio risulta adeguato , poiché le patologie del bambino non sono tali da richiedere una assistenza continuativa ed una presenza assolutamente costante dei genitori per tutte le ore del giorno . Per i Giudici della Cassazione è chiarissimo il quadro, e sufficiente a confermare la decisione del Tribunale. Decisiva anche la constatazione che non è stata documentata l’esistenza di una situazione economica tale da impedire alla moglie di ricorrere all’aiuto di una baby-sitter per le ore in cui è assente da casa , essendosi la difesa limitata a produrre alcune bollette per documentare le spese sostenute mensilmente dalla stessa, senza allegare nulla, invece, circa le entrate e le disponibilità patrimoniali di varia natura su cui ella può effettivamente contare .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 settembre – 27 novembre 2020, n. 33628 Presidente Diotallevi – Relatore Cianfrocca Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 7.1-22.4.2020, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di Ro. De. contro il provvedimento del GIP che aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'odierno ricorrente in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. 2. ricorre per cassazione il difensore del De. lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 275 comma 4 cod. proc. pen. ed apparenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rileva che i giudici dell'appello cautelare hanno omesso di operare una valutazione complessiva delle documentate circostanze fattuali tali da integrare, se considerate unitariamente, quell'impossibilità assoluta richiesta dalla norma e che va valutata sia dal lato della madre che da quello del figlio sottolinea, da quest'ultimo punto di vista, come nel caso di specie le condizioni di salute del minore implichino l'eventualità di momenti parossistici e la somministrazione di farmaci nell'arco della intera giornata come peraltro allegato alla prima istanza di sostituzione segnala come il Tribunale non abbia considerato i rilevanti esborsi mensili della Esposito che non le permettono di ricorrere all'aiuto di una baby sitter ed omesso di valutare se la carenza assistenziale riguardi esclusivamente le esigenze per le quali è possibile ricorrere all'aiuto esterno ovvero, piuttosto, quelle per le quali la presenza del genitore non è fungibile sottolinea, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della ordinanza che, da un lato, ha preso atto della rilevante protrazione temporale della assenza da casa della Esposito oltre che della mancanza di congiunti in grado di aiutarla nella gestione del figlio, della esistenza di documentate patologie del piccolo e delle uscite finanziarie mensili dovute anche alle sue condizioni di salute e, per altro verso, ha concluso nel senso che questi sia adeguatamente assistito dalla madre. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.1 II Tribunale di Catanzaro ha premesso che l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari era stata avanzata dal De. ai sensi dell'art. 275 comma 4 cod. proc. pen. in considerazione della dedotta impossibilità per la moglie, impegnata nella attività lavorativa con orario di 35 ore settimanali dalle 9.00-14.00 e 15.00-17.00 quale aiuto banconista, di prestare assistenza al figlio Mario, minore di sei anni ed affetto da bronchite asmatica ricorrente la difesa aveva spiegato che nessuno dei prossimi congiunti dei due coniugi era in grado di coadiuvarli e che, per altro verso, la Esposito risulta affetta da depressione reattiva , ansia , attacchi di panico e disturbi del sonno , come attestato dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Crotone del 16.9.2019. 1.2 II GIP aveva respinto la istanza sul duplice rilievo della irrilevanza delle patologie accusate dalla donna e di quelle accusate dal bambino e, soprattutto, della circostanza secondo cui quest'ultimo risulta impegnato a scuola sino alle 16.00, ovvero in un orario corrispondente a quello in cui la madre è impegnata sul posto di lavoro. La difesa aveva censurato la decisione del GIP segnalando come non fossero state adeguatamente considerate le condizioni patologiche della donna e, sopratutto, del bambino, tali queste ultime da rendere necessaria la costante presenza di un genitore per consentire il frequente ricorso alle cure mediche non esclusi gli accessi al pronto soccorso. In udienza il difensore aveva depositato una nota della società datrice di lavoro della Esposito riepilogativa dei nuovi orari di lavoro di costei a partire dal giorno 1.11.2019 e, successivamente, documentazione integrativa circa il peggioramento delle condizioni di salute sia della stessa Esposito certificato del CSM dell'ASP di Crotone che del bambino certificato dell'A.O. Pugliese-Ciaccio nonché ulteriore attestato del Bar Florida srl sempre relativo agli orari di lavoro della donna. 