Opere abusive buttate giù prima dell’ordine di demolizione: condanna confermata

Nessuna via di fuga per la persona ritenuta responsabile degli abusi edilizi. Respinta la tesi difensiva mirata ad ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Irrilevanti l’incensuratezza della imputata e il fatto che ella abbia demolito le opere prima dell’input in arrivo dal Comune.

Opere abusive buttate giù prima dell’ordine di demolizione in arrivo dal Comune. Ciò non è sufficiente, nonostante l’aggiunta della incensuratezza della persona sotto processo, a legittimare la non punibilità Cassazione, sentenza n. 32684/20, depositata oggi . All’imputata viene addebitata la realizzazione di alcune opere abusive , poi da lei stessa demolite. In primo grado le accuse vengono ritenute prive di fondamento. In secondo grado, invece, su richiesta della Procura, ella viene condannata a un mese e venticinque giorni di arresto e 12mila euro di ammenda Col ricorso in Cassazione, però, il legale della stessa ipotizza l’ esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto . E in questa ottica osserva che i Giudici di secondo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorio definiscono le opere abusive di non rilevante gravità , e allo stesso tempo per il positivo comportamento dell’imputata che, peraltro, ha demolito le opere abusive prima dell’ordine di demolizione del Comune e il suo stato di incensuratezza concedono anche la non menzione della condanna . In sostanza, in Appello si è parlato di fatti di lieve entità e quindi, sostiene il legale, deve essere applicato l’articolo 131- bis del Codice Penale . Dalla Cassazione ribattono che sul fronte della ipotetica particolare tenuità del fatto dalla decisione di secondo grado può dedursi l’esclusione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 131- bis del Codice Penale . Ciò perché, in questo caso, la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale – due mesi due di arresto e 15mila euro di ammenda, ridotta per le circostanze attenuanti generiche e poi aumentata per la continuazione a un mese e venticinque giorni di arresto e 12mila euro di ammenda – fa implicitamente rilevare l’esclusione della particolare tenuità del fatto , osservano i Giudici del Palazzaccio. In sostanza, con l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale la Corte di Appello ha escluso implicitamente la particolare tenuità del fatto che richiederebbe in teoria una determinazione della pena inferiore al minimo edittale . E in questo caso il trattamento sanzionatorio, superiore, in maniera rilevante, al minimo edittale, non risulta giustificato da elementi soggettivi tutti positivi , ma solo da elementi rilevanti per la gravità oggettiva dei fatti , concludono dalla Cassazione, confermando la condanna emessa in Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 settembre – 23 novembre 2020, n. 32684 Presidente Lapalorcia – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 31 gennaio 2020 in riforma della decisione del Tribunale di Termini Imerese del 19 dicembre 2018 ha condannato, su appello del P.M., Scortino Ca. alla pena di mesi 1 e giorni 25 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 44 lettera B, 53, 65, 72, 90, 95 D.P.R. 380 del 2011 reati accertati il 23 aprile 2016 . 2. Sc. Ca. ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge 131 bis cod. pen. e mancanza di motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. La difesa aveva richiesto il rigetto dell'appello del P.M. e in subordine l'applicazione dell'art. 131 bis del cod. pen. La Corte di appello ha accolto l'appello del P.M. e ha condannato la ricorrente senza alcuna motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. La sentenza nella determinazione del trattamento sanzionatorio definisce le opere abusive di non rilevante gravità e per il positivo comportamento dell'imputata che, peraltro, aveva demolito le opere abusive prima dell'ordine di demolizione del Comune e lo stato di incensuratezza concedeva anche la non menzione della condanna. Sostanzialmente, quindi, la Corte di appello aveva ritenuto i fatti di lieve entità e doveva applicare l'art. 131 bis cod. pen. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna al pagamento delle spese processuali. Relativamente alla particolare tenuità del fatto, deve rilevarsi che dalla motivazione della decisione impugnata implicitamente può escludersi la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 26849901 vedi anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301 . Nel caso in giudizio, la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale pena edittale per l'art. 44, lettera B, D.P.R. 380/2001 arresto fino a 2 anni ed ammenda da Euro 5.164,00 a 51.465,00 mesi due di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, ridotta per le circostanze attenuanti generiche e poi aumentata per la continuazione a mesi 1 e giorni 25 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, implicitamente fa rilevare l'esclusione della particolare tenuità del fatto. Infatti, In tema di particolare tenuità del fatto , la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. Nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 09/04/2019, D, Rv. 27563502 vedi anche Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701 . Con l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale la Corte di appello ha escluso implicitamente la particolare tenuità del fatto che richiederebbe in teoria una determinazione della pena inferiore al minimo edittale L'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art. 131-bis cod.pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015 - dep. 03/11/2015, Errfiki, Rv. 26506501 . Il trattamento sanzionatorio, superiore - in maniera rilevante - al minimo edittale, del resto, non risulta giustificato da elementi soggettivi tutti positivi , ma solo da elementi rilevanti per la gravità oggettiva dei fatti Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 - dep. 20/07/2017, Sacco, Rv. 27094801 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.