Il ricorso spedito direttamente alla Cassazione si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria della stessa

Qualora l’atto di ricorso sia stato spedito tramite servizio postale direttamente alla Corte di Cassazione, in violazione delle disposizioni previste dall’art. 582, comma 2, c.p., esso si considera proposto nel momento in cui giunge alla cancelleria della stessa, non trovando applicazione l’art. 583, comma 2, c.p.p

Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza della Suprema Corte n. 32740/20, depositata il 24 novembre. La Corte d’Appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato gli imputati per il reato di cui agli artt. 110-113 c.p., 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Contro tale pronuncia, gli imputati propongono ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte non avesse riconosciuto i presupposti utili ai fini della speciale causa di non punibilità e considerato la particolare tenuità dell’offesa. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi, poiché proposti tardivamente . Si osserva, a tal fine, come l’atto di ricorso sia stato spedito mediante servizio postale con raccomandata R/R direttamente alla Corte di Cassazione. Proprio a tal proposito, la Corte rammenta che in base all’art. 583, comma 1, c.p.p., le parti ed i difensori possono proporre impugnazione mediante atto da trasmettere con raccomandata alla cancelleria prevista dall’art. 582, comma 1, cioè alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato . Solo qualora siano rispettate tali formalità, potrà trovare applicazione l’art. 583, comma 2, in base al quale l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata . Ciò posto, nel caso di specie il ricorso è stato spedito direttamente alla Corte di Cassazione , in violazione, dunque, delle modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, le quali sono tassative ed inderogabili. Conseguentemente, occorre considerare il momento in cui il ricorso è giunto alla Corte di Cassazione. Segue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e l’enunciazione del seguente principio di diritto nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello spedito a mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, e quindi in violazione delle modalità di presentazione dell’impugnazione previste dall’art. 582, comma 2, c.p., il ricorso si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria della Corte di cassazione , non trovando applicazione il disposto dell’art. 583, comma 2, c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 ottobre – 24 novembre 2020, n. 32740 Presidente Sarno – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Savona e appellata dagli imputati, che aveva condannato M.P. ed S.E. per il reato di cui agli artt. 110 e 113 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3. 2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , in relazione all’art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato i presupposti per il riconoscimento della speciale causa di non punibilità, applicabile anche ai reati a condotta permanente, e considerando la particolare tenuità dell’offesa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b in relazione agli artt. 110 e 113 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, non avendo la Corte d’appello individuato alcun elemento relativo alla partecipazione nel reato dello S. . Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili perché tardivamente proposti. 2. La sentenza impugnata è stata deliberata il 7 novembre 2019 con indicazione di trenta giorni per il deposito, avvenuto il 2 dicembre 2019, e quindi nel termine, che scadeva il 7 dicembre 2019 da tale data è decorso il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c , che è spirato il 22 gennaio 2020. 3. L’atto di ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia degli imputati, è stato spedito tramite servizio postale, con raccomandata R/R datata 20 gennaio 2020, direttamente alla Corte di cassazione, dove è pervenuto il 28 gennaio 2020. 4. Al fine di valutare la tempestività del ricorso, occorre preliminarmente verificare la regolarità delle modalità di presentazione dell’impugnazione. 5. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., comma 1, le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’art. 582, comma 1 , ossia alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove siano rispettate tali formalità, trova applicazione l’art. 583, comma 2, a tenore del quale l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata . 6. Nel caso di specie, il ricorso, come anticipato, è stato spedito direttamente alla Corte di cassazione e non alla cancelleria della Corte di appello di Genova, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e quindi in violazione delle modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, che sono tassative ed inderogabili cfr. Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019 - dep. 30/12/2019, PG in c. Vlad, Rv. 277906 . Di conseguenza, non essendo state rispettare le formalità prescritte dall’art. 582 c.p.p., non trova applicazione l’art. 583 c.p.p., comma 2, - che fa retroagire alla data di spedizione della raccomandata il momento in cui l’impugnazione si considera proposta - ma occorre considerare il momento in cui il ricorso è pervenuto alla Corte di cassazione. 7. Deve perciò affermarsi il seguente principio di diritto nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello spedito a mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, e quindi in violazione delle modalità di presentazione dell’impugnazione previste dall’art. 582 c.p., comma 2, il ricorso si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria della Corte di cassazione, non trovando applicazione il disposto dell’art. 583 c.p.p., comma 2. 8. Nel caso in esame, l’atto di ricorso è pervenuto presso la cancelleria della Corte di cassazione il 28 gennaio 2020, quando il termine per l’impugnazione era già spirato. 9. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.