1.3 II Tribunale ha in primo luogo richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la non automatica rilevanza della attività lavorativa della madre ancorché protratta per oltre otto ore giornaliere e che non può di per sé integrare quella impossibilità assoluta di prendersi cura del figlio quale presupposto per la sostituzione della misura ha fatto presente come il bilanciamento di interessi disciplinato dal comma 4 dell'art. 275 cod. proc. pen. parta dalla assimilazione della impossibilità assoluta al decesso della madre, così da imporre una interpretazione rigorosa della nozione di impossibilità di prestare assistenza al minore. Ha inoltre preso in considerazione la nuova attestazione della Florida srl del 18.10.2019 quanto ai nuovi orari di lavoro della Esposito di costei a partire dall'1.11.2019 il Lunedì dalle 16.00 alle 21.00 il martedì dalle 15.00 alle 20.00, il mercoledì dalle 15.00 alle 20.00 il giovedì dalle 16.00 alle 21.00 il venerdì dalle 16.00 alle 21.00 il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 nonché la certificazione dell'A.O. Pugliese-Ciaccio relativa al minore il quale, affetto da esiti recidivanti di broncospasmo, soprattutto nei periodi invernali non dovrebbe frequentare luoghi affollati quali anche l'asilo per evitare contagi di natura virale. 2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluto impedimento per la madre di assistere i figli sussiste in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà cfr., Cass. Pen., 6, 25.10.2018 n. 54.449, Giglio, in cui la Corte ha ritenuto che la gravidanza a rischio della madre non integrasse il requisito dell'assoluta impossibilità ad occuparsi della prole . Quanto, poi, alla condizione di madre-lavoratrice, si è ripetutamente ribadito che essa rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l'oggettiva impossibilità di conciliare le esigenze lavorative con l'assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell'ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche cfr., Cass. pen., 1, 23.7.2015 n. 36.344, Casesa cfr., Cass. Pen., 6, 6.3.2018 n. 18.851, Gioffré . Per altro verso, si è anche chiarito che ai fini della integrazione dell’ assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve essere ravvisabile una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio cfr., Cass. Pen., 4, 19.4.2019 n. 23.268, Rao conf., anche, Cass. Pen., 6, 23.6.2015 n. 35.806, Pepe . 3. Fatte queste premesse, si deve ritenere che la motivazione con cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro, oltre che a conformarsi ai principi sopra richiamati, sia immune da vizi logici e profili di contraddittorietà suscettibili di esser fatti valere in questa sede. Proprio prendendo atto dei nuovi orari di lavoro della Esposito, infatti, i giudici dell'appello cautelare ne hanno segnalato la rilevanza minima sia perché non coincidenti con quello scolastico sia, anche, e soprattutto, in quanto le previsioni conseguenti alla emergenza epimediologica di cui al DPCM 4.3.2020 e successivi provvedimenti di contenimento del contagio dal COVID-19 avevano imposto di tenere i figli a casa. I giudici del riesame hanno dunque fatto presente che la madre, proprio alla luce degli orari di lavoro documentati, ha la possibilità ed è in condizione di assistere il figlio in tutte le mattinate della settimana tranne il sabato in tal modo, hanno spiegato, il tempo che la Esposito è in grado di dedicare al figlio risulta adeguato anche alla luce di quanto evidenziato dall'A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro tenuto conto del fatto che le patologie del bambino non sono tali da richiedere una assistenza continuativa ed una presenza assolutamente costante dei genitori per tutte le ore del giorno per altro verso, che i disturbi dell'umore della donna non sono a loro volta tali da incidere sulla sua reale capacità di assistenza e di cura del bambino. Il ricorso non si confronta affatto con la ulteriore considerazione svolta dal Tribunale del Riesame che ha spiegato come non fosse stata documentata l'esistenza e di una situazione economica tale da impedire alla Esposito coppia di ricorrere all'aiuto di una baby sitter per le ore in cui è assente da casa a tal proposito, infatti, ha sottolineato che la difesa si era limitata a produrre alcune bollette per documentare le spese sostenute mensilmente nulla allegando, invece, circa le entrate e le disponibilità patrimoniali di varia natura su cui la donna può effettivamente contare. Ed è pacifico che costituisce un preciso onere del soggetto che invochi l'assoluta impossibilità della madre a dare assistenza alla prole l'allegazione delle ragioni idonee a comprovare l'effettiva sussistenza di questa situazione cfr., Cass. Pen., 4, 26.3.2010 n. 14.582, El Kori sicché, a fronte di un difetto di allegazione sul punto, non si può che prendere atto della correttezza, in diritto, della affermazione del Tribunale. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1ter disp. att. cod. proc. pen